Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO - Sentenza 01 febbraio 2016, n. 68

Tributi - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta ad un familiare convivente - Mancata spedizione della raccomandata della comunicazione di avvenuta notifica - Nullità della notifica

 

Svolgimento del processo

 

Il ricorrente, in epigrafe generalizzalo, ha proposto rituale ricorso avverso il preavviso di fermo di autoveicolo, pure ivi indicato, notificatogli dall'Equitalia Sud per vari debiti, tra i quali alcuni di natura tributaria, contenuti in una cartella di pagamento indicata nel provvedimento impugnato.

A sostegno del ricorso il contribuente ha dedotto: 1) nullità/inesistenza del provvedimento di fermo perchè notificato con il mezzo della posta in violazione dell'art. 26 DPR 602/73; 2) nullità del provvedimento di fermo per omessa notifica della preventiva intimazione di pagamento e nullità della notifica della sottostante cartella di pagamento; 3) prescrizione dei crediti vantati; 4) omesso invio del preventivo avviso bonario; 5) omessa indicazione del responsabile del procedimento; 6) nullità della cartella per omesso computo degli interessi; 7) omessa indicazione della data di consegna del ruolo; 8) illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del principio del cumulo; 9) illegittimità del ruolo sotteso alla cartella perchè firmato da dirigente illegittimo; 10) nullità del fermo per difetto di motivazione.

Il ricorrente ha conclusivamente chiesto annullarsi l'opposto provvedimento con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contestato ogni avverso assunto producendo copia della cartella sottostante al provvedimento impugnato e chiedendo rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.

Nella odierna pubblica udienza sulle conclusioni delle parti riportate nel verbale questo giudicante ha deciso come in atti.

 

Motivi della decisione

 

I motivi di ricorso relativi alla nullità della notifica della cartella di pagamento su cui si fonda il provvedimento opposto e, di conseguenza, al difetto di motivazione del predetto provvedimento, che a quella cartella fa riferimento per la motivazione, sono fondati e devono essere accolti.

Invero dalla documentazione prodotta dalla resistente Agenzia delle Entrate risulta che la cartella posta a base del fermo oggi opposto fu notificata con il mezzo della posta a familiare convivente del ricorrente in data 31/01/2012. In nessuna parte dell'avviso di ricevimento della predetta cartella né in alcun altro documento, risulta che il messo postale si curò di inviare al destinatario della notificazione, ovvero all'odierno ricorrente, la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN) del plico contenente la cartella, e tanto in palese violazione dell’art. 7 della L. n. 890/82.

Invero ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, L. cit., "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata

È da precisare che nel dettare la disciplina della comunicazione dell'avviso di avvenuta notificazione (CAN) dell'atto a persona diversa dal destinatario il legislatore fa riferimento al solo invio della raccomandata, diversamente da quanto disposto dall'art. 8 L. cit. per la notifica mediante deposito del plico, contenente l'atto da notificare, presso l'ufficio postale (prevista per l'ipotesi di irreperibilità o assenza di persone), notifica quest'ultima per la quale è richiesta la raccomandala con avviso di ricevimento con cui si avvisa il destinatario dell'avvenuto deposito del plico (cd. CAD). Orbene è principio consolidato nella giurisprudenza che l'omessa spedizione dell'avviso previsto dall'art.7 cit. costituisce non già irregolarità ma nullità, con la conseguenza che detta omissione rende nulla la notifica per il destinatario della stessa (Cass. 17915/2008, 1366/2010, 21725/2012 e 6345/2013.

Le esposte considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso ed esimono dall'esame degli ulteriori motivi di gravame.

Per il principio di soccombenza di cui all'art. 15, DLgs. 546/92 le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico della resistente Agenzia delle Entrate.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'opposto provvedimento.

Condanna la resistente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi € 440,00 oltre quanto previsto dalla legge.