Prassi - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Circolare 27 novembre 2015

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport - Attività di rilievo internazionale delle Regioni e degli Enti locali

 

La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Legge «La Loggia»), stabilisce all'articolo 6, comma 2, che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali ed al Ministero degli Affari Esteri, ai fini di eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento, entro i successivi trenta giorni».

Altresì, il comma 7 dello stesso articolo 6 della legge predetta prevede che «i Comuni, le Province e le Città Metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni, di cui al comma 2, ogni iniziativa».

Dalle citate disposizioni si evince che la legge pone a carico dei suddetti Enti territoriali un obbligo di comunicazione in via preventiva, almeno trenta giorni prima della prevista sottoscrizione o comunque della concretizzazione dell'attività, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali ed al Ministero degli Affari Esteri, di tutte le bozze degli atti che si intendono sottoscrivere e di tutte le iniziative nei confronti di omologhe istituzioni di Paesi esteri.

Ciò al fine di consentire al nominato Dipartimento di avviare la dovuta istruttoria presso le Amministrazioni centrali interessate per materia e consentire allo stesso di formulare eventuali osservazioni.

D'altra parte, occorre evidenziare che la norma della sopra indicata legge n. 131/2003, attuativa del Titolo V della Costituzione, si pone in linea con l'esigenza di uniformare le procedure in materia di attività di rilievo internazionale sia per le Regioni sia per gli Enti territoriali sub regionali, anche a tutela della loro stessa posizione sul piano internazionale, quando dalla sottoscrizione di un atto giuridico formale possano derivare conseguenze che solo le Amministrazioni centrali responsabili della politica estera, ai sensi del novellato art. 117 della Costituzione, sono in grado di apprezzare compiutamente.

Poiché la disposizione in questione ha lo scopo di contemperare l'esigenza dell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali nella proiezione internazionale con quella del rispetto dell'esclusiva competenza dello Stato in materia di politica estera, si richiamano tutti gli Enti al più rigoroso rispetto delle suindividuate procedure, previste sulla scorta delle prescrizioni della vigente normativa, in base al principio di leale collaborazione.

In ordine al «mero rilievo internazionale», si deve tenere presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1987, poi ripresa dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, ha tipizzato quelle attività che rientrano nella fattispecie in esame.

Di queste, pur non definendone compiutamente i contenuti, ha comunque fornito un elenco, pur non tassativo, che prevede: scambi di informazioni ed esperienze, contatti a fini informativi sulle rispettive discipline normative o amministrative, la partecipazione a seminari, conferenze, visite di cortesia, partecipazione ad eventi e manifestazioni promozionali, ecc.

Non rientrano, viceversa, tra le attività «di mero rilievo», come tali consentite agli enti subregionali, veri e propri accordi operativi con conseguenze in termini di investimenti e impegni finanziari a regime.

Il Dipartimento ha peraltro riscontrato più volte, negli ultimi mesi, che soprattutto Enti subregionali hanno formalizzato atti di varia specie senza aver preventivamente informato lo stesso Dipartimento, in difformità, quindi, da quanto previsto dalla attuale normativa. Inoltre, dall'esame di tali documenti si rileva, molto spesso, che questi presentano terminologie imprecise ed inesatte o risultano carenti di diciture che per prassi devono essere inserite ed anche le attività e le materie o i settori appaiono generici o, ancora, travalicano il c.d. «mero rilievo internazionale» o, addirittura, vedono, come controparte estera, organismi la cui legittimità internazionale non è riconosciuta, ponendosi, quindi, in assoluto contrasto con la politica del Governo.

Le attività in questione risultano inoltre essere sempre più multiformi e si presentano oggi quanto mai varie e disordinate, sino a travalicare spesso la generica casistica degli atti «di mero rilievo». Occorre, dunque, riportare i contenuti dei Gemellaggi, Dichiarazioni di intenti ed atti pattizi in genere strettamente alle tipologie sopra individuate. In proposito si suggerisce, per i gemellaggi, di adottare il testo già in uso dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, e rintracciabile nel sito dell'AICCRE, Sezione italiana del suddetto Organo.

In virtù di quanto sopra esposto, tutte le iniziative, siano esse Intese, Gemellaggi, Giuramenti di fraternità o Dichiarazioni di intenti, ecc, incluse le missioni, devono essere portate alla preventiva valutazione delle Amministrazioni centrali.

Inoltre, nel promuovere azioni di atti pattizi in genere, è opportuno che gli attori tengano conto del quadro politico internazionale ed, in particolare, degli indirizzi del Paese, che sono dati dalla linea di politica estera del Governo e dalla programmazione dell'attività internazionale da parte delle Regioni.

E' auspicabile, nella scelta dei partner esteri, che siano rispettate la collocazione dell'Italia nel contesto politico internazionale, l'esistenza di relazioni preferenziali con un Paese o con una comunità di Paesi, le priorità della politica estera di partenariato economico.

In tale prospettiva, le proposte di atti che si intendono sottoscrivere potranno essere non assentite ove ricorrano ragioni generali di opportunità di politica internazionale. Analogamente non potranno considerarsi accettabili iniziative che si pongano in contrasto con le scelte di politica estera del Governo e con gli indirizzi concordati in ambito UE, come nei casi sopra citati, di iniziative con enti locali i cui vertici amministrativi derivino le proprie funzioni da entità la cui legittimità internazionale non è riconosciuta.

Si pregano gli Organi in indirizzo di dare la massima diffusione e di portarne a conoscenza, in particolare, le Province ed i singoli Comuni e si confida nella collaborazione di codeste Amministrazioni.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 09 febbraio 2016, n. 32