Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 09 febbraio 2016, n. 3687

Cancellazione del sindaco dimissionario

 

Con nota PEC del 3 febbraio u.s. il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha posto allo scrivente un quesito in merito agli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal registro delle imprese del sindaco cessato.

In particolare il Consiglio, richiamando la normativa di settore e le posizioni giurisprudenziali in materia, chiede a questo Ministero come si possa conciliare il dettato normativo con le esigenze di certezza e corrispondenza della pubblicità alla realtà dei fatti.

L’art. 2400, comma 3 del Codice civile, reca infatti: «La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.». La norma appare di pari tenore della previgente normativa ante riforma del diritto societario.

Il legislatore ha dunque collocato in capo agli amministratori l’obbligo di procedere alle iscrizioni di nomina e cessazione dei sindaci, senza che ricolleghi al comportamento di questi ultimi, sotto il profilo pubblicitario, né la posizione di obbligato, né quella di legittimato.

La norma, come appare evidente reca un vero e proprio obbligo, il cui ritardo od omissione è sanzionato ex art. 2630 Codice civile, fissando il soggetto obbligato, il termine d’adempimento e l’oggetto della formalità d’iscrizione.

Ciononostante, appare con relativa frequenza il caso del comportamento inerte dell’organo amministrativo, segnalato dal Consiglio, i cui effetti si ripercuotono direttamente nella sfera di interessi del sindaco cessato medesimo, il quale si trova, sotto l’aspetto formale, a permanere nello stato "attivo", contro la propria volontà e contro lo stato di fatto realmente verificatosi.

Si crea pertanto una discrasia tra la situazione sostanziale (cessazione dalla carica di sindaco) e situazione formale - pubblicitaria (risultanze del registro delle imprese), tale da creare nocumento, talora anche di rilevante portata (si pensi al caso di cessazione volontaria per dissidi insanabili con l’amministrazione, o per casi di insolvenza non sufficientemente valutata dall’organo amministrativo) al sindaco stesso.

Come opportunamente richiama il Consiglio, ricadendo l’efficacia pubblicitaria della fattispecie nella previsione di cui all’art. 2448 Codice civile, la mancata iscrizione della cessazione e quindi della cancellazione del sindaco, salve le ipotesi residuali previste dalla norma sopra citata in caso di prova della conoscenza da parte del terzo del fatto della cessazione, non è di regola opponibile a terzi sino all’iscrizione.

Tanto premesso, si pone un conflitto tra la norma codicistica che pone esclusivamente in capo all’organo amministrativo e l’interesse dei sindaci. Ma v’è di più. Si pone anche un conflitto tra il disposto dell’art. 2400, terzo comma e la tutela del mercato, che è assicurata attraverso la funzione di tutela dell’affidamento, rimessa al registro delle imprese, le cui informazioni devono, come più volte richiamato da questo Ministero, dalla giurisprudenza e dallo stesso legislatore, essere perfettamente aderenti alla realtà fattuale.

Che vi sia, pertanto, un interesse pubblicistico oltre che privato dei sindaci, alla certezza delle informazioni pubblicizzate dal registro delle imprese, è appalesato anche dall’art. 2 della direttiva 151/68/CEE (testo codificato 2009/101/CE, cd. prima direttiva), che pone «la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo:

i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità devono precisare se le persone che hanno il potere di obbligare la società possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

ii) partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;».

Pur tuttavia la norma nazionale è chiara e non può essere interpretata in senso differente da quello imposto dal legislatore. Si ritiene pertanto, al fine di contemperare le due esigenze, e cioè il rispetto del dettato normativo, con l’esigenza di natura pubblicistica di tutelare l’affidamento garantito dalle risultanze pubblicitarie del registro delle imprese, che l’obbligo ricada chiaramente ed esclusivamente in capo agli amministratori, i quali hanno trenta giorni di tempo dalla cessazione dalla carica del sindaco, per iscriverne la cancellazione. Decorso tale periodo scatta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 Codice civile.

Fino alla scadenza di detto termine di trenta giorni, l’organo amministrativo non versa in alcuna condizione di omissione. Decorso invece tale termine si pone la questione della evidente incoerenza tra la situazione reale (cessazione) e quella pubblicitaria (posizione attiva).

Ne consegue che nella fattispecie, si viene a realizzare una condizione tale da ingenerare la necessità di iscrizione d’ufficio della cessazione del sindaco nel registro delle imprese, verificatesi le condizioni presupposte all’art. 2190 del Codice civile.

Evidentemente l’ufficio del registro delle imprese, salve situazioni eccezionali, può essere soltanto sollecitato dall’esterno all’iscrizione d’ufficio. L’art. 2190 Codice civile, invero, non prevede la partecipazione al procedimento, che nasce e termina esclusivamente d’ufficio, da parte di soggetti estranei ma, come opportunamente richiamato dalla nota del Consiglio, la previsione dell’art. 2190 Codice civile, si inserisce integralmente, almeno nella prima parte, nell’ambito dei procedimenti amministrativi ordinari e ricade pertanto nella generale disciplina della legge 241 del 1990.

Appare ampiamente condivisibile il richiamo fatto dal quesito del Consiglio, sulla base degli orientamenti della miglior dottrina, alla applicazione nella fattispecie dell’art. 9 della legge 241 del 1990, secondo cui « Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento». V’è peraltro da osservare che nella fattispecie si sommano interessi privati con interessi pubblici.

Conclusivamente pertanto si ritiene che decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell’inerzia pubblicitaria dell’organo amministrativo, si verificano due conseguenze: una di ordine sanzionatorio, connessa all’applicazione dell’art. 2630 Codice civile, ed una di ordine pubblicitario connessa all’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio, a seguito della segnalazione a sensi dell’art. 9 sopra richiamato, da parte del sindaco cessato. Resta ovviamente fermo ed impregiudicato l’ordinario svolgimento del procedimento di iscrizione d’ufficio secondo le regole dettate dall’art. 2190 Codice civile.