Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 febbraio 2016, n. 2425

Inpgi - Lavoro subordinato giornalistico - Omissione contributiva - Ispezione - Prova testimoniale - Sussistenza del vincolo della subordinazione

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 18220 del 2008 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma respingeva l’opposizione proposta dalla R. avverso il decreto ingiuntivo n. 2400/2005, relativo al pagamento in favore dell’INPGI dei contributi omessi riguardanti il lavoro subordinato giornalistico di F.C., M.D.L.J., G.P.F., P.G., M.G.P., D.W.R., maturati nel periodo dal 1999 al 2002, oltre alle sanzioni e agli accessori di legge.

In particolare il primo giudice, dopo aver respinto le eccezioni preliminari sulle modalità di conduzione della ispezione conclusasi con il verbale di accertamento posto a base del decreto ingiuntivo, riteneva provato, all’esito della prova testimoniale, il rapporto di lavoro giornalistico con i detti lavoratori ed affermava la correttezza del regime sanzionatorio applicato dall’INPGI.

La R. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della opposizione e, in subordine, domandando l’applicazione del comma 8, lettera a), e comma 20 dell’art. 116 della legge n. 388/2000.

L’INPGI si costituiva e resisteva al gravame. L’ENPALS si costituiva e concludeva chiedendo, senza peraltro spiegare appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, l’accertamento della competenza dell’ENPALS alla riscossione dei contributi già versati alla R. per i lavoratori dello spettacolo, e in subordine, nell’ipotesi di conferma della sentenza, chiedendo di accertare l’ammontare dell’eventuale contribuzione versata dalla R. all’ENPALS nonché di dichiarare quest’ultimo tenuto a trasferire direttamente all’INPGI i soli contributi versati, escludendo ogni importo accessorio non dovuto.

L’INPS si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 17-4-2013, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la R. al pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni così come richiesti con il ricorso in sede monitoria per i lavoratori F.C., D.R. e G.P.F., respingendo la domanda dell’INPGI quanto ai lavoratori M.D.L.J., P.G. e M.G.P. e compensando le spese del doppio grado.

In sintesi la Corte territoriale affermava:

che era condivisibile la valutazione compiuta dal primo giudice della prova per testi in ordine alla sussistenza del vincolo della subordinazione con riferimento ai sei lavoratori di cui all’accertamento ispettivo;

che con riferimento ai lavoratori D.L.J., G. e P., dalla prova testimoniale assunta non era emersa la prova che avessero svolto un’opera di mediazione professionale tra il fatto e la sua conoscenza;

che per quanto riguardava gli altri lavoratori i testi avevano confermato che essi avevano effettuato servizi esterni e ricerche e avevano contattato le fonti, svolgendo tutto quanto è tipico di una redazione giornalistica e ricevendo regolarmente gli incarichi dai preposti, in tal modo ponendosi come mediatori intellettuali tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso;

che, in ordine alla non diretta applicabilità all’INPGI della disciplina di cui all’art. 116 commi 20 e 8 legge n. 388/2000 il primo giudice si era attenuto al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Per la cassazione di tale sentenza l’INPGI ha proposto ricorso con un unico motivo.

La R. ha proposto distinto ricorso, che va qualificato come incidentale, con cinque motivi.

Entrambi hanno resistito con reciproci controricorsi.

L’INPS ha depositato procura.

L’INPGI e la R. hanno depositato memoria e art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la detta sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso principale l’INPGI denuncia, ex art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 11 del CCNLG, 2099 e 2103 c.c., 1 e ss. legge n. 69/1963, e 36 Cost..

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe valutato erroneamente l’istruttoria, decidendo la controversia sulla base di prioritari elementi (relativi alla natura dei programmi) che devono ritenersi irrilevanti ai fini dell’accertamento della natura delle mansioni effettivamente svolte. In particolare ad avviso del ricorrente, qualora la Corte di merito avesse proceduto all’esame dell’astratto modulo normativo che descrive la qualifica richiesta (giornalista redattore ordinario) nonché all’esame delle mansioni in concreto svolte dai lavoratori D.L.J., G. e P. ed al raffronto tra il paradigma normativo e la fattispecie concreta, sarebbe giunta a concludere, sulla base delle risultanze istruttorie, che l’attività svolta dai suddetti ha avuto le caratteristiche proprie del lavoro giornalistico.

La R., dal canto suo, con il primo motivo del ricorso incidentale, denuncia, ex art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., 409 n. 3 c.p.c., 1 CNLG, della legge n. 69 del 1963, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., con riferimento alla ritenuta sussistenza della subordinazione per le sei posizioni oggetto di recupero contributivo.

In particolare, con riguardo alla posizioni dei lavoratori D.L., G., F. e P., la R. sostiene che dalle dichiarazioni testimoniali non sarebbero emersi elementi idonei a superare il nomen juris prescelto dalle parti nel momento genetico del rapporto di lavoro e cristallizzato nei contratti di collaborazione autonoma e parasubordinata depositati dalla R., non essendo da tali dichiarazioni testimoniali, emerso l’avvenuto esercizio, da parte della società, dei poteri tipici del datore di lavoro, ovvero quello conformativo, gerarchico e disciplinare.

Con riferimento, poi, alle posizioni dei lavoratori C. e R., ad avviso della R., la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la inattendibilità dei testi escussi (per avere i medesimi cause in corso contro la R.), il contenuto dei contratti di collaborazione sottoscritti dai suddetti lavoratori (dai quali poter evincere l’esatto oggetto dell’opus pattuito) e la genericità delle circostanze evocate dai lesti (del tutto compatibili con una prestazione di lavoro autonomo o coordinata e continuativa), mancando così la Corte di cogliere gli elementi effettivamente dirimenti ai fini del decidere (per le medesime ragioni esposte con riferimento alle posizioni dei quattro giornalisti in precedenza esaminate).

Con il secondo motivo, poi, la R. lamenta, ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c., l’omesso o insufficiente esame delle risultanze istruttorie in ordine alla natura autonoma/subordinata delle prestazioni lavorative rese dai sei collaboratori, e in sostanza si duole che la Corte territoriale non avrebbe precisato i motivi della ritenuta sussistenza del vincolo della subordinazione. La società denuncia altresì grave insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, vizi che ne determinerebbero la nullità.

Con il terzo motivo, inoltre, la società ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del CNLG, della legge n. 69 del 1963, degli artt. 2094 e 2222 c.c., degli artt. 115 e 116 c.c., e dell’art. 2697 c.c., con riferimento alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico (e subordinato) per le posizioni C., R. e F., anche con riferimento al contenuto dei rispettivi contratti di % collaborazione. In particolare la R. ritiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato la ascrivibilità delle prestazioni rese dalla C., dal R. e dal F. nell’alveo del lavoro giornalistico (e subordinato), alla luce delle dichiarazioni testimoniali acquisite e del contenuto dei contratti di collaborazione versati in atti.

La ricorrente incidentale evidenzia altresì la contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui, dapprima, con riferimento ad alcuni collaboratori, esclude la valenza ontologicamente giornalistica di attività riferita a vari programmi, tra cui "Diversi da chi" (in quanto dedicati al sociale), salvo poi a ritenere giornalistica l’attività svolta dal F., proprio per il programma "Diversi a da chi". Lamenta, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontare le attività svolte dai predetti lavoratori, con il contenuto dei singoli contratti di collaborazione.

Con il quarto motivo (erroneamente indicato anch’esso come terzo) la R. denuncia, altresì, ex art. 360 comma primo n. 5, c.p.c., l’omesso, insufficiente e contraddittorio esame delle risultanze istruttorie in ordine alla natura giornalistica delle prestazioni lavorative rese dai lavoratori C., R. e F., anche con riferimento ai rispettivi contratti di collaborazione.

In particolare la società lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di precisare i motivi del ritenuto svolgimento di attività giornalistica da parte dei detti lavoratori e sostiene che, in ogni caso e per gli stessi motivi, la non coerenza, la grave insufficienza, la illogicità e anche la contraddittorietà della motivazione offerta dalla Corte d’Appello in parte qua consentirebbero di ritenere la sentenza nulla ex art. 360 comma primo n. 4 c.p.c..

Infine con il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto) la R. denuncia, ex art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 116 commi 8 e 20 della legge n. 3888/2000 e dell’art. 1189 c.c., rilevando che la Corte territoriale avrebbe violato i principi in materia di pagamento in buona fede al creditore apparente e dei conseguenti benefici previsti, anche in materia di trattamento sanzionatorio.

Osserva il Collegio che entrambi i ricorsi non meritano accoglimento, risultando in parte inammissibili e in parte infondati.

Innanzitutto va rilevato che, con riguardo al motivo di ricorso principale e al primo e terzo motivo del ricorso incidentale, i ricorrenti, pur denunciando vizi ex art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., in sostanza lamentano, in gran parte, asserite insufficienze e contraddittorietà della motivazione (in ordine all’accertamento della natura subordinata e/o giornalistica dell’attività prestata), che, in quanto tali, peraltro, neppure sono sussumibili nel nuovo testo dell’art. 360 comma primo n. 5, applicabile nella specie ratione temporis (v. - per tutte Cass. S.U. 7-4-2014 n. 8053), di guisa che inammissibili risultano altresì il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale (con i quali si prospetta un siffatto vizio al di fuori della ipotesi legale dI rito).

Del resto, già con riguardo al testo previgente del citato art. 360 comma primo n. 5) è stato costantemente affermato che "in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma n. 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità" (v. fra le altre Cass. 20-6-2006 n. 14267) e che è comunque inammissibile una richiesta di revisione del "ragionamento decisorio" (v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766, Cass. 7-1-2014 n. 91).

In specie, poi, "in materia di attività giornalistica questa Corte ha costantemente affermato che "il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d'impresa" (v. Cass. 7-10-2013 n. 22785) e che "la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (v. fra le altre Cass. 20-2- 1995 n. 1827, Cass. 22-11-2010 n. 23625, Cass. 29-8-2011 n. 17723, Cass. 3- 6-2011 n. 12137).

Orbene, in relazione al motivo di ricorso principale dell’INPGI, osserva il Collegio che, con riguardo alla affermazione della insussistenza della natura giornalistica dell’attività svolta da D.L.J., G. e P., la Corte di merito, esaminate attentamente le risultanze della prova testimoniale, ha rilevato che dalle stesse "non è emersa la prova che i lavoratori abbiano svolto un’opera di mediazione professionale tra il fatto e la sua conoscenza, di avvenuta acquisizione da parte dello stesso, della valutazione della rilevanza e del confezionamento del messaggio" e che "le notizie ricercate sono state prive del carattere dell’attualità, trattandosi più che altro di fatti scelti per la capacità di catturare l’attenzione del pubblico più che a fini informativi".

Tale accertamento di fatto risulta conforme al principio sopra richiamato e resiste alla censura dell’Istituto ricorrente, che in sostanza si risolve nella diversa valutazione delle risultanze testimoniali e, in effetti, in una inammissibile richiesta di riesame del merito.

Parimenti, in relazione ai primi due motivi del ricorso incidentale della R. e con riguardo alla affermazione della sussistenza della natura subordinata dei sei lavoratori la Corte territoriale, dopo aver esaminato attentamente le risultanze della prova testimoniale, ha affermato che "la presenza continuativa sul lavoro e la disponibilità ad eseguire le direttive impartite, induce a ravvisare il vincolo della subordinazione ancorché (i lavoratori) non fossero soggetti a rigidi vincoli di orario e di presenza e ciò anche alla luce della circostanza che nessuno di essi è mai stato retribuito per singole prestazioni, né sulla base di specifici incarichi professionali susseguitisi nel tempo". La Corte ha altresì rilevato che "i testi hanno inoltre confermato l’esistenza del potere di eterodirezione esercitato in prima persona dai responsabili della trasmissione, all’interno della cosiddetta "cucina redazionale".

Anche tale accertamento di fatto, congruamente motivato risulta conforme a diritto e resiste alle censure della ricorrente incidentale, che in sostanza, parimenti, si risolvono nella diversa valutazione delle risultanze testimoniali e, in effetti, in una inammissibile richiesta di riesame del merito, nonché nella deduzione, inammissibile, di un vizio di insufficienza della motivazione.

Analogamente, poi, per quanto riguarda i lavoratori C., R. e F., in relazione al terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, va inoltre rilevato che la Corte di merito, esaminate le risultanze della prova testimoniale, ha accertato la natura giornalistica dell’attività prestata dai detti lavoratori essendo emerso che gli stessi "si sono posti come mediatori intellettuali fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso", in quanto "hanno avuto la funzione di acquisire la conoscenza degli eventi, di giudicarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell’informazione e confezionare quindi la trasmissione, le interviste ed i testi, ossia del messaggio, con apporto soggettivo ed inventivo", "il tutto svolto con carattere di continuità e con lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, venendo altresì sottoposti a direttive impartite dai responsabili della trasmissione, i quali altresì hanno avuto il controllo sul contenuto dell’attività svolta e la possibilità di scegliere se mandare in onda oppure no il lavoro svolto".

Anche al riguardo è sufficiente, quindi, rilevare che il relativo accertamento di fatto, congruamente motivato risulta conforme ai principi sopra richiamati (ed in particolare alla rilevanza delle caratteristiche dell’espletamento in concreto dell’attività prestata) e resiste alle censure della ricorrente incidentale, che in sostanza, ugualmente, si risolvono nella diversa valutazione delle risultanze testimoniali e, in effetti, in una richiesta di riesame del merito, nonché nella inammissibile deduzione di un vizio di insufficienza della motivazione.

Infine il quinto motivo del ricorso incidentale è infondato e va respinto, in quanto legittimamente la Corte territoriale ha escluso la applicabilità nella specie dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, ed anche dell’art. 1189 c.c., una volta esclusa la buona fede nei pagamenti contributivi effettuati dalla R..

In particolare, sul punto, la Corte di merito, richiamando la giurisprudenza di questa Corte al riguardo (v. Cass. 12-5-2006 n. 11023, Cass. 6-6-2011 n. 12208, sulla inapplicabilità "automatica" all’INPGI del nuovo regime sanzionatorio), ha rilevato che "il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro del proprio dipendente, con il proprio conseguente obbligo di versare i contributi, comprensivi della somma aggiuntiva a titolo di sanzione".

Tale statuizione costituisce accertamento di fatto, congruamente motivato, che è incensurabile in questa sede e che non viene scalfito dalle contrarie affermazioni della società ricorrente incidentale (in tal senso v. Cass. 30-9- 2013 n. 22325).

In conclusione vanno respinti entrambi i ricorsi e, in considerazione dell’esito reciproco della lite, le spese vanno compensate tra le parti.

Infine, trattandosi di ricorsi notificati successivamente al termine previsto dall’art. 1, comma 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della citata legge n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi li rigetta e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.