Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 gennaio 2016, n. 924

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Notifica dell’atto di appello a mezzo di raccomandata semplice, in plico senza busta e con avviso di ricevimento - Consegna all’indirizzo del destinatario - Sottoscrizione del ricevente indecifrabile - Validità della notifica - Sussiste

 

Osserva

 

La CTR di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 298/29/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di della "Circolo Nautico El Pirana Miseno" avverso l’avviso di accertamento per IRPEG afferente l’anno 2003.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che, nonostante un primo rilievo di nullità e l’ordine di rinnovazione della notifica dell’atto di appello "personalmente alla parte contribuente", l’appello risultava indirizzato ....alla sola signora B.C. via (...) - Bacoli, "mentre l’A. di R. dello stesso reca un altro indirizzo e cioè via (...)", ed inoltre anche qui la firma del ricevente certamente non è della destinataria, non è decifrabile, peraltro senza la specifica della qualità della/del ricevente. Pertanto deve ritenersi nulla anche la notifica così rinnovata".

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte intimata non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc - può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc. Infatti, il secondo motivo di censura (improntato alla violazione dell’art. 53 comma 2 e 16 comma 3 del D.Lgs. 546/1992 nonché dell’art. 2700 cod civ nonché improntato all’omessa motivazione, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 cpc e da esaminarsi preliminarmente per la sua priorità logica), la parte ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità dell’appello, con violazione delle regole normative in materia di notificazione dello stesso (avvenuta nella specie di causa a mezzo di raccomandata semplice, in plico senza busta e con avviso di ricevimento), evidenziando che la disciplina menzionata non richiede - a pena di nullità - né che sia indicata la qualità della parte ricevente né che sia decifrabile la sottoscrizione dello stesso.

Il motivo di impugnazione appare fondato.

Con indirizzo ormai costante questa Corte ha ritenuto (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 9962 del 27/04/2010) che: "Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.".

E’ perciò da ritenersi erronea la declaratoria di nullità della notifica da parte del giudice di appello, con conseguente erroneità della sanzione di inammissibilità dell’appello.

Parimenti fondato appare il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 546/1992), con cui è stata censurato il rilievo (pure esso di nullità della notificazione, pare di capire) per difformità dell’indirizzo risultante sulla ricevuta della raccomandata di spedizione, rispetto a quello risultante sull’atto di appello, per quanto fosse quest’ultimo l’indirizzo di residenza della destinataria al momento di effettuazione della notificazione, così come risulta dalla certificazione che la parte ricorrente ha depositato in una con il ricorso per cassazione.

Anche detto motivo si risolve, invero, sulla scorta del principio dianzi indicato, apparendo sufficiente per la validità della notifica effettuata con la modalità della raccomandata postale - anche solo per effetto dell’implicita attestazione dell’agente postale - che il plico non risulti notificato a persona diversa da quella a cui è effettivamente destinato, a nulla rilevando l’eventuale difformità tra l’indirizzo indicato in atto e quello in cui il destinatario è stato effettivamente raggiunto, una volta che non ci sia ragione per contestare che il plico sia pervenuto proprio al destinatario.

Venendo poi al primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art. 324 e 100 cpc, in relazione all’art. 360 n. 4 cpc), con esso la parte ricorrente si duole (se ben si intende) che il giudice del merito "ha omesso di tener conto del giudicato interno formatosi sin dalla sentenza di primo grado sull’effettiva qualità della signora B.C. di legale rappresentante del Circolo Nautico" (allorché, disattendendo l’eccezione della B. di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, il giudicante aveva dato atto che esisteva documentazione della rielezione della B. a presidente del Circolo"), sicché avrebbe dovuto il medesimo giudice di primo grado accertare che l’impugnazione di detto provvedimento da parte della B. non era valido strumento per l’impugnazione da parte del "soggetto cui era stato correttamente notificato, cioè dal Circolo in persona del suo l.r.".

Il motivo appare - oltre che formulato in termini tali che non è certo che il suo significato sia proprio quello dianzi riassunto - inammissibile.

Se la parte ricorrente si duole di una "omissione" da parte del giudice di appello è perché - evidentemente - una censura è stata formulata dalla stessa parte ricorrente con l’atto di appello, censura alla quale soltanto il giudicante avrebbe avuto onere di corrispondere una decisione (non avendo obbligo di rilevare d’ufficio alcunché).

Non avendo la parte ricorrente dettagliato in termini autosufficienti di quale censura si tratti, non resta che ritenere che il mezzo di impugnazione sia stato in questa sede inammissibilmente proposto.

La pronuncia impugnata, che non si è attenuta agli anzidetti principi va dunque cassata, in accoglimento del motivo secondo e terzo e la causa deve essere rimessa allo stesso giudice di appello affinché questi riesamini le questioni oggetto di gravame.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza dei motivi secondo e terzo e per inammissibilità del motivo primo.

Ritenuto inoltre:

- che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

- che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa a sostegno della fondatezza anche del primo motivo di impugnazione;

- che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto a riguardo del secondo motivo mentre gli altri (per la valenza dirimente del motivo anzidetto, idoneo a costituire autonoma ragione di cassazione della pronuncia impugnata) devono ritenersi assorbiti;

- che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite nel presente giudizio.