Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 febbraio 2016, n. 21924

Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri, ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

 

Dispone:

 

1. Per il periodo di imposta 2015 la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, è pari al 42,08 per cento.

 

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - come modificato dal comma 631 dell’articolo 1 della medesima legge di stabilità 2014 - sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

In particolare, il comma 632 dispone che la riduzione forfetaria, definita nella misura del 30 per cento dal comma 1 dell’art. 188-bis del TUIR, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 20 per cento.

Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il 2014 a 1,21462 e per il 2015 a 1,06786. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2015 ha registrato una riduzione dello -0,14676 rispetto alla media annuale del 2014, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a -12,08 per cento. La riduzione del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando un aumento del reddito in euro derivante dalla rivalutazione del franco svizzero, comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfetaria.

Con il presente provvedimento, su parere conforme della Banca d’Italia pervenuto con nota n. 166375/16 del 8 febbraio 2016, viene determinata nel 42,08 per cento la riduzione forfettaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, comma 1, del TUIR da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a; art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 188-bis, comma 1.

Legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, articolo 1.

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell’art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell’imposizione sul reddito delle società e che, tra l’altro, rinmera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 28.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), art. 1, commi 631, 632 e 633.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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Provvedimento pubblicato il 09 febbraio 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.