Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 febbraio 2016, n. 2229

Tributi - Reddito da lavoro dipendente - Indennità per mancato godimento del riposo biologico per esposizione a rischio radiologico - Natura risarcitoria - Esclusione - Elemento reddituale soggetto a tassazione ordinaria

 

Considerato in fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Molise - nella controversia concernente l’impugnazione di silenzio-rifiuto su istanza di rimborso per IRPEF dell’annualità 2006 relativa a ritenute alla fonte sugli importi corrisposti a titolo di "ristoro per la maggiore esposizione del rischio radiologico" - aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado favorevole a (...).

In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che le somme richieste a rimborso risultavano percepite a titolo di indennità risarcitoria e, quindi, erano escluse da tassazione irpef ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 917/1986.

Il ricorso è affidato ad unico motivo.

(...) resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con le rituali comunicazioni alle parti.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 917/86 e dell’art. 51 (già 48) stesso d.p.r. laddove la C.T.R. aveva omesso di considerare che le somme percepite a titolo di indennità sostitutiva del congedo non goduto per riposo compensativo non potevano che avere la stessa natura (lavorativa) dei diritti che andavano a sostituire e, perciò, restavano soggette alla regola generale dell’art. 51 del d.p.r. n. 917/1986, secondo cui sono tassabili tutte le somme che siano corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro.

2. Il ricorso è fondato. Alla luce del principio generale secondo il quale "in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma secondo e 46 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (sul primo dei quali nessuna innovazione deve ritenersi abbia apportato l'art. 32 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 - convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85), si ricava che, al fine di poter negare l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene positivamente escluso, che tale erogazione, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all’interruzione del rapporto di lavoro" (cfr. Cass. n. 23795/2010; ed in termini, di recente, Cass. n. ri 2196/2012, 20482/2013) si è, infatti, statuito che l'indennità sostituitiva di cui si discute trovi causa nel rapporto di lavoro onde la C.T.R. ha errato ad attribuirle natura risarcitoria e ad escluderla dalla base imponibile (v. Cass. n. 21556/2015).

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, affinché si adegui al suddetto principio provvedendo, anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale - del Molise, in diversa composizione.