Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 febbraio 2016, n. 2071

Tributi - Imposta di registro - Agevolazioni fiscali ex art. 33, co. 3 Legge n. 388/2000 - Acquisto di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Esecuzione delle opere entro cinque anni dalla data di trasferimento da parte di soggetti terzi diversi dall’acquirente beneficiario - Decadenza dal beneficio

 

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di (...) aveva emesso un avviso di liquidazione d'imposta con il quale recuperava a tassazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative a beni immobili, versate in forma agevolata ex art. 33 legge 388 del 2000 in quanto, secondo l'Ufficio, doveva essere revocata l'aliquota agevolata dell'1% di cui all'art. 33 comma 3 della legge 388 del 23/12/2000 perché l'acquirente non aveva completato l'esecuzione delle opere entro cinque anni dalla data di trasferimento delle aree.

Avverso il suddetto avviso aveva proposto ricorso il contribuente (...) scarl davanti alla Commissione tributaria provinciale di Treviso la quale accolse il ricorso con sentenza successivamente appellata dall'Ufficio.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto respinse il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado in quanto ritenuto irrilevante la circostanza che l'edificazione del terreno era stata portata a compimento da soggetto diverso dall'acquirente purché avvenuta entro un quinquennio dalla stipula dell'atto.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con un motivo. (...) scarl non ha spiegato difese.

 

Motivi della decisione

 

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 33 3° comma legge 23 dicembre 2000 nr. 388 ed art. 2 comma 30 legge 350/2003 e art. 76 legge 448 del 28/12/2001 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in quanto la CTR ha affermato che l'agevolazione di cui alla legge sopra citata spetterebbe ai soggetti coinvolti nella compravendita, purché si verifichi un intervento edificatorio entro cinque anni dalla stipula dell'atto non necessariamente da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione. Al contrario secondo l'agenzia l'agevolazione spetta solo se l'area sia stata edificata entro cinque anni proprio dall'acquirente beneficiario dell'agevolazione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Occorre infatti chiarire che, in tema di agevolazioni tributarie, spetta al contribuente che impugni l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro-ipotecaria-catastale, concernente il recupero delle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, della legge 30 dicembre 2000, n. 388, applicabile "ratione temporis", provare di aver realizzato l'intento edificatorio, dichiarato nell'atto di acquisto, nel termine di legge di cinque anni, atteso che tale circostanza è un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione. Né può essere affermata la spettanza dell'agevolazione quando l'edificazione sia stata realizzata nell'arco del quinquennio da soggetti terzi diversi da quelli che ne hanno beneficiato. Infatti la norma deve essere interpretata nel senso che condizione dell'agevolazione è l'edificazione del terreno proprio ad opera di colui che ha pagato le imposte con aliquota ridotta.

A tal riguardo si è già pronunciata questa Corte, tra le tante, con Sez. 5, Sentenza n. 4890 del 27/02/2013 dalla quale non vi è motivo di discostarsi proprio in tema di inapplicabilità di agevolazione prevista dall’art. 33, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 nel caso in cui il successivo acquirente del suolo realizzi l'edificazione nel quinquennio: "Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, previsto dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applica a condizione che l'acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialità edificatorie dell'area, in quanto la "ratio" della norma è quella di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio; non spetta, pertanto, detto beneficio nel caso in cui il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l'intervento edificatorio previsto e rivenda a terzi, entro il termine di cinque anni, gran parte della stessa area senza averne sfruttato l'intera capacità edificatoria ovvero realizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico."

Con il medesimo orientamento Sez. 6-5, Ordinanza n. 5933 del 08/03/2013: "Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla "ratio" di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente."

Ciò premesso, le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento del ricorso.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Nulla per le spese.