Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 febbraio 2016, n. 2101

Tributi - Imposte ipotecaria e catastale - Donazione - Immobili di interesse storico e artistico soggetti a vincolo ex legge n. 1089 del 1939 - Tassazione in misura proporzionale

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l'impugnazione del silenzio rifiuto formatosi in ordine all'istanza di rimborso che i contribuenti avevano avanzato circa l'imposta ipotecaria e catastale da loro corrisposta in misura proporzionale a seguito di avviso di liquidazione in relazione ad una donazione di immobili soggetti a vincolo ex legge n. 1089 del 1939. In sede di autoliquidazione i contribuenti avevano corrisposto l'imposta in misura fissa, ritenendo che questa fosse applicabile nel caso, nonostante il diverso avviso dell'amministrazione.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l'amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Uno solo dei contribuenti resiste con controricorso. L'altro non si è costituito.

 

Motivazione

 

Con l'unico motivo di ricorso, l'amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990 e dell'art. 1 della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 nonché dell'art. 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 12 delle preleggi, sostenendo, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, l'irrilevanza della legge n. 488 del 1999 ai fini della corretta interpretazione del rinvio operato dall'art. 10, d.lgs. n. 347 del 1990 e dall'art. 1 della tariffa a questo allegata all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, rinvio da intendersi di carattere fisso e non mobile.

Il motivo è fondato sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui «i trasferimenti di immobili di interesse storico artistico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina. Né la diversa collocazione della previsione agevolativa dell'imposta di registro a favore degli immobili "vincolati", slittata dal terzo al quarto periodo dell'art. 1, primo comma, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, giusta l'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse storico artistico» (Cass. n. 2277 del 2014; v. anche Cass. n. 3573 del 2009).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve esse cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti. Il consolidamento del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese dell'intero giudizio.