Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 febbraio 2016, n. 2112

Inps - Contributi omessi - Sgravi indebitamente conguagliati - Decadenza dai benefici - Sanzione

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza del 19/9/2013 la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma v della statuizione del giudice di primo grado che aveva accolto parzialmente (riconoscendo dovuto l'importo di € 7.186,62), l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dall'Inps nei confronti di V.S.A. S.r.l., concernente il recupero di somme relative a contributi omessi e sgravi indebitamente conguagliati per il periodo 1/1/1986-31/12/1993, condannava la predetta società al pagamento dell'ulteriore somma di € 289.218,44, oltre sanzioni di cui all'art. 1 c. 217 I. 662/1996.

2. La Corte territoriale fondava la decisione sul rilievo che la corresponsione delle retribuzioni con ritardo, integrando l'inadempimento di un'obbligazione primaria del datore di lavoro, comportava l'applicazione della sanzione di decadenza dai benefici relativi ai contributi pretesi dall'ente previdenziale, a prescindere dal rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione V.S.A. S.r.l., affidato a due motivi e illustrato mediante memorie.

Resiste IINPS con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 12 disp. sulla legge in generale c.c., 1218 e 1176, c. 2 c.c., 6 c. 9 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 convertito, con modificazioni, nella I. 7 dicembre 1989 n. 389 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Rileva che il ritardo nell'adempimento era dipeso da una causa esterna, costituita dal ritardo del pagamento delle rette da parte della Usi, non superabile dal datore di lavoro in base a uno sforzo diligente, e, quindi, allo stesso non imputabile in base ai criteri di cui agli artt. 1176 c.c. e 1218 c.c. Rileva che la società, a fronte dell'imprevisto e rilevante ritardo della USL, aveva attivato le necessarie sollecitazioni facendo partecipe il sindacato del problema.

2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 116 c. 18 seconda parte della I. 388 del 2000 ( in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.). Lamenta che la Corte territoriale ha condannato la società alle sanzioni civili ai sensi dell'art. 1 c. 217 I. 662/1996, laddove resta salva per il datore di lavoro, fermo restando il principio di irretroattività della norma invocata, la possibilità, in virtù della citata disposizione, di detrarre dalla somma dovuta per contributi alle scadenze successive, la differenza tra le maggiori sanzioni pagate e quelle inferiori introdotte dalla legge 388 del 2000.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte.

4. Deve rilevarsi che il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, art. 6, comma 9 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.

5. Nella specie, è stato accertato che l'Associazione ha corrisposto la retribuzione ai propri dipendenti in misura non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo, ma in ritardo rispetto alla scadenza, attribuendosi, però, lo sgravio contributivo anche per i mesi in cui la retribuzione non veniva corrisposta.

6. Il Collegio ritiene che in tale situazione operi la decadenza prevista dalla L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9 così come affermato dalla sentenza impugnata. Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il legislatore "subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. clausola sociale) (cfr. Cass. n. 18910 del 2004). In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore. La verifica dell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto. Ne consegue che non é sufficiente che il datore di lavoro si limiti a denunciare la suddetta retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva, dovendo invece materialmente corrisponderla (cfr. Cass. n. 1748 del 2001); e, nell'ambito di un tale criterio di effettività, rileva dunque l'ipotesi in cui la retribuzione, quantunque denunciata nella misura minima indispensabile per la fruizione dei benefici, non sia effettivamente corrisposta: ipotesi cui va assimilata la situazione accertata nella controversia in esame, siccome il ritardo nel pagamento delle retribuzioni integra un inadempimento dell'obbligazione contrattuale imposta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e incide, d'altra parte, sulla effettiva consistenza della retribuzione e sulla sua idoneità a garantire ai lavoratovi una esistenza libera e dignitosa, così come esattamente rilevato dal giudice del merito" (Cass. 7647/2011).

7. Va rilevato, inoltre, che nella specie le asserite carenze di liquidità dipese da fatto del terzo sono rimaste mere affermazioni sfornite di riscontro probatorio (in mancanza di documentazione proveniente dalla USL attestante il ritardo nella corresponsione). E' da rilevare, inoltre, che gli adempimenti da parte di un terzo non possono essere ritenuti idonei a incidere sull'applicazione dell'art. 6 c. 9 I. 389 del 1989, disciplinante materia sottratta alla disponibilità delle parti, nella quale può assumere rilevanza esimente esclusivamente un evento imprevedibile non imputabile al datore di lavoro (Sez. L, Sentenza n. 8240 del 22/04/2015, Rv. 635158).

8. Il secondo motivo è infondato alla luce del "dominante orientamento di questa Corte - cui va prestata adesione - secondo cui, in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali, resta escluso che, in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'INPS, possa rilevare lo "ius superveniens" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso sia che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, cosicché ne è esclusa l’applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore, sia che il riferimento contenuto nell'art. 116, comma 18 ai crediti già accertati al 30 settembre 2000 esclude che vi sia stata deroga al principio di irretroattività quanto all'obbligo di immediato pagamento delle predette sanzioni, prevedendo anche un meccanismo in base al quale la differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato ai sensi dei commi precedenti costituisce un credito contributivo da porre a conguaglio successivamente (Cass. 8651/2010, conformi Cass. 17 dicembre 2003 n. 19334; Cass. 8 marzo 2007 n. 5305)".

9. Conseguentemente il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'Inps nel giudizio di cassazione che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.