Prassi - INAIL - Determinazione 11 dicembre 2015 n. 460

Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 14/09/2015

1. Ammontare del premio speciale unitario

In via sperimentale, per gli anni 2016-2017, è stabilito nella misura pari a 58,00 euro il premio speciale unitario annuale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L’importo del premio non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato.

Il premio speciale unitario è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle eventuali variazioni apportate annualmente all’importo giornaliero del predetto minimale.

Il premio speciale unitario di euro 58,00 viene eventualmente rideterminato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, per ciascuna annualità, in relazione ai maggiori oneri inerenti l’attività formativa negli ambienti di lavoro che non trovano copertura nel limite massimo di spesa annuale di 5 milioni di euro, posti a carico del bilancio dello Stato, al fine di assicurare il rispetto di detto limite di spesa.

Il premio speciale unitario annuale è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

Al premio speciale unitario annuale si applica la riduzione prevista dall’art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a seguito di presentazione di specifica istanza, regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle Modalità di Applicazione della Tariffa dei Premi di cui al D.M. 12/12/2000.

Detto premio è maggiorato dell’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’art.181 del D.P.R. n. 1124/1965.

 

2. Retribuzione imponibile ai fini del calcolo delle prestazioni

Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita assunta ai fini della determinazione del premio speciale.

 

3. Onere a carico dello Stato.

La misura dell’onere aggiuntivo annuo del premio speciale unitario per gli anni 2016- 2017, a carico del bilancio dello Stato per il maggiore rischio legato all’attività

formativa svolta negli ambienti di lavoro, è pari ad euro 45,00, maggiorato dell’addizionale ex Anmil dell’1% prevista dall’art.181 del D.P.R. n. 1124/1965, per ogni allievo esposto effettivamente al suddetto rischio, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione nell’anno formativo.

L’onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione convenzionale giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro annui, in relazione alle eventuali variazioni apportate annualmente alla stessa.

La quantificazione di euro 45,00 dell’onere aggiuntivo, maggiorato dell’addizionale ex Anmil dell’1% prevista dall’art.181 del D.P.R. n. 1124/1965, al fine di consentire il rispetto del limite di spesa annua a carico del bilancio dello Stato di 5 milioni di euro, è eventualmente rideterminata qualora comporti, in relazione al numero di allievi interessati annualmente dall’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il superamento di detto limite di spesa e fino alla concorrenza dello stesso.

 

4. Modalità applicative

Le Istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, per attivare la copertura assicurativa annuale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 14/09/2015, degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, comunicano all’Inail esclusivamente in via telematica, l’avvio dei corsi per ciascuna sede formativa, entro la data di inizio del primo dei corsi previsi nell’anno.

La comunicazione di avvio dei corsi, da effettuarsi per ogni sede formativa, in fase di prima applicazione dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 14/09/2015, è obbligatoria per tutte le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari, anche se già titolari di posizione assicurativa territoriale Inail per la medesima sede di formazione.

Le comunicazioni di avvio dei corsi, fatte salve le eventuali comunicazioni per cessazione, rimangono valide, ai fini della copertura assicurativa degli allievi iscritti ai corsi, anche per gli anni formativi successivi.

Le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari entro il 10 dicembre di ciascun anno formativo presentano, esclusivamente in via telematica, per ogni posizione assicurativa, la denuncia degli allievi iscritti ai corsi.

La denuncia contiene obbligatoriamente i seguenti dati:

1. numero complessivo degli allievi iscritti ai corsi;

2. numero degli allievi iscritti ai corsi che svolgono attività di formazione anche negli ambienti di lavoro;

3. numero di giornate complessive svolte in ambienti di lavoro dagli allievi interessati da tale modalità di formazione (a soli fini statistici);

4. approvazione della Regione del piano formativo.

L’Inail, sulla base dei dati contenuti nella denuncia degli allievi iscritti ai corsi, comunica via PEC alle istituzioni formative e agli istituti scolastici paritari, entro il 15 gennaio di ciascun anno formativo, l’importo complessivo dei premi dovuti con il termine di pagamento fissato al 16 febbraio di ogni anno.

In sede di prima applicazione, al fine di consentire la predisposizione dei servizi telematici per la gestione del premio speciale unitario, i termini per la comunicazione di avvio dei corsi e la denuncia degli allievi sono unificati alla data del 1° febbraio 2016 e il termine di pagamento al 16 marzo 2016.

 

5. Verifica di congruità dell’onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, rendicontazione e trasferimento all’Inail delle risorse.

L’Inail, annualmente, sulla base del numero degli allievi iscritti ai corsi che svolgono attività di formazione anche negli ambienti di lavoro, provvede alla verifica di congruità, rispetto al limite di spesa annua, della misura dell’onere aggiuntivo per allievo posto a carico del bilancio dello Stato e all’eventuale rideterminazione del premio speciale unitario, nonché della misura del predetto onere aggiuntivo, per assicurare il rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro annui, mediante Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail.

L’Istituto entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, sulla base del numero degli allievi iscritti che svolgono attività di formazione anche negli ambienti di lavoro contenuto nelle denunce pervenute nell’anno formativo.

Il Ministero provvede al rimborso a favore dell’Inail entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del decreto di approvazione, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.