Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 febbraio 2016, n. 1974

Agenti di commercio - Enasarco - Contributi previdenziali omessi - Contratto di agenzia - Occasionalità - Configurabilità

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 4861 depositata il 9 giugno 2012, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla C.I. s.p.a., revocava il decreto ingiuntivo emesso su istanza della Fondazione Enasarco - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - per contributi previdenziali non corrisposti in relazione ad alcuni collaboratori (S.R., P.S., M.A. e G.M.) inquadrati come procacciatori d’ affari e ritenuti, invece, agenti di commercio.

La Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisava che:

a) "dalle risultanze dell’attività istruttoria svolta in primo grado non è possibile ritenere provato che le attività in questione fossero inquadrabili come rapporti di agenzia; al contrario, sia S.R. che P.S. (due dei quattro presunti agenti di commercio) hanno confermato che nel periodo per cui è causa avevano lavorato solo saltuariamente per l’odierna appellante, che avevano contemporaneamente svolto attività di mediazione in favore di altri soggetti e che, in sostanza, si limitavano a segnalare potenziali clienti senza avere il potere di concludere affari, confermando che anche gli altri due procacciatori agivano secondo le medesime modalità";

b) "né a conclusioni differenti è possibile pervenire sulla base della testimonianza dell’ispettore Enasarco che aveva redatto il verbale per cui è causa, considerato che egli - per sua stessa ammissione - si era basato essenzialmente sull’esistenza di anticipi sulle provvigioni e di un patto di non concorrenza al termine del rapporto, elementi però che - di per sé soli - non consentono di far ritenere che i rapporti fossero di agenzia";

c) "inoltre, la natura occasionale dell’attività di procacciamento di affari, svolta dai soggetti per cui è causa, negli anni in questione, appare dimostrata dalla cadenza e dagli importi relativi alle fatture emesse dai predetti, dalle quali emerge la marginalità dei compensi ad essi corrisposti (cfr. note ed allegati depositati dalla appellata il giorno 7/10/2008) rispetto all’ammontare di molto superiore delle provvigioni corrisposte dalla società appellante ai medesimi soggetti divenuti agenti di commercio (vedi deposizione di R.S.)".

La Fondazione Enasarco - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso la C.I. s.p.a. che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

I. Sintesi dei motivi del ricorso principale

1.1. - Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in quanto la Corte territoriale avrebbe suffragato la propria decisione attraverso un richiamo inesatto e comunque incompleto delle risultanze istruttorie. Infatti, dall’esame integrale delle deposizioni di R. e S. (riportate in ricorso) emergerebbe che, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata: a) nessuno dei due testi ha affermato di aver lavorato solo saltuariamente per la società C. (il teste S. nulla dice in proposito mentre il teste R. ha dichiarato "ero in C. saltuariamente" aggiungendo che "Nel periodo di causa ho lavorato prevalentemente per la ricorrente"); b) solo il teste S. ha dichiarato di aver lavorato anche per altre imprese del settore elettrico; c) solo il teste S. ha sostenuto di essersi limitato a segnalare alla mandante il potenziale cliente senza intervenire né nella trattativa né nella stipula del contratto, limitazione che però è riferita ad un non meglio precisato "periodo iniziale"; invece, il teste R. ha precisato che "nel corso del tempo, il mio rapporto è rimasto analogo nelle modalità di svolgimento salvo che sono aumentati gradualmente i volumi degli affari che ho procurato"; d) solo il teste R. ha fatto riferimento alla posizione degli altri collaboratori coinvolti nell’accertamento, A. e M., sostenendo che entrambi facevano lo stesso lavoro che faceva lui, senza tuttavia aggiungere alcunché sulle specifiche modalità lavorative; e) i compensi percepiti dai quattro collaboratori dopo la trasformazione del rapporto da "procacciamento di affari" in agenzia non sono noti per tutti ma solo per il R., che ha riferito nella propria deposizione sul volume di affari procurato nel periodo in cui il rapporto era qualificato come di agenzia. Su questo ultimo punto, esaminando il prospetto depositato in primo grado (e riportato in ricorso), emergerebbe poi che, contrariamente a quanto assunto nella sentenza impugnata, tutti i collaboratori hanno percepito compensi con cadenza mensile per diversi anni consecutivi e che tali compensi (anche di apprezzabile entità) non possono essere definiti marginali. Ancora, per quanto attiene alla deposizione dell’ispettore, dalla lettura integrale delle dichiarazioni rese (riportate in ricorso), emergerebbe che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, l’ispettore aveva basato il proprio convincimento sul tenore dei contratti stipulati con i collaboratori, attraverso il riscontro delle fatture, con particolare riferimento alla previsione del patto di esclusiva, alla previsione di accordi provvigionali, all’assegnazione di una zona e al patto di non concorrenza. Infine, la Corte avrebbe fondato la propria decisione su assunti contraddetti dai dati documentali: 1) la pretesa saltuarietà della collaborazione sarebbe smentita dalle fatture e dal prospetto riassuntivo in atti, dai quali emerge una collaborazione continuativa per anni, con fatturazione a cadenza per lo più mensile; 2) la pretesa collaborazione con altre mandanti sarebbe smentita dalla previsione nei contratti di procacciamento del patto di esclusiva, ad eccezione di quello dello S., che infatti è l’unico ad aver dichiarato di aver lavorato per altre ditte nel settore elettrico; 3) la pretesa limitazione dell’attività alla sola segnalazione di clientela sarebbe smentita dai contratti di procacciamento, che prevedono espressamente l’affidamento di trattative dirette.

1. 2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742, 1743, 1748 e 1752 cod. civ. nonché, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione, senza alcuna motivazione al riguardo, circostanze risultanti dall’istruttoria ed attestanti la riconducibilità dei rapporti al paradigma contrattuale del contratto di agenzia, con particolare riferimento alla stabilità del rapporto a fronte della mera occasionalità, tipica del procacciamento di affari. In questo senso, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il contenuto dei contratti di procacciamento (riportati in ricorso), dai quali emerge chiaramente che, al di là della fittizia denominazione, le singole pattuizioni sono tipiche e peculiari del rapporto di agenzia (attribuzione di un "mandato", di per sé incompatibile con la figura del procacciatore, che agisce di libera iniziativa, di durata annuale con rinnovo tacito in assenza di disdetta, preordinazione a tutti i possibili affari, predeterminazione della provvigione in misura fissa e con corresponsione a cadenza mensile, assegnazione di una zona predeterminata, obbligo di preavviso per il recesso, assegnazione di obiettivi di fatturato, riconoscimento di anticipi di provvigioni, patto di esclusiva, responsabilità del mandatario per insolvenza del cliente, patto di non concorrenza post contrattuale). Inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare le caratteristiche della fatturazione dei collaboratori (cadenza mensile, causale delle fatture riferita al periodo mensile di collaborazione e non ad uno o più affari determinati, continuità nel corso di rapporti pluriannuali, fatture con numerazione progressiva consecutiva ad eccezione dello S., che non aveva vincolo di esclusiva, fatture anche in acconto provvigioni). Infine, nella prospettazione della Fondazione ricorrente la Corte di merito avrebbe attribuito rilievo dirimente a circostanze invero ininfluenti, come l’avere svolto la stessa attività per altre mandanti (mentre l’esclusiva costituisce elemento naturale del rapporto che può tuttavia essere escluso dalle parti, ai sensi degli artt. 1743 e 1748 cod. civ.) ovvero l’essere l’attività svolta limitata alla segnalazione di affari senza il potere di concludere i contratti (mentre il potere di rappresentanza per la conclusione dei contratti non è previsto in via generale dall’art. 1742 cod. civ. e va espressamente conferito a norma dell’art. 1752 cod. civ.).

II. Sintesi dei motivi del ricorso incidentale condizionato.

Nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, la società ha riproposto le eccezioni già sollevate in primo grado e non esaminate in appello perché assorbite: 1) prescrizione estintiva quinquennale con riferimento ai contributi previdenziali asseritamente dovuti per il biennio 2000/2001; 2) applicazione della normativa di cui alla legge n. 388 del 2000 ed in particolare dell’art. 38 del regolamento Enasarco, nella parte in cui prevede l’applicazione delle sanzioni in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo dei contributi oggetto di accertamento per l’ipotesi in cui il mancato o ritardato pagamento sia dipeso da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative.

III. Esame del ricorso principale

I due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connesso, sono fondati.

Sulla distinzione fra agente e procacciatore di affari, occorre ribadire che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l’attività promozionale di conclusione di contratti.

Nel caso in esame, pur dichiarando di aderire a tali premesse, la Corte di merito non dà conto per ciascuno dei lavoratori interessati delle complessive risultanze istruttorie, siccome indicate nel ricorso, con particolare riferimento alle caratteristiche del rapporto emergenti dalla disamina dei contratti di "procacciamento", rispetto ai parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere la figura dell’agente da quella del semplice procacciatore, in particolare con riferimento all’incidenza sugli stessi del patto di esclusiva, della previsione di accordi provvigionali, dell’assegnazione di una zona e del patto di non concorrenza. Inoltre, non risultano esaminati alcuni profili, attinenti in particolare all’occasionalità o meno della collaborazione, quali emergenti dalle fatture e dal prospetto riassuntivo in atti, all’effettività o meno della collaborazione con altre mandanti, alla conduzione diretta o meno delle trattative.

Se è vero quindi che resta estranea all'ambito del vizio di motivazione la possibilità per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di merito attraverso un'autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), l’omessa completa valutazione delle risultanze di causa nel senso indicato impone nel caso una rivisitazione delle stesse da parte del giudice di merito, onde colmare le lacune evidenziate.

IV. Esame del ricorso incidentale condizionato.

4.1. Quanto al primo motivo, che, attenendo all’eccepita prescrizione dei contributi, potrebbe essere ritenuto idoneo a limitare la cognizione del giudice del rinvio, esso non è fondato.

In merito all’ efficacia interruttiva del verbale di accertamento del 18.1.2006, è sufficiente infatti richiamare Cass. n. 12866 del 12/07/2004, così massimata: "In tema di omissioni contributive, il verbale di accertamento delle suddette omissioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute". Tale verbale costituiva quindi valido atto interruttivo (anche) per i contributi più risalenti, il cui termine di pagamento (secondo quanto riferisce Enasarco con affermazione che non è stata contraddetta dalla società) scadeva il 20 febbraio 2001.

4.2. In merito al secondo motivo, per il quale non era necessario alla parte, totalmente vittoriosa, proporre ricorso incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della questione con il controricorso, dichiarando di volerla sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio (v. Cass. n. 4130 del 21/02/2014), la questione che ne costituisce oggetto dovrà comunque essere esaminata dal giudice del rinvio, nel caso in cui il nuovo esame pervenga a conclusioni diverse rispetto a quelle della decisione qui gravata.

5. Segue a quanto premesso l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. La sentenza gravata dev’essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.