Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 febbraio 2016, n. 2003

Licenziamento - Controversie individuali di lavoro - Foro speciale del lavoro - Competenza territoriale

 

Ragioni di fatto e di diritto

 

1 - In data 31 luglio 2014 P.P. adiva il Tribunale di Genova per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli il 30 settembre 2008 dalla V.R. s.r.l. (licenziamento già impugnato innanzi al medesimo Tribunale nel 2009 per altra causa petendi, trasmigrato presso il Tribunale di Piacenza, e quindi presso la Corte di appello di Bologna, a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice originariamente adito) sostenendo la natura disciplinare dello stesso. Costituitasi la V.R. s.r.l., eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito. Con ordinanza resa in data 8 gennaio 2015 il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Piacenza rilevando che il contratto di assunzione del Potenza indicava quale sede di lavoro Fiorenzuola d'Arda e che la società datrice non aveva alcuna sede o unità locale in Genova, irrilevante essendo la deduzione attorea secondo la quale contatti ed accordi erano nati negli uffici genovesi della V.

Avverso tale provvedimento P.P. propone ricorso per regolamento di competenza.

Resiste con controricorso la V.R. s.r.l.

2 - Ritiene il Collegio di condividere in toto le conclusioni del Procuratore Generale.

In termini generali, la competenza territoriale deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (Cass. 19 novembre 1969, n. 3668; Cass. 16 aprile 1971, n. 1091), tenuto conto delle eccezioni relative ai presupposti di fatto della configurata competenza (Cass. 20 gennaio 1993, n. 700; Cass. 6 febbraio 1990, n. 812; Cass. 1° luglio 1994, n. 6269), quale, ad es. l'inesistenza di una dipendenza, l'attore avrà l'onere di allegare e provare che ricorrono gli elementi di fatto relativi al criterio prescelto. In tal senso si è più volte espressa questa Corte, osservando che, nelle controversie individuali di lavoro, l'attore è libero di scegliere tra i fori alternativi previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., comma 2, ma ha l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale (Cass. 20 gennaio 1993, n. 700; Cass. 25 novembre 1999, n. 13147).

In punto di fatto, è circostanza non contestata che il Potenza, nell'espletamento della sua attività lavorativa di autista alle dipendenze della V.R. s.r.l., svolgesse le proprie mansioni quotidiane presso il parcheggio mezzi sito in Genova Voltri, nella piattaforma portuale.

E' pur vero che tale parcheggio non era di proprietà dell'odierna intimata bensì della V.T.E. S.p.A. che aveva stipulato con il Consorzio C.F. s.c.a.r.l. (cui aderiva la V.R. s.r.l.) una convenzione avente ad oggetto l'affidamento in uso di diciannove parcheggi per automezzi.

Ai fini della determinazione della competenza è tuttavia irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale dipendenza.

Secondo la prospettazione attorea, l'attività di organizzazione dei viaggi per conto terzi, gestita dal Consorzio, "costituisce un elemento essenziale dell'attività, il fattore che determina maggiormente l'economicità dell'impresa stessa".

Risulta, inoltre, dagli atti che la prestazione lavorativa del Potenza iniziava e terminava proprio presso il parcheggio mezzi di Genova; era in tale luogo, infatti, che il ricorrente prendeva servizio, riceveva le consegne per i viaggi e caricava le merci il cui trasporto costituiva l'oggetto della prestazione medesima ed era li che l'attività terminava con il rientro del P. il quale lasciava il camion in custodia per la notte negli spazi indicati dall'azienda ed a disposizione di questa.

Come si rileva, dunque, il parcheggio di Genova Voltri, base logistica fondamentale, rappresentava il riferimento spaziale per l'inizio e il termine dell'attività lavorativa.

La società, invero, contesta che nel suddetto parcheggio possa individuarsi una "dipendenza aziendale", intesa quale struttura organizzativa di ordine economico e funzionale ubicata in luogo diverso dalla sede dell'azienda, ai fini dell'applicazione del relativo foro, ai sensi dell'art. 413, comma 2, cod. proc. civ.

Giova, al riguardo, ricordare che, ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 cod. proc. civ., nella più recente giurisprudenza di questa Corte, non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. 16 novembre 2010, n. 23110; Cass. 29 febbraio 2012, n. 3111; Cass. 15 luglio 2013, n. 17347). Recentemente questa Corte ha affermato che la dipendenza dell'azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., può essere ravvisata anche in un cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali (Cass. 22 maggio 2014, n. 11320).

Dagli atti si desume che il ricorrente svolgeva l'attività lavorativa per l'azienda in un ambito territoriale non coincidente con la sede dell'impresa, prendendo servizio in Genova Voltri presso il parcheggio dei mezzi aziendali nell'area portuale, dove riceveva le consegne per i viaggi e dove tornava una volta ultimata la sua prestazione lavorativa; utilizzava mezzi di trasporto messi a disposizione dalla datrice di lavoro e ricoverati presso il suddetto parcheggio; sempre in Genova Voltri avveniva il carico delle merci, il cui trasporto costituiva oggetto della prestazione lavorativa del P.

Il suddetto parcheggio, dunque, ancorché di proprietà di altra società, costituiva il luogo, presuntivamente posto sotto il controllo dell'impresa, dove erano collocati i beni aziendali strumentali alla prestazione lavorativa e dove prendevano inizio e terminavano le mansioni svolte quotidianamente dal P. per il conseguimento dei fini imprenditoriali.

Inoltre, anche considerata la collocazione logistica in funzione strumentale al carico delle merci, può ravvisarsi in tale articolazione una struttura organizzativa di ordine economico funzionale, dislocata in luogo diverso dalla sede dell'azienda, facente capo al potere organizzativo e gestionale del datore di lavoro.

Ne consegue che è ravvisabile quella condizione minima, ma sufficiente a tal fine, consistente nel fatto che sia stato l’imprenditore a configurare tale assetto, quale modalità di organizzazione del lavoro, e che presso il parcheggio in Genova Voltri (del quale la V.R. s.r.l., consorziata con il C.C.F. s.c.r.l. che aveva stipulato la convenzione per l’affidamento in uso, aveva la disponibilità) l’azienda abbia collocato un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (si veda in termini anche Cass. 31 luglio 2014, n. 17513).

3 - In conclusione, il ricorso va accolto e va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Genova.

4 - La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Genova; condanna la V.R. s.r.l. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.