Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 febbraio 2016, n. 1922

Tributi - Cartella esattoriale - Canone RAI - Richiesta di oscuramento dei canali RAI - Non estingue l’obbligo di pagamento del canone

 

«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. S.C. e nei confronti di Equitalia Sud il per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha annullato una cartella di pagamento emessa per omesso pagamento del canone televisivo per gli anni dal 2002 al 2007.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale il canone non sarebbe stato dovuto perché nel 2002 il contribuente aveva richiesto l'oscuramento delle reti Rai e nel 2008 aveva dichiarato l’inutilizzo dell'apparecchio televisivo del detenuto perché rotto. Assume al riguardo il giudice territoriale che le argomentazioni del contribuente non sarebbero state contestate in maniera specifica e puntuale dalle controparti cosicché si dovrebbe presumere la relativa fondatezza "quantomeno in applicazione del principio di non contestazione, previsto dall'articolo 115 c.p.c."

Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli articoli 1, 10 e 12 del regio decreto-legge n. 246/38, nonché degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c. in cui il giudice territoriale sarebbe incorso assumendo la fondatezza delle tesi del contribuente secondo cui la richiesta di oscuramento dei canali Rai farebbe venir meno l'obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo sul rilievo della non contestazione di tale tesi da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione.

Né il contribuente, né Equitalia Sud si sono costituiti in questa sede.

Il ricorso appare fondato in quanto l'assunto su cui si fonda la decisione della sentenza gravata - vale a dire che le argomentazioni del contribuente dovrebbero presumersi fondate perché non contestate da parte degli interpellati - viola il disposto dell'articolo 115 c.p.c. Tale ultima disposizione, infatti, riferisce l'onere di contestazione alle allegazione di fatto e non alle prospettazioni in diritto della controparte.

Sotto altro aspetto, la sentenza gravata si pone in contrasto con la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal regio decreto-legge n. 246/38 (il quale, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato nella sentenza n. 24010/07, non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all'Ente, la Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio); la richiesta di oscuramento dei canali Rai, infatti, non rientra nel novero dei fatti estintivi dell'obbligo di pagamento del canone previsti dall’articolo 10 di tale regio decreto-legge.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che si atterrà al principio di diritto che la richiesta di oscuramento dei canali Rai non estingue l'obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo.»

Che né la contribuente, né Equitalia Sud si sono costituiti in questa sede;

che la relazione è stata notificata alla ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del presente giudizio.