Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 01 febbraio 2016, n. 17

Tirocinio - Nota del Ministero dell’Università relativa all'applicazione della convenzione quadro 2014

 

Caro Presidente,

Ti trasmetto la nota pervenuta dal Ministero in tema di applicazione della convenzione quadro 2014 (allegato 1). La nota - indirizzata anche ai Rettori delle Università - chiarisce alcune importanti questioni applicative portate all'attenzione del Ministero da un nostro quesito del dicembre scorso (allegato 2), recependo le soluzioni interpretative da noi prospettate.

In tema di svolgimento del tirocinio contestuale agli studi, viene ribadita la possibilità di sospendere la pratica al compimento del semestre (e delle ore previste dalla convenzione) in attesa del conseguimento della laurea, con la precisazione che la sospensione non può protrarsi oltre 1 anno successivo al compimento del periodo di durata legale del corso.

Un altro chiarimento importante riguarda la circostanza, che ci era stata segnalata da vari Ordini, circa il fatto che la strutturazione dei corsi di laurea magistrale è tale che all'inizio del secondo anno (o successivamente) i crediti richiesti dalla convenzione quadro 2014 per poter svolgere il tirocinio contestuale agli studi possono non essere stati ancora acquisiti dagli studenti, ragione per cui non risulterebbe soddisfatto uno dei requisiti previsti dalla convenzione stessa per l'iscrizione nel registro. A tal proposito il Ministero dell'Università ha chiarito che è possibile l'iscrizione nel registro del tirocinio purché i crediti previsti siano acquisiti durante l'intero percorso della laurea magistrale.

Colgo l'occasione per porgerli i miei più cordiali saluti

 

Allegato 1

(MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA - Nota 11 gennaio 2016, n. 379)

 

Allegato 2

Tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile - Aspetti problematici derivanti dall’applicazione della convenzione quadro 2014

 

Egregio Professore,

facciamo seguito alla lettera inviata in data 31 luglio 2015 per porre alla Sua attenzione alcuni problemi applicativi che si sono posti a seguito della sottoscrizione della convenzione quadro 2014, problemi per i quali una soluzione si rende necessaria ora con particolare urgenza, dal momento che con l'inizio dell'anno accademico 2015-2016 la convenzione stessa (con la sottoscrizione delle varie convenzioni attuative territoriali) è diventata a tutti gli effetti operativa. In attesa della revisione del regolamento del tirocinio (D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143) che richiederà tempi piuttosto lunghi, dovendo il regolamento anche passare attraverso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, desideriamo sottoporla alcuni aspetti problematici che potrebbero essere chiariti con una nota interpretativa da parte di codesto Ministero come già accaduto con riferimento alla questione delta proroga delle convenzioni attuative della convenzione quadro 2010 (Vostra nota prot. 17532 dell’8 agosto 2013).

Le questioni riguardano la sospensione dei tirocinio e le condizioni per Io svolgimento del tirocinio contestuale agli studi stabilite dalla convenzione quadro 2014.

 

1. Sospensione del tirocinio in attesa del conseguimento della laurea

a. con riferimento al tirocinio da dottore commercialista l'articolo 8, comma 4 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 prevede che "il tirocinante che non consegue il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale dei corso può richiedere fa sospensione del tirocinio per un periodo massimo di due anni". La norma prevede una causa "speciale" di sospensione per il tirocinio svolto in concomitanza agli studi ed è stata formulata quando il tirocinio aveva una durata complessiva di 3 anni di cui 2 anticipabili durante il biennio degli studi magistrali. La sospensione della durata massima di 2 anni era prevista in ragione della circostanza che molti studenti non riescono a conseguire la (aurea entro il biennio di durata legale del corso.

Tate tipo di "sospensione speciale" è ancora vigente dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012 ed, infetti, in relazione a ciò codesto Ministero con nota prot 17532 dell'8 agosto 2013 è intervenuto nei regime di proroga delle "vecchie" convenzioni (quelle stipulate in attuazione della convenzione quadro 2010) chiarendo che, a seguito della riduzione del tirocinio a 18 mesi, il tirocinio poteva essere sospeso su richiesta dei tirocinante al compimento del semestre di tirocinio (tirocinio che, sotto la vigenza delle vecchie convenzioni, poteva essere iniziato anche a partire dal primo anno del biennio di studi di secondo livello) e che la sospensione non poteva protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso.

Finita la fase di proroga delle vecchie convenzioni, sarebbe necessario a nostro avviso riconsiderare i termini per la sospensione del praticantato effettuato in concomitanza degli studi svolti in base alla convenzione 2014. Considerata la necessità di garantire a quanti più soggetti possibili l'opportunità di svolgere parte del tirocinio durante il corso di studi, e considerata la permanente difficoltà degli studenti di concludere il percorso universitario entro il biennio di durata legale del corso, si propone di fissare la soglia temporale massima di sospensione ad un anno dal compimento del biennio di durata legale del corso. Tale soluzione sarebbe in armonia con le motivazioni sottostanti alla formulazione originaria dell'art. 8, comma 4 del D.M. 143/2009 e nel contempo rispetterebbe il principio di "effettività" del tirocinio in quanto in ragione del dimezzamento della durata del tirocinio (18 mesi invece di 36) verrebbe anche dimezzata la durata massima della sospensione originariamente prevista oltre il compimento del biennio di durata legale (1 anno rispetto ai 2 previsti dall’art. 8, comma 4 del D. M. 143/2009).

Ricapitolando, si potrebbe affermare che il tirocinio può essere sospeso al compimento del semestre (e delle ore previste dalla convezione attuativa) e che in ogni caso la sospensione non può protrarsi oltre i 12 mesi dalla fine del biennio di durata legale del corso;

b. con riferimento al tirocinio da esperto contabile occorrerebbe intervenire per fissare le modalità di sospensione, in quanto la possibilità di svolgimento del tirocinio contestuale agli studi di primo livello non esisteva in precedenza ed è stata introdotta dal D.P.R. 137/2012 (attuata dalla convezione quadro 2014). Analogamente a quanto proposto per il tirocinio da dottore commercialista contestuale agli studi, si potrebbe affermare che il tirocinio può essere sospeso al compimento del semestre (e delle ore previste dalla convezione attuativa) e che in ogni caso la sospensione non può protrarsi oltre i 12 mesi dalla fine del triennio di durata legale del corso.

 

2. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio contestuale agli studi nella convenzione quadro 2014

La convenzione quadro 2014 prevede quale condizione per lo svolgimento del tirocinio contestuale agli studi sia di primo livello (tirocinio da esperto contabile) sia di secondo livello (tirocinio da dottore commercialista) l'aver già acquisito i crediti formativi previsti dalle tabelle, rispettivamente, dell'articolo 1 e dell'articolo 3.

Con riferimento alla laurea di secondo livello molti ordini ci hanno segnalato che la strutturazione dei corsi di laurea magistrale è tale che all'inizio del secondo anno (o anche a metà del secondo anno) i crediti richiesti dalla convenzione per poter svolgere il tirocinio contestuale agli studi non possono essere stati acquisiti dagli studenti per cui non risulterebbe soddisfatta una delle condizioni previste dalla convenzione per lo svolgimento del tirocinio contestuale agli studi. Ciò, di fatto, impedirebbe l'effettuazione del tirocinio a partire dall'ultimo anno di corso.

Pertanto, al fine di evitare che il tirocinio venga svolto sempre fuori corso si propone di valutare l'opportunità di fornire una interpretazione della convenzione che permetta l'iscrizione nel registro anche se i crediti non sono stati acquisiti al l'inizio del semestre del tirocinio e che ribadisca, nel contempo, che il tirocinio durante gli studi è valido solo se i crediti previsti dalla convenzione saranno acquisiti durante l’interno percorso gli studi magistrali.

Restando in attesa di Suo riscontro, Le invio i miei più cordiali saluti.