Prassi - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA - Nota 11 gennaio 2016, n. 379

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA - Nota 11 gennaio 2016, n. 379

D.P.R. 137/2012 - Tirocinio Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Applicazione "Convenzione quadro" - 2014.

 

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art 3, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.

Come previsto dalla suindicata normativa nel 2014 è stata sottoscritta una Convenzione quadro tra il MIUR, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai fini dello svolgimento, in concomitanza con il percorso formativo, nonché, ai fini dell'esonero della prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione dì dottore commercialista e di esperto contabile.

II D.M. n. 143/2009 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato per dottore commercialista ed esperto contabile), inoltre, prevede all'art 8, comma 4, la possibilità per il tirocinante che non consegue il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso di chiedere una sospensione del tirocinio.

Premesso quanto sopra, ai fini di una proficua e piena applicazione della Convenzione quadro 2014, si ritiene che, a parziale modifica della nota prot. 17532 dell’8/10/2013, il tirocinio potrà essere sospeso, su richiesta del tirocinante, a compimento del semestre e delle ore previste in Convenzione e che la sospensione non potrà protrarsi oltre un anno successivo al compimento della durata legale del corso.

Per quanto riguarda, inoltre, il requisito dei crediti formativi da acquisire nel percorso magistrale, di cui la Convenzione, all'art. 4, stabilisce gli ambiti disciplinari e relativi crediti formativi per l’accesso al tirocinio di dottore commercialista, tenuto conto degli ordinamenti vigenti e per consentire lo svolgimento del tirocinio contestualmente al percorso degli studi, si fa presente che è possibile l’iscrizione al registro dei praticanti purché i crediti previsti siano acquisiti durante l’intero percorso della laurea magistrale.