Prassi - INPGI - Circolare 01 febbraio 2016, n. 2

A) Gestione Sostitutiva dell’Ago (Lavoro Subordinato) - Minimi Retributivi e Contributivi per l’anno 2016; B) Rateazione Debiti Contributivi; C) Gestione Separata (Lavoro Autonomo) - Massimale Imponibile 2016; D) Contribuzione Volontaria 2016; E) Aggiornamenti Dasm

 

A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) - MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI 2016.

 

- Minimali di Retribuzione per l’anno 2016.

Come anticipato nella circolare INPGI n. 1 del 22 gennaio 2016, i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono confermati nella misura vigente nel 2015. Gli stessi - nell’anno 2016 - risultano, quindi, determinati in 47,68 euro giornalieri, pari a 1.240,00 euro mensili.

Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n. 389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art.2 - comma 25 - della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e - limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale - il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) - che non sono legati alla presenza quotidiana - le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo - titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza - le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.

 

- Art. 42, comma 5, d.lgs n. 151/2001 - Indennità economica per i periodi di congedo riconosciuti per l’assistenza ai familiari portatori di handicap grave.

Si ricorda che - a decorrere dal 1/05/2011 - l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI (vedi la Circolare INPGI n. 4 del 7/04/2011 ed il Messaggio INPS n. 12440 dell’8/06/2011). L’INPGI - a richiesta del giornalista - provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.

Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2016, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari nel 2016 al 31,97% della retribuzione imponibile):

 

Valori massimi dell’indennità (Importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota IVS INPGI)

 

ANNO

Importo Complessivo Annuo (indennità + contributi IVS)

Importo massimo annuo della retribuzione figurativa

Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa (su 365 gg)

2016 47.445,84 35.952,00 98,50

 

- Retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 398/87), per i giornalisti operanti all’estero in paesi non convenzionati

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 25 gennaio 2016 (G.U. n.24 del 30 gennaio 2016), sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Per l’anno 2016, i valori retributivi sono i seguenti:

 

Anno

Retribuzione Nazionale

Fascia

Retribuzione convenzionale

Da A
2016 0 3.768,21 I 3.768,21
  3.768,22 5.103,14 II 5.103,14
  5.103,15 6.438,07 III 6.438,07
 6.438,08  7.773,02 IV 7.773,02
 7.773,03  in poi V 9.107,96

 

Si ricorda che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità.

Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato - dividendolo per dodici - il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.

Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali NON riguarda i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea). Si ricorda che, oltre all’Italia, fanno parte dell’Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Romania e Ungheria.

La suddetta disciplina NON riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in Svizzera, in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex-Jugoslavia (Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.

 

B) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI.

 

Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro e/o committenti, per comunicare che - per l’anno 2016 - si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 45.256,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.

Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008.

 

C) GESTIONE SEPARATA (LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.) - MASSIMALE IMPONIBILE PER IL 2016

 

- Massimale Imponibile

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2016, è confermato in 100.324,00 euro.

Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la Gestione Previdenziale separata INPGI.

 

- Reddito Minimo per l’accredito della Contribuzione

L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l’anno 2016 è confermato in 15.548,00 euro. Pertanto, nel caso in cui - alla fine dell’anno - il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al predetto importo.

Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore).

 

D) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

 

Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2016, gli importi minimi dovuti sono i seguenti:

- Gestione sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente): 866,00 euro mensili;

- Gestione separata INPGI (co.co.co. e/o co.co.pro): 336,86 euro mensili;

Per i liberi professionisti (con Partita IVA, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire n. 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 1.554,80 euro annui. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all’importo del contributo effettivamente versato.

 

E) AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM.

 

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2016, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti - versione 5.2.8 - saranno disponibili nella sezione "notizie per le aziende" del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 6 febbraio 2016.