Prassi - INPS - Comunicato 01 febbraio 2016

Pubblicato l’avviso con le istruzioni per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92

 

E’ possibile richiedere il contributo economico utilizzabile alternativamente:

- per il servizio di baby-sitting;

- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

 

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente:

attraverso i servizi telematici di questo portale, accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo. Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

- attraverso i Patronati.

 

Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo "dispositivo".

Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (es: PEC o e-mail) diversi da quelli sopra indicati, non saranno prese in considerazione.

Da oggi, 1 febbraio, si può inviare la domanda fino al 31 dicembre 2016 o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 282 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità).

 

Istruzioni per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92

 

1. OGGETTO

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:

- per il servizio di baby-sitting;

- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

I benefici sono riconosciuti per l’anno di sperimentazione 2016 nei limiti delle risorse economiche indicate nell’art. 1, comma 282 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità), pari a 20 milioni di euro, ferme restando le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2014, attuativo della legge n. 92/2012, ed erogati nei limiti delle suddette risorse secondo l’ordine di presentazione delle domande.

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.

Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.

 

3. SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Non sono ammesse alla presentazione della domanda:

- le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate);

- le lavoratrici autonome (tali lavoratrici saranno ammesse al beneficio, secondo il disposto dell’art. 1, comma 283, della legge n. 208/2015, al momento dell’entrata in vigore dell’apposito decreto interministeriale, ad oggi non ancora pubblicato, disciplinante le modalità ed i criteri di accesso al beneficio)

- le lavoratrici in fase di gestazione;

- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;

- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.

Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

 

4. MISURA E DURATA DEL BENEFICIO

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.

Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.

Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo nella misura riproporzionata come specificato nell’allegata tabella. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

Le lavoratrici possono accedere al beneficio, anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Si rammenta che per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti occorre avere presenti i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi, aumentabili a 11) previsti dall’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.

 

Modalità di erogazione del beneficio

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento (allegate al presente avviso), fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (ex art. 72 del Decreto Legge n. 276 del 10 settembre 2003).

I voucher saranno ritirati dalle lavoratrici ammesse al beneficio presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato dalla madre nella domanda di beneficio, se diverso dalla residenza, entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici.

Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio.

Detti voucher possono essere ritirati in un’unica soluzione oppure frazionatamente. Il ritiro, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, di solo una parte dei voucher, comporterà l’automatica rinuncia alla restante parte.

La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando, oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

- il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)

- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL

- il sito www.inail.it /Sezione "Punto cliente"

- la sede INPS

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore/prestatrice i voucher - provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Il prestatore/prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando presso la sede la denuncia effettuata alle Autorità competenti.

I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

- verificare i propri dati anagrafici, di residenza ed inserire i dati del proprio domicilio nel caso in cui sia diverso dalla residenza;

- indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni da parte di INPS; in particolare, l’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) sarà utilizzato per la comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda che altrimenti sarà visibile accedendo nuovamente alla procedura con le medesime modalità sotto elencate, mentre l’indirizzo email ed il numero di cellulare saranno utilizzati per eventuali comunicazioni;

- inserire i dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;

- inserire i dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);

- inserire i dati riguardanti il congedo di maternità relativo al minore indicato: data ultimo giorno del congedo;

- indicare i periodi di congedo parentale già fruiti per il minore stesso;

- indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia, pubblica o privata accreditata (tra quelle presenti nell’elenco relativo al biennio 2014-2015 pubblicato sul sito www.inps.it), nella quale è stato iscritto il minore oggetto di domanda; una volta effettuata, la scelta della struttura non è modificabile, ad eccezione dei casi previsti al successivo punto 7;

- confermare o eventualmente inserire i dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, PEC o e-mail del datore/committente, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione alla gestione separata), ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla gestione separata);

- scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio;

- dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE.

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente: - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Il servizio d'invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia ex art. 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 è disponibile nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo "dispositivo". Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PIN "dispositivo" (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN "dispositivo" si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare INPS n. 50 del 15/03/2011 e sul sito web dell’Istituto). Le lavoratrici madri che siano già in possesso di un PIN rilasciato dall’INPS, sono tenute preventivamente a verificare la natura e la validità dello stesso.

Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (es: PEC o e-mail) diversi da quelli sopra indicati, non saranno prese in considerazione.

L’INPS provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.

 

6. VARIAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto fino all’emanazione del provvedimento di accoglimento, dopo il quale la domanda non potrà più essere cancellata ma si potrà rinunciare al beneficio con le modalità di cui al successivo punto 10.

Una volta inviata la domanda, la tipologia di beneficio scelto (servizi di baby sitting o servizi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private accreditate) non potrà più essere modificata, salvo ripresentazione di nuova domanda.

Solamente le domande inviate sono considerate validamente presentate. Le domande salvate e non inviate non saranno prese in considerazione.

 

7. CAMBIAMENTO DELLA STRUTTURA EROGANTE SERVIZI PER L’INFANZIA

La madre lavoratrice può cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia, prescelta al momento della domanda.

La variazione deve essere effettuata dalla madre lavoratrice accedendo nuovamente alla procedura presente sul sito WEB istituzionale (percorso: Home page > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia), oppure tramite patronato.

 

8. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2016, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 282 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità).

 

9. ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA DOMANDA

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà comunicato solamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Pertanto, qualora la madre richiedente abbia indicato in domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata del patronato, il provvedimento sarà inviato telematicamente solo a tale indirizzo PEC.

Detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.

L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

In caso di mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notizia della comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale verrà data alle madri lavoratrici all’indirizzo e-mail dalle stesse comunicato al momento della compilazione della domanda

Si precisa che la notizia trasmessa all’indirizzo e-mail non contiene copia del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, bensì solo l’avvertenza che sul sito web dell’Istituto detto provvedimento è stato pubblicato con l’invito ad accedere per la consultazione.

L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Per le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’Istituto provvederà a trasmettere alle rispettivi amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo.

 

10. RINUNCIA DEL BENEFICIO

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, esclusivamente via web, nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Home page > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale dovrà essere per uno o più mesi e non per frazioni di esso.

In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati.

La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio.

I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.

Si rammenta che il mancato ritiro dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici equivale a rinuncia al beneficio stesso.

L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata.

L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

 

11. INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - PRIVACY

INPS con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in qualità di Titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano il soggetto richiedente, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà anche con l’utilizzo di strumenti elettronici a opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati e istruiti. Attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, eccezionalmente potranno conoscere i dati di cui sopra altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto di Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto.

I dati personali del richiedente potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che riguardano il richiedente.

Inps informa, infine, che è nelle facoltà del richiedente esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura competente all’istruttoria.

 

Allegato 1

Tabella di riproporzionamento del beneficio in caso di lavoro a tempo parziale

(Tabella)

 

Allegato 2

modello di dichiarazione di effettiva fruizione del beneficio

 

La Sottoscritta ________________________________________, nata a __________________ ,il ______________,

CF _________________________________, residente a ___________________in via/piazza _________________

 

DICHIARA

 

di avere beneficiato del servizio per l'infanzia secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il mese/ i mesi di _______________, anno ____________ per il proprio/a figlio/a _____________ CF ____________________________  presso la struttura erogante servizi per l'infanzia ___________________  sita in  ____________________, via/piazza __________________________.

 

Firma

_____________

 

Allegato 3

modello di delegazione liberatoria di pagamento

 

La struttura erogante servizi per l’infanzia________________________________ ______________________(codice fiscale /partita IVA______________________) n. di matricola INPS __________________ con sede in_______________________ __________________________alla via/piazza_____________________________ _____________________________n.______comune____________________(___) in persona del__sottoscritt_____________________________________________

nato a___________________(___), il_________(codice fiscale______________), nella qualità di ____________________________,  a seguito della propria adesione al bando istitutivo dell’elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia appartenenti alla rete pubblica e private accreditate gestito dall’INPS, di cui all’art.4 comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92 e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2014, n.287.

 

DICHIARA

 

di avere preso visione e di accettare senza riserva le modalità di pagamento previste nelle istruzioni relative all’iscrizione nell’elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia. Garantisce altresì che non percepirà rette mensili dalla madre lavoratrice, per i mesi in cui la stessa risulti aggiudicataria del beneficio di cui all’art.4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, liberandola espressamente, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, dall’obbligo di pagamento delle suddette rette nei limiti dell’importo del beneficio stesso. Nel caso in cui l’importo della retta mensile sia superiore al beneficio mensile erogato dall’INPS, si impegna a chiedere alla madre lavoratrice esclusivamente l’importo pari alla differenza tra quanto versato dall’INPS e l’importo totale della retta mensile.

In ultimo, qualora l’importo della retta mensile sia stato già versato anticipatamente dalla madre lavoratrice beneficiaria, si impegna a restituire alla madre l’intero importo o la sola quota pagata dall’INPS per conto della madre medesima.