Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 14 dicembre 2015

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016

 

Articolo 1

 

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2016, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 17.850 unità.

2. Nella quota complessiva indicata al comma 1, sono comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

 

Articolo 2

 

1. Nell’ambito della quota indicata all’articolo 1, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. E’ consentito inoltre l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie :

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

3. Nell’ambito della quota prevista all’articolo 1, è consentito l’ingresso in Italia nell’anno 2016, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

4. Nei limiti della quota complessiva indicata all’articolo 1, è consentito l’ingresso in Italia di 100 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all’Esposizione Universale di Milano 2015.

 

Articolo 3

 

1. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

2. Nell’ambito della quota di cui all’articolo 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

 

Articolo 4

 

1. Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2016, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 13.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegai, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

3. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

Articolo 5

 

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono :

a) per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 1, comma 1, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

b) per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 4, comma 1, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Articolo 6

 

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle comprese nelle quote complessive rispettivamente indicate agli articoli 1 e 4 del presente decreto, tali quote, ferma restando ciascuna quota complessiva massima prevista, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all’estero prevista al precedente articolo 2, comma 1.

 

Articolo 7

 

Le disposizioni attuative relative all’applicazione del presente decreto saranno definite, in un’ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2016, n. 26.