Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 29 gennaio 2016

Modalità di calcolo e di versamento dell’imposta unica sui giochi di cui al decreto direttoriale n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni - Nota esplicativa

 

Come disposto dall’articolo 1, comma 944, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo, l’aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66, in tema di adempimenti relativi all’imposta unica, la base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita, per ciascun mese, dalla differenza tra il valore dei diritti di partecipazione risultanti dal sistema centrale nell’arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese e gli importi che risultano restituiti in vincita.

Se la base imponibile, nell’arco del mese, assume valore negativo o nullo, l’imposta mensile dovuta è pari a zero. Se la base imponibile assume valore positivo, l’imposta dovuta è pari al 20 per cento di tale valore.

Gli eventuali bonus eventualmente assegnati dal concessionario e utilizzati dai giocatori sono considerati parte degli importi giocati e rientrano nel calcolo della base imponibile.

Il sistema centrale rende disponibile a ciascun concessionario, entro il primo giorno di ogni mese, l’imposta dovuta in base ai diritti di partecipazione convalidati per le sessioni di gioco del mese precedente.

Si invitano i concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici a rispettare, con decorrenza immediata, la tempestiva ed esaustiva trasmissione dei messaggi di protocollo PGDA, con particolare riferimento ai messaggi per apertura della sessione di gioco (200), convalida del gioco (250) e piano dei premi (240).