Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 gennaio 2016, n. 1795

Professionisti - Avvocati - Compenso - Procura alle liti conferita da un ente pubblico - Formale sottoscrizione del contratto di patrocinio

 

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 15 aprile 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Il Giudice di pace di Cassino, nel decidere sull'opposizione proposta dalla Camera di commercio di Frosinone avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su istanza dell'Avv. G.S., ha dichiarato il diritto di quest'ultimo ad ottenere il pagamento dei compensi professionali in dipendenza di prestazioni concretizzatesi in atti di intervento in procedure esecutive a carico di debitori dell'Ente.

La pronuncia, gravata di appello dalla Camera di commercio, è stata riformata dal Tribunale di Cassino che in accoglimento della proposta impugnazione, con sentenza n. 812 del 14 ottobre 2013, ha dichiarato non dovuta la somma oggetto del decreto monitorio.

Il giudice di merito ha ritenuto la procura generale conferita all'Avv. S. dall'allora segretario generale della Camera di commercio di Frosinone inidonea a soddisfare le prescrizioni di legge. Ha segnatamente osservato che la procura de qua, conferita al professionista affinché rappresentasse e difendesse la Camera di commercio, non individuava con esattezza l'oggetto del contratto, essendo genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti, di talché difettava il necessario collegamento tra la stessa e l'atto di difesa sottoscritto dal difensore.

Per la cassazione di tale sentenza l'Avv. S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 1° dicembre 2014, formulando due motivi.

La Camera di commercio ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 1325, 1326 e ss. e 1346 ss. cod. civ., nonché 83 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe fatto malgoverno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ben possibile il perfezionamento di contratto di patrocinio, in forma scritta, attraverso, da un lato, il rilascio di procura alle liti, generale o speciale, e, dall'altro, la redazione del singolo atto di difesa sottoscritto dal difensore, e cioè, nello specifico, degli atti con i quali l'Avv. S. aveva espletato il mandato professionale ricevuto per il recupero dei crediti della Camera di commercio.

Con il secondo mezzo l'impugnante lamenta nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., 1325 e 1346 cod. civ. e 83 cod.proc. civ., ovvero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente critica l'affermazione del giudice di merito secondo cui la procura non individuava con esattezza l'oggetto del contratto, essendo stata genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti.

I due motivi, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, appaiono fondati, alla luce del precedente specifico di questa Corte rappresentato da Sez. VI-3, 24 febbraio 2015, n. 3721.

Ad avviso del relatore, la doglianza relativa alla omessa considerazione che lo ius postulando era stato espressamente conferito anche per "intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso" e che il S. aveva utilizzato la procura proprio per costituirsi in un processo esecutivo, coglie un deficit motivazionale che è ragionevolmente frutto di un corrispondente deficit nell'iter cognitivo del decidente, il quale ha ritenuto generica la procura senza valutarne un profilo essenziale sia in astratto, sia, quel che più conta, in concreto, in relazione, cioè, all'attività difensiva svolta e posta a base della domanda di pagamento.

Il ricorso appare pertanto destinato all'accoglimento, alla luce del principio di diritto enunciato - in controversia tra le stesse parti - dalla citata Cass., Sez. VI-3, 24 febbraio 2015, n. 3721. Infatti, in tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., qualora sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa (nella specie: "tutte le cause attive e passive promosso e da promuoversi, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, esclusa la Suprema Corte di cassazione, aventi ad oggetto il solo recupero dei crediti della stessa Camera di commercio mandante", con espressa autorizzazione, a tal fine, di "intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso"). In relazione a tale principio, il giudice del merito sarà chiamato ad esaminare il fatto decisivo costituito dall'idoneità della predetta procura, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza processuale, e dell'atto difensivo in concreto redatto e sottoscritto dal difensore, a integrare la proposta e la correlativa accettazione di un contratto di patrocinio tra l'ente pubblico e il professionista, valido anche sotto il profilo formale.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto».

Letta la memoria di parte controricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;

che non ricorrono le ragioni previste dall'art. 374 cod. proc. civ. per la rimessione della causa alle Sezioni Unite, giacché va registrato che, sulla questione dell'idoneità del rilascio della procura ad lites, quando seguita dall'atto difensivo sottoscritto dall'avvocato, a sopperire alla formale sottoscrizione del contratto di patrocinio, sono già intervenute numerose pronunce di questa Corte, tra l'altro in giudizi tra le stesse parti, che hanno ribadito il principio richiamato nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. (si vedano, tra le tante, Sez. VI-3, 16 aprile 2015, n. 7796; Sez. VI-3, 22 maggio 2015, n. 10674; Sez. VI-3, 25 maggio 2015, n. 10753; Sez. VI-3, 22 luglio 2015, n. 15454; Sez. VI-3, 28 luglio 2015, n. 15925);

- che la memoria non offre argomenti nuovi che giustifichino il discostamento dall'indirizzo consolidato;

- che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata;

- che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Cassino, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

- che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato.