Legislazione - LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva

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(*) Legge abrogata dall’art. 52, comma 2, lett. b), D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 2 aprile 2021. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, dello stesso decreto, così come sostituito dall’art. 30, comma 7, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. in L. 21 maggio 2021, n. 69, la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022; ai sensi dell’art. 51, comma 1, dello stesso decreto, così come sostituito dall’art. 10, comma 13-quater, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Art. 1

 

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 01 febbraio 2016, n. 25.