Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2016, n. 958

Tributi - ICI - Richiesta di rimbroso

 

Fatto

 

Con l'impugnata sentenza n. 108/03/08 depositata il 17 novembre 2008 la Commissione Tributaria Regionale del Molise, accolto l'appello del Comune di Campobasso, in riforma della decisione n. 47/01/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, respingeva il ricorso di F.R., F.A., F.A. e P.A. avverso il silenzio rifiuto opposto dal Comune alla richiesta di rimborso ICI anni dal 1993 al 2001.

La CTR ricordava dapprima che il Comune di Campobasso - come in effetti permesso dall'art. 49, comma 13, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ai Comuni che non l'avevano in precedenza fatto ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis e ss., d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. con mod. in L. 24 marzo 1993, n. 75 - aveva impugnato davanti alle Commissioni Censuarie le tariffe d'estimo e le rendite all'epoca vigenti anche riguardanti gli immobili di proprietà dei contribuenti. La CTR riteneva poi che il d.m. 6 giugno 2002, n. 159 - che in attuazione dell'art. 9, comma 11, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale disponeva appunto doversi dare esecuzione mediante d.m. alle decisioni delle Commissioni Censuarie che avevano rideterminato tariffe e rendite - non poteva trovare applicazione retroattiva. E questo perché, «mancando un'esplicita previsione di retroattività>>, doveva <<applicarsi il principio generale in forza del quale la legge non può che applicarsi alle situazioni presenti e future>>. E con ciò disattendo la tesi dei contribuenti per cui l'art. 74, comma 6, L. 21 novembre 2000, n. 342, contenente una norma di interpretazione autentica che aveva chiarito che anche l'ICI era tra le <<imposte dirette>> per le quali l'art. 2, comma 1, d.l. n. 16 cit. disponeva l'applicazione delle nuove più favorevoli rendite dal 1 gennaio 1992, dovesse riguardare anche i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 49, comma 13, n. 449 cit. in quanto quest'ultima disposizione faceva rinvio all'art. 2, comma 1, d.l. n. 16 cit. che appunto conteneva la regola dell'applicazione retroattiva delle nuove più favorevoli rendite dal 1 gennaio 1992, con il conseguente diritto al rimborso.

Contro la sentenza della CTR, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, avvalendosi altresì della facoltà di depositare memoria.

Il Comune resisteva con controricorso.

 

Diritto

 

1. Con l'unico motivo di ricorso i contribuenti censuravano la sentenza denunciando in rubrica «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 5 d.lgs. 504/92; all'art. 2 d.l. n. 16/93; all'art. 49, comma 13, L. 449/97; all'art. 74 L. 342/2000; all'art. 9 L. 448/2001; all'art. 11 disp. prel. al c.c.>>, nella sostanza lamentando come la CTR fosse incorsa in errore quando aveva negato il carattere retroattivo dell'art. 49, comma 13, n. 449 cit. che si combinava con quello d'interpretazione autentica dell'art. 74, comma 6, L. n. 342 cit. Il quesito sottoposto era il seguente; «Se ai fini ICI, in applicazione dell'art. 5 d.lgs. 504/92, dell'art. 2 d.l. 16/93, dell'art. 49, comma 13, L. 449/97, dell'art. 74 L. 342/2000 e dell'art. 9 L. 448/2001, le tariffe d'estimo stabilite dal d.m. 159/2002, a seguito dei ricorsi proposti a far tempo dal 1998 dai Comuni dinanzi alle Commissioni Censuarie, hanno efficacia retroattiva con decorrenza dal 1.1.1993 oppure esplicano la loro efficacia a decorrere dall'1.1.2003>>.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la pacifica natura di norma d'interpretazione autentica dell'art. 74, comma 6, L. 342 cit. - il quale come ricordato in narrativa del presente conteneva una norma che aveva chiarito che anche l'ICI era tra le «imposte dirette>> per le quali l'art. 2, comma 1, d.l. n. 16 cit. disponeva l'applicazione delle nuove più favorevoli rendite dal l gennaio 1992 - deve trovare applicazione anche con riferimento ai mutamenti di rendita intervenuti a seguito di «tardivo» ricorso del Comune ai sensi dell'art. 49, comma 13, L. n. 449 cit. E questo perché il secondo periodo del medesimo art. 49, comma 13, L. n. 449 cit. espressamente prevedeva che anche per i ricorsi «tardivi» dovessero applicarsi le disposizioni contenute all'art. 2 d.l. n. 16 cit. che appunto consentivano il retroattivo rimborso d'imposta. E mentre, invece, il d.m. n. 159 cit. <<ha avuto una mera funzione ricognitiva dei nuovi estimi, applicabili perciò ab imis>> (Cass. sez. trib. n. 9164 del 2014; Cass. sez. trib. n. 20011 del 2011).

2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso dei contribuenti.

3. Nel successivo formarsi dell'orientamento giurisprudenziale contrario all'Amministrazione Comunale, la Corte ravvisa le ragioni che la inducono a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso dei contribuenti;

compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.