Prassi - INPS - Messaggio 28 gennaio 2016, n. 360

Decreto Interministeriale n. 253 del 7 gennaio 2016. Proroga dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS ex articolo 4, comma 21, della legge n. 608/1996.

 

Si trasmette in allegato il decreto di cui all’oggetto con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze all’art. 2 ha disposto la proroga all’accesso al trattamento di mobilità per l’anno 2015, in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.

Destinatari di tale proroga sono i lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 4, comma 21, della legge 26 novembre 1996, n. 608, e i cui nominativi, individuati dal Ministero del lavoro con specifici decreti, sono riportati nel messaggio n. 33820 dell’11 giugno 1999.

Ai fini dell’erogazione del predetto trattamento è stato disposto un finanziamento di euro 581.219,46 (di cui euro 309.131,24 per il trattamento di mobilità ed euro 272.088,22 per CIG), a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione di cui all’art.18, c. 1, lett. a, del D.L. 185/2008 convertito con mod. nella legge n. 2/2009.

La misura dell’indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2015, dovrà subire una riduzione del quaranta per cento, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del decreto interministeriale in argomento.

Secondo quanto poi disposto dal successivo art. 6, l’INPS, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al Decreto medesimo e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le Sedi, pertanto, nel liquidare il trattamento di mobilità, prorogato fino al 31 dicembre 2015, dovranno utilizzare il codice d’intervento 319.

Inoltre ciascuna domanda dovrà essere gestita inserendo nel "campo decadenza" la data 01.01.2016 oppure, se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta di decadenza dalla prestazione. Si fa presente che in assenza di compilazione di detto campo la procedura non consentirà di effettuare alcun  pagamento.

Si ricorda che agli interessati spetta eventualmente l’assegno al nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni di legge, e l’accredito della contribuzione figurativa.

Si richiamano, infine, le disposizioni impartite dalla Direzione Centrale contabilità e bilancio con i messaggi n. 33730 del 20 ottobre 2004 in merito all’imputazione contabile dei trattamenti di mobilità.

 

Procedura

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sta provvedendo all’aggiornamento  del programma relativo ai codici di intervento di cui trattasi, in modo da consentire il pagamento della indennità di mobilità

 

Allegato

Decreto Interministeriale n. 253 del 7 gennaio 2016