Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 07 gennaio 2016, n. 253

Proroga, per l’anno 2015, dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS ex art. 4, co. 21, L. n. 608/1996

 

Art. 1

 

Ai sensi dell’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e ai sensi dell’articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato, per l’anno 2015, l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell’articolo 4, comma 21 e dell’articolo 9, comma 25, punto b del decreto legge 01/10/96 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28/11/96, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni nel limite di spesa di euro 272.088,22 (duecentosettantaduemilaottantotto/22).

 

Art.2

 

Ai sensi dell’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e ai sensi dell’articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato, per l’anno 2015, l’accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393 e di cui al decreto legge 8 aprile 1198 n. 78 (ndr: decreto legge 8 aprile 1998 n. 78) e convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1998 n. 176, nel limite di spesa di euro 309.131,24 (trecentonovemilacentotrentuno/24).

 

Art. 3

 

L’erogazione del trattamento di cui al precedente articolo 1, è subordinata all’effettivo impegno dei lavoratori in progetti di lavori socialmente utili.

 

Art. 4

 

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%.

 

Art. 5

 

L’onere complessivo, pari ad euro 581.219,46 (cinquecentottantunomiladuecentodiciannove/46), è posto a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (intera contribuzione figurativa più il sostegno al reddito spettante al lavoratore).

 

Art. 6

 

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.