Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA - Sentenza 25 gennaio 2016, n. 115

Tributi - IVA - Operazione soggetta ad IVA senza aver provveduto all’emissione e/o registrazione di alcuna fattura con indicazione dell’IVA dovuta

 

Fatto e motivi della decisione

 

Con atto di contestazione notificato in data 17/7/2010 l’Agenzia delle Entrate di Bologna provvedeva ad irrogazione della sanzione di € 124.000 nei confronti di C.E. per aver compiuto una operazione soggetta ad IVA senza aver provveduto all’emissione e/o registrazione di alcuna fattura con indicazione dell’IVA dovuta.

L’Ufficio si riferiva invero al combinato disposto di disposizioni contrattuali che portavano, a suo avviso, alla affermazione di cui sopra.

La vicenda può essere qui riassunta nei seguenti termini.

Con contratto, registrato, in data 22/3/1999 C.G., C.E. e G.M.G., comproprietari di un lotto di terreno, cedevano alla autocarrozzeria C.G. di C.G.& C, Snc, per la durata di anni 10 (precisamente fino al 1/3/09) il diritto di superficie per la costruzione ed il mantenimento di un fabbricato ad uso artigianale prevedendo nel rogito che "allo scadere del predetto termine di durata il fabbricato diverrà automaticamente di proprietà dei signori C.G. (per 1/2) G.M.G. e C.E. (per 1/2) quali proprietari del terreno sottostante il fabbricato... senza che i predetti siano tenuti a versare alla società alcun indennizzo".

Successivamente, con atto dello studio notarile A.T. in data 11/3/2009 il C.E., unitamente a C.G. e G.M.G., facendo riferimento al precedente atto notarile, dava atto della scadenza, per il decorso del termine, del diritto di superficie concesso alla s.n.c. procedendo alla "contestazione del termine finale accordato nel contratto costitutivo del diritto di superficie... perenzione che produce gli effetti previsti dall’art. 953 c.c."

Sulla base di quanto sopra l’Ufficio riteneva essere intervenuto il trasferimento del fabbricato ad uso artigianale dalla s.n.c. ai singoli soci della stessa, trasferimento rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA.

Il C.E. proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestava l’assunto dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo che non si trattava affatto di trasferimento di un bene ma di un atto di mera natura ricognitiva che dava atto dell’avvalersi degli effetti previsti dall’art. 953 c.c.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con sentenza in data 3/4/12, accoglieva il ricorso annullando l’atto sanzionatorio.

L’Agenzia delle Entrate di Bologna proponeva appello, reiterando nel merito le argomentazioni giuridiche svolte in primo grado.

L’appellato si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni e memorie aggiunte.

L’appello è palesamente infondato in quanto la sentenza di primo grado merita completa adesione per le sue esatte considerazioni giuridiche.

L’impugnata sentenza evidenzia chiaramente l’errore in cui l’Ufficio è incorso ed incorre in quanto il venire meno del diritto di superficie costituisce, indiscutibilmente, acquisto a titolo originario della proprietà ai sensi dell’art. 953 c.c. che prevede, letteralmente, che se la costituzione del diritto di superficie è stata fatto per un tempo determinato, alla scadenza del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.

L’acquisto della proprietà, nel caso di specie è sicuramente avvenuto a titolo originario ed in virtù degli effetti del contratto, avente causa lecita di costituzione del diritto di superficie stipulato nel 1999 e non certo per l’atto ricognitivo del marzo 2009.

E’ pertanto incomprensibile come l’Ufficio si ostini ad affermare che vi sia stato nel 2009 la "cessione" del fabbricato dalla società ai singoli soci e, per finire, proprio della lettura del testo degli artt. 1 e 2 DPR 633/72 si ha la conferma (e non il contrario) che non vi è stata affatto una cessione di beni su cui applicare l’IVA.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Respinge l’appello della Agenzia delle Entrate di Bologna e conferma l’impugnata sentenza.

Pone a carico dell’Agenzia delle Entrate di Bologna le spese difensive del contribuente, liquidate in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.