Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 gennaio 2016, n. 1609

Licenziamento - Impugnazione - Comunicazione del deposito della sentenza reclamata - Decadenza

 

Svolgimento del processo

 

1. - La sentenza attualmente impugnata (depositata il 28 giugno 2014) dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla G.S.A. s.r.l. avverso la sentenza n. 19425/2014 del Tribunale di Napoli che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla suddetta società a C.D.C. il giorno 11 settembre 2012.

La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) è fondata l’eccezione di decadenza dal reclamo proposta dalla D.C. in quanto, "in fatto", la sentenza impugnata è stata depositata in data 8 novembre 2013 e trasmessa per esteso tramite PEC ai procuratori costituiti in data 11 novembre 2013, come si evince dalla comunicazione versata in atti della sentenza reclamata attestante la avvenuta relativa trasmissione per via telematica della sentenza stessa, nel testo integrale;

b) pertanto, il reclamo depositato il giorno 8 maggio 2014 è certamente tardivo, né vale invocare l’applicabilità del comma 61 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012, in quanto il diverso termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (ivi richiamato) presuppone che la sentenza non sia stata notificata o comunicata;

c) evenienza quest’ultima che, nella specie, non è ipotizzabile visto che la sentenza allegata al ricorso reca la firma elettronica del Cancelliere che ha proceduto alla trasmissione tramite PEC e questo comprova l’effettività della comunicazione e l’individuazione della data di perfezionamento all’11 novembre 2013 ;

d) neppure risulta dedotto e allegato un vizio nella trasmissione tale da comportare una successiva e ulteriore attività da parte dell'ufficio di Cancelleria, così determinandosi una diversa decorrenza del termine;

e) nella specie non è applicabile l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 13 novembre 2012.

2 - Il ricorso della G.S.A. s.r.l. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, C.D.C.

 

Motivi della decisione

 

I- Sintesi dei motivi di ricorso

1. - Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione di plurime disposizioni legislative per avere la Corte d’appello di Napoli considerato intempestivo erroneamente il reclamo per decorrenza del termine previsto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, sulla premessa - destituita dì fondamento - della avvenuta ricezione, da parte della società, della comunicazione del deposito della sentenza reclamata.

II - Esame delle censure

2. - Il motivo di ricorso è inammissibile.

3. - Per costante e condiviso indirizzo di questa Corte qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, sia l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo con esso denunziato - al di là della eventuale qualificazione contenuta nel ricorso stesso come "violazione di legge" - un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c. (vedi, fra le tante: Cass. 20 aprile 2015, n. 7941; Cass. 27 aprile 2010, n. 10066; Cass. 27 maggio 2005, n. 11276).

4. - Nel caso in esame il motivo di ricorso finisce con il denunciare proprio un errore revocatorio laddove lamenta che la Corte territoriale, sbagliando, ha considerato intempestivo il reclamo per decorrenza del termine previsto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, sulla premessa - destituita di fondamento - della avvenuta ricezione, da parte della società, della comunicazione del deposito della sentenza reclamata.

Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, la suddetta contestata premessa - su cui poggia l’accoglimento dell’eccezione di decadenza dal reclamo proposta dalla D.C. - secondo cui la Corte ha desunto dalla comunicazione versata in atti della sentenza reclamata attestante la avvenuta relativa trasmissione per via telematica della sentenza stessa, nel testo integrale, l’avvenuto deposito della sentenza impugnata in data 8 novembre 2013 e la relativa trasmissione per esteso tramite PEC ai procuratori costituiti in data 11 novembre 2013, è, all’evidenza, una premessa "in fatto", che come tale viene espressamente qualificata anche dalla Corte d’appello.

Ne consegue che l’attuale ricorrente non fa altro che denunciare un preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte partenopea che consisterebbe in un travisamento delle risultanze processuali, come si è detto, eventualmente suscettibile, ricorrendone le condizioni previste dall’art. 395, n.4 cod. proc. civ., del rimedio revocatorio.

IlI - Conclusioni

5. - Alla luce di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.