Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO - Sentenza 25 gennaio 2016, n. 83

Tributi - IVA - Fatture per lavori di ristrutturazione - Deducibilità della IVA

 

Svolgimento pel processo

 

La vertenza riguarda il ricorso avverso il provvedimento di diniego al rimborso IVA, emesso dalla Agenzia delle Entrate di Torino 2 a fronte di regolare richiesta da parte della contribuente.

Motivo del rigetto era il fatto che le fatture per i lavori di ristrutturazione dei locali ove la ricorrente esercita la sua attività nonché di acquisto di attrezzature, tutte intestate alla ricorrente stessa, sarebbero state pagate con assegni di un conto corrente della R. P. e N. S..

La ricorrente obiettava nell'atto di ricorso originale diversi aspetti ed osservava che non rilevava, ai fini della deducibilità della IVA, la circostanza che il pagamento delle fatture fosse stato effettuato con somme provenienti da terzi, ma, soltanto che gli acquisti o i lavori fossero inerenti alla attività esercitata.

I Giudici di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con la sentenza n.771/12/14, depositata in data 27 marzo 2014, accoglievano il ricorso (valutando solo questa considerazione) in quanto è oggettivo il fatto che chi ha pagato non può detrarsi l'IVA, in quanto la detrazione opera solo nei confronti dell’intestatario della fattura.

Appellava l'Ufficio evidenziando come la prova dell'avvenuto pagamento di terzi non è stata data, che le fatture non corrispondevano al vero (chi pagava non era chi aveva ricevuto la fattura), in ultimo lamentava il fatto che i giudici di primo grado non avevano valutato il fatto che la società non poteva portare in detrazione detta IVA. Concludeva come in epigrafe.

Si costituiva la società, che nel chiedere la conferma della sentenza, evidenziava come sul primo punto l'art. 19 DPR 633/72 e la risoluzione ministeriale n.331350/81 erano a favore della propria tesi; sul secondo punto affermava che, sebbene il metodo (pagare e fatturare a nome di altro) fosse sbagliato, la società che aveva pagato, non aveva inerenza con i beni acquistati; sull'ultimo punto rilevava come l'Ufficio poteva al limite negare parzialmente il dovuto rimborso; inoltre la parte richiamava le altre eccezioni assorbite dalla decisione.

Concludeva come in epigrafe.

Alla pubblica udienza, le parti si richiamavano ai rispettivi scritti, la rappresentante dell'Ufficio depositava giurisprudenza, ed insistevano nell'accoglimento delle proprie conclusioni difensive.

Al termine della discussione il Collegio giudicava come da dispositivo.

 

Motivazione

 

Questa Commissione, esaminati gli atti di causa, giudica doversi riformare quanto deciso dal Collegio di prime cure.

Il Collegio evidenzia sul tema della detraibilità dell'Iva, come la stessa può essere richiesta solo dal soggetto che ha chiesto e pagato per il servizio o bene; in tal senso deve essere interpretata la sentenza n. 42994 del 26 ottobre 2015 che ha negato l'esistenza del diritto al rimborso nel caso di fatture soggettivamente inesistenti, come è pacificamente agli atti in questo contenzioso, pertanto viene a confermarsi l'aspetto evidenziato dall'Ufficio in quanto i soggetti dell'operazione non coincidono con quelli della fatturazione, in quanto il diritto alla detrazione dell'Iva non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in particolare della fattura che è il documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa.

Da ciò la riforma del deciso sul punto.

Occorre adesso rivedere le posizioni del ricorrente in ordine alle altre lamentele relative al diniego opposto dell'Ufficio.

Sul difetto di motivazione del provvedimento di diniego è appena il caso di osservare come lo stesso sia sufficientemente motivato (in oltre due pagine di scritto vengono esposte le ragioni e la attenzione che l'Ufficio ha mostrato nel caso che ci occupa); per tale motivo si ritiene superato il vizio esposto dal ricorrente.

Sull'annullamento parziale del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 19 DPR 633/72 il Collegio evidenzia come l'articolo in questione chiarisca come: "Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo..." dal tenore letterale della norma qui richiamata si evidenzia che la parte non ha il diritto in quanto per sua stessa ammissione non ha mai acquistato i beni oggetto dell'eventuale rimborso.

In ultimo sulla rideterminazione delle imposte il Collegio evidenzia che per la genericità della domanda, per il fatto che non si comprende in base a quali principi (non addotti dal ricorrente né in Provinciale né in Regionale) dovrebbe essere accolta la domanda; pertanto si respinge anche su questo punto.

Circa le spese, il Collegio, alla luce dell'alternarsi del deciso, valuta opportuno compensare le spese di tutti i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

In riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.