Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 gennaio 2016, n. 75

Licenziamento - Dipendente postale - Ricorso in cassazione - Pubblicazione della sentenza - Doppia data - Termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cpc

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza della Corte d'appello di Napoli è stato dichiarato inammissibile l'appello di C.I. avverso la decisione con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda, dallo stesso proposta, volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento intimatogli da Poste Italiane s.p.a. con comunicazione del 14 maggio 2004.

2. La declaratoria di inammissibilità dell'appello è basata sul rilievo che lo stesso era stato tardivamente inoltrato; ed infatti, ad avviso della Corte territoriale, premesso che, a norma dell'art. 327 cod. proc. civ., Il termine annuale per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, e premesso altresì che l'art. 133 cod. proc. civ. stabilisce che la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, per cui la successiva comunicazione della pubblicazione da parte della cancelleria non rileva agli effetti della decorrenza del termine lungo per l'esercizio del diritto di impugnazione, ha ritenuto conseguentemente tardivo il ricorso oggetto del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che il deposito (ritenuto come idoneo ad integrare la pubblicazione) della sentenza di primo grado ha avuto luogo il 17 luglio 2009 e che il gravame è stato depositato il 20 luglio 2010. Non rileva, secondo la sentenza impugnata, il fatto che la decisione del Tribunale contiene una attestazione di pubblicazione in data successiva a quella del deposito; ed infatti nonostante la terminologia usata, la suddetta attestazione si riferisce alle attività compiute dal cancelliere dopo il deposito, attività che non rilevano pertanto ai fini della fattispecie disciplinata dall'art. 133 cod. proc. civ. Richiama, a sostegno delle suddette conclusioni, il principio di diritto espresso da alcune decisioni di questa Corte di legittimità ed in particolare da Cass. 29 settembre 2009 n. 20858, secondo cui, qualora la sentenza presenti, oltre la firma del giudice, due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere, al fine di individuare il giorno del deposito, dal quale decorre il termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., occorre far riferimento alla prima data, in riferimento alla quale risulta accertata la formazione della sentenza per la ricorrenza dei requisiti indispensabili prescritti dall'art. 133, primo comma cod. proc. civ. (ovvero la consegna della sentenza da parte del giudice al cancelliere e il suo contestuale deposito da parte di quest’ultimo), atteso che il successivo timbro di deposito, non potendo attestare un evento già verificatosi (la pubblicazione della sentenza), è riconducibile agli adempimenti a carico del cancelliere medesimo, di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ.

3. Per la cassazione di tale sentenza C.I. ha proposto ricorso illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria.

 

Motivi della decisione

 

4. Il ricorso è articolato in due motivi.

5. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 133 e 327 cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost., e  dell'art. 6 Convenzione dei Diritti dell'uomo. Il ricorrente premesso che l'orientamento giurisprudenziale al quale ha fatto riferimento la Corte territoriale non è affatto pacifico, osserva che deve considerarsi corretto l'opposto orientamento della Corte di legittimità secondo cui è necessario avere riguardo solo alla data di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere ai fini della decorrenza dei termine lungo di impugnazione. Quest'ultima soluzione, nel valorizzare l'attestazione della pubblicazione ed il valore letterale di quest'ultima espressione, appare la più idonea a garantire e tutelare il legittimo affidamento del cittadino.

6. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n.5, l'errata motivazione della sentenza impugnata.

7. I due motivi che, in quanto logicamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e devono essere pertanto accolti alla luce del recente orientamento di questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 25 marzo 2015 n. 6050), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della decorrenza del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, occorre avere riguardo, alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 3 del 2015, alla seconda annotazione, cui consegue l’effettiva pubblicità della sentenza con il compimento delle operazioni prescritte dall'art. 133 cod. proc. civ., quali misure volte a garantire la conoscibilità della decisione, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa.

8. In effetti con la citata sentenza n. 3 del 2015 la Corte costituzionale ha stabilito che, per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest'ultima. Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende di fatto inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa.

Deve in definitiva ritenersi superato l'opposto orientamento, al quale ha fatto riferimento la decisione impugnata, espresso, in particolare, da Cass. S.U. 1 agosto 2012 n. 13794.

9. Nel caso in esame pertanto, posto che la tempestività del ricorso per cassazione va valutata, in applicazione del suddetto principio, non in relazione alla data di deposito della sentenza impugnata (17 luglio 2009) ma alla data "di pubblicazione" (20 luglio 2009), il ricorso deve ritenersi tempestivo in quanto depositato il 20 luglio 2010 e quindi entro il termine annuale fissato dall'art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) vigente prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009.

10. Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla legittimità del licenziamento in relazione ai motivi di appello. Lo stesso giudice provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.