Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 dicembre 2015, n. 26077

Tributi comunali e provinciali - Imposta comunale sugli immobili - Area edificabile - Valori venali in comune commercio - Art.59, d.Lgs. n.504 del 1992 - Comune - Regolamento comunale su detti valori - Limitazione alla propria attività accertativa - Mancata emanazione - Contribuente - Indicazione dei valori - Insufficienza - Art.5, d.Lgs n.472 del 1997 - Elemento soggettivo - Mancanza - Sanzioni amministrative - Non irrogabilità

 

Svolgimento del processo

 

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento ICI, per l'anno 2004, relativo al maggior valore attribuito ad immobili ricadenti nel territorio del Comune di Castelnuovo Rangone, in relazione alla accertata natura edificabile, deducendo, fra l'altro, carenze motivazionali, insussistenza dei presupposti impositivi, erroneità dei criteri applicati e chiedendo, comunque, la disapplicazione delle sanzioni, stante l'incertezza sulla normativa impositiva e, comunque, l'omessa applicazione del cumulo giuridico.

L'adita CTP di Modena, rigettava il ricorso, giusta decisione che, sull'appello della società, veniva, parzialmente, riformata dalla CTR con la sentenza in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, la quale determinava il valore degli immobili e disponeva la disapplicazione delle sanzioni.

Il Comune ha, quindi, proposto il ricorso di che trattasi, che ha affidato a tre mezzi.

L'intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione principale e proposto ricorso incidentale, affidato ad un mezzo, incontrando la resistenza del Comune che, giusto atto 21.10.2014, ha chiesto che il ricorso incidentale venga dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

Il Comune, in vista della pubblica udienza, ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

La decisione della CTR, in questa sede impugnata, ha, per un verso, rideterminato il valore delle aree, richiamando precedenti pronunce giurisdizionali relative a precedenti periodi d'imposta ed evidenziando l'acquiescenza prestata dalla contribuente a valori fissati per beni ricadenti in altro comparto immobiliare e, sotto altro profilo, ha disposto la disapplicazione delle sanzioni, a motivo che il Comune, illegittimamente e senza offrire alcuna motivazione, aveva ignorato la disposizione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in tema di cumulo giuridico.

L'impugnazione di tale decisione, viene affidata dal Comune a tre mezzi.

Con il primo motivo, si censura di nullità la sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. Si deduce che la CTR, dopo avere in motivazione affermato "di determinare il valore delle aree <in rapporto di continuità e coerenza con quanto già stabilito> dalla stessa Commissione Tributaria, avrebbe, di poi, rideterminato il valore delle aree sulla base di criteri e dati, ben diversi da quelli adoperati dai Giudici di altre Sezioni.

La doglianza è infondata, alla stregua di pregressi condivisi principi di questa Corte.

E' stato, infatti, affermato che "E' viziata di nullità la sentenza il cui dispositivo non contenga una precisa determinazione del diritto che riconosce o del bene che tende a far conseguire, così da lasciare assoluta incertezza sul contenuto e sulla portata della decisione e, quindi, sul concreto comando giudiziale" (Cass. n. 16448/2009).

Risulta, altresì, precisato che "Il contrasto insanabile, che determina la nullità, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cpc, è solo quello che non consente l'individuazione del concreto comando giudiziale".

La fattispecie consente di escludere la sussistenza dei presupposti perché l'impugnata sentenza possa essere considerata affetta dal denunciati vizio, stante, a tacer d'altro, l'inequivoco tenore del dispositivo che ha esplicitato il dictum giudiziale, disponendo, in accoglimento parziale dell'appello della società, la "rideterminazione del valore degli immobili in E. 369,51/mq" e la "disapplicazione delle sanzioni irrogate".

Peraltro, non è ravvisabile il denunciato contrasto tra parte motiva e dispositivo, emergendo dalla correlazione dell'una con l'altro, che la CTR è pervenuta alla determinazione del valore per l'anno 2004, in ragione di Euro 369,51/mq, muovendosi in rapporto di continuità e coerenza con i criteri adoperati in precedenza dai Giudici Tributari, avendo preso a base il valore di Euro 304, 00/mq, determinato dagli stessi per l'anno 2000, al quale sono stati aggiunti incrementi progressivi del 5% per ciascuno anno dei quattro anni successivi.

Va, altresì, rilevato che "In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa"(Cass. SS.UU. n. 10313/2006, n. 15499/2004).

Il motivo di censura, nel caso, inerisce alla tipica valutazione di merito, risolvendosi in una diversa valutazione dei medesimi elementi utilizzati dai Giudici di secondo grado e, d'altronde, la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in contrasto con la norma denunciata e, neppure, con i richiamati principi.

Con il secondo mezzo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 1° del D.Lgs n. 472/1997, rilevandosi che la CTR, nel disapplicare le sanzioni, ha preso in considerazione e valorizzato elementi soggettivamente inidonei ad escluderne la colpevolezza, atteso che era onere del contribuente superare e vincere la presunzione, provando di avere agito senza colpa.

Il mezzo non risulta idoneo ad incrinare il tessuto argomentativo dell'impugnata decisione, tenuto conto, per un verso, delle circostanze che la CTR, nel motivare la decisione sul punto, ha valorizzato la mancata predeterminazione dei parametri di calcolo e l'insussistenza di una condotta della contribuente e considerato, sotto altro aspetto, che l'operato del giudice di appello trova l'autorevole conforto di questa Corte.

Esattamente in termini, infatti, diverse pronunce nelle quali si è avuto modo di affermare che "In tema di ICI, in mancanza di emanazione da parte del Comune del Regolamento previsto dall'art. 59 del D.Lgs n. 446 del 1997, con cui l'Ente ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, ai fini della limitazione del potere di accertamento dell'Ente stesso, il contribuente può operare una mera previsione per individuare il valore al metro quadro di detti beni e dunque, nell'ipotesi in cui essa si riveli errata, pur dovendo uniformarsi agli accertamenti dell'Ente impositore, non sarà però assoggettabile alle corrispondenti sanzioni amministrative, difettando nella condotta, in detta situazione, l'elemento psicologico richiesto dall'art. 5 del D.Lgs n. 472 del 1997" (Ex multis Cass. n. 20872/2010).

Con il terzo mezzo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs n. 472/1997, deducendosi che, nel caso, la CTR avrebbe, erroneamente, applicato il cumulo giuridico, non potendo, tale istituto, trovare applicazione nei casi di omessa od infedele denuncia.

La doglianza è priva di fondamento, considerato che il dedotto limite non è ricavabile dalla norma.

Peraltro questa Corte, dopo avere riconosciuto l'applicabilità all'ICI della disciplina del cumulo giuridico obbligatorio (Cass. n. 19650/2008), ha espressamente, affermato che: "In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, il principio della continuazione, sancito dall'art. 12 comma 5° del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472, secondo il quale "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata della metà al triplo, è applicabile anche all'ICI" (Cass. n. 3265/2012, n. 15554/2009), ed ha, pure, chiarito che la richiesta di applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 12 citato, può essere riproposta anche in sede di legittimità (Cass. n. 26457/2014, n. 28354/2005).

I tre motivi del ricorso principale vanno, quindi, respinti.

L'unico motivo del ricorso incidentale è fondato.

In punto di diritto, perché per condiviso orientamento giurisprudenziale: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale (Cass. n. 19375/2003, n. 15739/2007, n. 22129/2010).

Sotto il profilo fattuale, perché dalla perizia giurata e dalla documentazione fotografica in atti (All.6 ricorso primo grado), si desume trattarsi di area di natura pertinenziale all'esclusivo servizio ed ornamento di una villa padronale e della residenza del custode, destinazione conclamata ed inequivocamente evincibile dalla relativa delimitazione con una stabile recinzione in muratura; elementi fattuali, questi ultimi, che sono stati, immotivatamente ignorati dalla CTR, malgrado la relativa rilevanza ai fini decisori. Conclusivamente va rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale e, per l'effetto, va cassata, parzialmente, l'impugnata sentenza in relazione al motivo di ricorso accolto e confermata per il resto.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR di Bologna, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, pronuncerà sul merito e sulle spese del giudizio di Cassazione, offrendo congrua motivazione.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale; cassa in relazione la decisione impugnata, che conferma per il resto, e rinvia per il riesame ad altra sezione della CTR di Bologna, anche per le spese.