Prassi - INPS - Messaggio 18 gennaio 2016, n. 190

Effetti della decadenza su pensioni di vecchiaia e superstiti

 

Con circolare n. 95/2014, al punto 5.1, sono stati illustrati gli effetti sostanziali che la decadenza di cui all’art. 47, comma 2, del D.P.R. 639/1970 produce sulla posizione giuridica di un soggetto, nei casi di rigetto della prestazione. In particolare, si specifica che, decorso il termine di decadenza, non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione.

È, invece, ammissibile una nuova domanda in considerazione dell’indisponibilità del diritto previdenziale. In tal caso, la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi. Inoltre, modificando le istruzioni contenute nella circolare n. 244/91, si precisa che la decadenza si estende ai ratei pregressi anche nel caso in cui la nuova domanda sia finalizzata a conseguire la pensione di vecchiaia e in favore dei superstiti.

Sentita la competente Direzione centrale, allo scopo di evitare erogazioni indebite di difficile recupero, considerando che il termine triennale di decadenza (sostanziale), secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso - per tutte -  con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 22110 del 2009, non è mobile, con decorrenza dalla maturazione del diritto ai singoli ratei, ma opera unitariamente e determina l’inammissibilità della domanda e l’estinzione di tutti i ratei della prestazione nel frattempo maturati, su conforme parere del Coordinatore Legale Distrettuale con funzioni di Regionale, si precisa che, ove la nuova domanda abbia ad oggetto la pensione di vecchiaia o in favore dei superstiti, la decorrenza della pensione andrà fissata al mese successivo, rispettivamente, a quello di perfezionamento dei requisiti e a quello di decesso del dante causa, mentre i ratei dovranno essere corrisposti soltanto a decorrere dal mese successivo alla nuova domanda, nulla dovendosi erogare per il periodo intermedio.