Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 29 gennaio 2016, n. 2/D

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 - Titolo I - Revisione della disciplina degli interpelli

 

Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 55/L alla G.U. Serie Generale n. 233 del 7 ottobre 2015, contiene disposizioni di revisione della disciplina dell’interpello tributario, entrate in vigore il 1° gennaio 2016 ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Con Circolare n. 21/D del 23.12.2015 sono stati forniti i primi chiarimenti sulle diverse tipologie di interpello previste dal richiamato decreto legislativo e sull’ambito di applicazione dell’istituto.

Con Determinazione direttoriale prot. n. 10539/R.U. del 28 gennaio 2016, in applicazione dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 156/2015, sono state disciplinate le modalità procedurali per la presentazione e la trattazione delle istanze di interpello.

Con la presente circolare vengono fornite dettagliate istruzioni per la concreta applicazione dell’istituto da parte di codeste Strutture.

 

I) Tipologie di interpello

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 156/2015 sostituisce l’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto del contribuente", che regola l’istituto dell’interpello tributario.

Preliminarmente si ribadisce, come già ricordato nella Circolare n.21/D del 23 dicembre 2015, che il Reg. Cee n.2913/92, recante il Codice doganale comunitario ed il relativo Regolamento di attuazione n.2454/93, contengono una specifica disciplina, per quanto concerne le risorse proprie tradizionali e tutti gli istituti previsti da tali fonti, in merito alla possibilità di richiedere all’autorità doganale decisioni, informazioni, informazioni tariffarie vincolanti e informazioni vincolanti in materia di origine. Tale impostazione è confermata anche dal Codice doganale dell’Unione (NOTA 1)e dalle relative disposizioni integrative (NOTA 2)e attuative (NOTA 3), le cui complessive disposizioni si rendono unitariamente applicabili dal 1° maggio 2016.

Si conferma pertanto, in via generale, l’inapplicabilità della disciplina nazionale recata dall’art. 11 della legge n.212/2000 alle decisioni riguardanti l’attuazione della normativa doganale posta, come più volte precisato (NOTA 4), la prevalenza e peculiarità della sovraordinata fonte normativa unionale e la conseguente non estensibilità alle stesse degli effetti giuridici che si producono in base alle procedure stabilite dalla norma nazionale disciplinante l’istituto dell’interpello.

Solamente nel caso in cui le norme unionali disciplinanti gli istituti doganali facciano espresso rinvio alle disposizioni nazionali potrà, quindi, trovare ingresso l’esercizio del diritto di interpello così come regolato dalla legislazione interna.

Ciò premesso, nell’illustrare la portata e l’ambito di applicazione delle diverse tipologie di interpello introdotte dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 156/2015 che, salvo quanto sopra precisato, trovano applicazione, in linea di principio ed alle condizioni normativamente previste, per gli altri tributi amministrati da questa Agenzia, si forniscono anche istruzioni operative per la gestione dell’iter procedurale delle relative istanze.

Come già ricordato con la Circolare 21/D del 23 dicembre 2015, la nuova disciplina dell’interpello recata dall’articolo 11 della legge n.212/2000 contempla, ai commi 1 e 2, le seguenti quattro diverse tipologie di interpello:

1) l’interpello ordinario (comma 1, lettera a), attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale dell’istante (interpello ordinario interpretativo) ovvero attivabile quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta qualificazione delle fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (interpello ordinario qualificatorio);

2) l’interpello probatorio (comma 1, lettera b), che si sostanzia in una richiesta di parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori forniti ai fini dell'adozione di specifici regimi fiscali.

Tale richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ossia nei casi in cui vi sia l’esplicito richiamo alla tipologia di interpello in esame;

3) l’interpello antiabuso (comma 1, lettera c), richiamato anche al comma 5 dell’articolo 10-bis della legge n.212/2000, attivabile nei casi in cui il contribuente intenda conoscere se le operazioni da realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. In proposito, si ricorda che il citato articolo 10-bis ha dato fondamento normativo alla definizione di "abuso del diritto" configurandolo come "una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti". L’art. 1, comma 4, del Decreto legislativo n.128/2015 ha, tuttavia, precisato che le disposizioni relative a tale tipologia di interpello non trovano applicazione per gli accertamenti e per i controlli aventi ad oggetto i diritti doganali come individuati all’articolo 34 del D.P.R n.43/1973, i quali restano disciplinati dalle previsioni contenute negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, nonché dalla normativa doganale dell’Unione Europea. Al riguardo si richiama nuovamente quanto già rappresentato nella nota prot. n. 96267/R.U. del 24 settembre 2015 della Direzione centrale legislazione e procedure doganali;

4) l’interpello disapplicativo (comma 2), il quale consente al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre situazioni giuridiche del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

Il comma 3 dell’articolo in esame fissa, poi, i termini entro i quali l’amministrazione deve fornire risposta alle istanze di interpello.

In particolare, l’Ufficio competente, così come individuato dall’articolo 1 della Determinazione direttoriale prot. n. 10539/R.U. del 28 gennaio 2016, risponde alle istanze di interpello ordinario entro novanta giorni e a quelle di interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza. La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del soggetto istante.

Inoltre, il comma in esame prevede che la risposta all’istanza di interpello, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente ed è prevista la nullità di qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dalla risposta.

Il comma innova il testo previgente dell’articolo 11 identificando l’amministrazione "in ogni suo organo". Al riguardo, giova richiamare quanto contenuto nella relazione illustrativa del decreto legislativo in esame che chiarisce quanto segue: "Per effetto della nuova disposizione [....], la presenza di una risposta favorevole preclude anche ai verificatori della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate di formulare rilievi nel processo verbale di constatazione emesso in esito ad accessi, ispezioni e verifiche, laddove le medesime questioni siano state oggetto di vaglio favorevole dell’amministrazione in sede di risposta all’istanza, sempre che non siano emersi nel corso dell’indagine elementi che abbiano alterato il quadro rappresentato dal contribuente in sede di presentazione dell’istanza di interpello." In proposito, si ritiene che tali argomentazioni debbano estendersi anche alle attività compiute dai verificatori di questa Agenzia, ancorché non menzionate espressamente nella relazione illustrativa.

Inoltre, il comma 3 prevede per tutte le tipologie di interpello gli effetti derivanti dalla formazione del silenzio, stabilendo che qualora la risposta non sia comunicata al soggetto istante entro i termini previsti (90 giorni per l’interpello ordinario e 120 gg. per le altre tipologie di interpello), il silenzio equivale a condivisione, con l’effetto che limitatamente alla questione oggetto di interpello sono nulli eventuali atti amministrativi -anche a contenuto impositivo o sanzionatorio- emanati in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente, consolidatasi per effetto del silenzio assenso.

Infine, il comma in esame prevede che l’efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Ufficio competente, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri.

In proposito, si fa presente che la rettifica deve promanare dallo stesso organo che ha adottato l’orientamento iniziale e deve essere portata a conoscenza dell’istante con le medesime modalità previste per la risposta. Nell’ipotesi in cui la rettifica contenga una risposta sfavorevole per l’istante, restano ovviamente fermi gli effetti già prodotti dalla precedente risposta resa nei confronti del contribuente che vi si sia adeguato, con la conseguenza che, limitatamente ai comportamenti già posti in essere, nessun rilievo potrà essere mosso, né per quanto attiene al tributo eventualmente dovuto, né per quanto concerne sanzioni e interessi.

Tenuto conto, quindi, degli effetti giuridici prodotti dal configurarsi del silenzio-assenso e delle inibitorie che derivano in caso di successiva rettifica della posizione manifestata nella risposta fornita al contribuente nell’ambito dell’istituto disciplinato dall’articolo 11 della legge n.212/2000, è di evidente necessità l’obbligo del rispetto dei termini da parte delle Strutture competenti a fornire le risposte e la massima cura ed attenzione nel rendere al contribuente istante la posizione da adottare, onde evitare rettifiche successive non basate su oggettive motivazioni (es.: sopravvenienza di nuove norme o di qualificata e consolidata giurisprudenza).

Il comma 4 dell’articolo in esame contiene la definizione delle "obiettive condizioni di incertezza" prevedendo che tale situazione non ricorre quando l'amministrazione ha fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti resi pubblici nelle forme previste dall'articolo 5, comma 2, della legge n.212/2000. Non ricorrono, pertanto, condizioni di incertezza in presenza di circolari, risoluzioni, istruzioni e note pubblicate sul sito dell’Agenzia che abbiano risolto fattispecie analoghe. Al verificarsi di tale ipotesi, l’Ufficio competente deve accertare l’attuale disponibilità del chiarimento sul sito e in ogni caso comunicare al contribuente l’inammissibilità dell'istanza indicando gli estremi dell’atto contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Conclusivamente, le condizioni di incertezza ricorrono quando, in assenza di una interpretazione ufficiale dell’Agenzia, una disposizione tributaria non abbia un significato obiettivamente univoco, ma lasci spazio a possibili divergenti interpretazioni.

Il comma 5 precisa che la presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Ciò significa che tutti gli adempimenti in scadenza nell’intervallo di tempo compreso tra la presentazione dell’istanza di interpello ed il termine per la risposta di novanta o centoventi, a seconda della tipologia di interpello, devono essere rispettati da parte del contribuente.

Il comma 6 prevede, infine, che l'amministrazione provvede alla pubblicazione delle risposte rese in forma di circolare o di risoluzione nei seguenti casi:

a) qualora un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;

b) il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;

c) siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli Uffici;

d) ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

Resta ferma la comunicazione della risposta ai singoli istanti, anche nei casi di pubblicazione del parere sotto forma di circolare o di risoluzione.

 

II) Legittimazione e presupposti

L’articolo 2 del decreto legislativo n.156/2015 individua i soggetti legittimati a presentare le istanze di interpello ed i presupposti di ricorso all’istituto in parola.

In particolare, in base al comma 1, possono presentare istanza di interpello i contribuenti, i soggetti anche non residenti nonché coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie. Per tutti i suddetti soggetti resta, comunque, fermo il requisito della riferibilità dell’istanza a casi concreti e personali (non a mere ipotesi), riconducibili direttamente alla sfera di interesse del soggetto istante.

Si precisa, quindi, che non possono presentare istanza di interpello le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i soggetti portatori di interessi diffusi allorché l’istanza è riferibile ai propri associati, iscritti o rappresentati. I predetti soggetti possono, invece, produrre istanza di interpello qualora l’istanza medesima è riferibile alla posizione propria della associazione, dell’ordine o dell’ente. Relativamente alle modalità di presentazione delle istanze, anche da parte dei soggetti non residenti, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2 della Determinazione direttoriale prot. n. 10539/R.U. del 28 gennaio 2016.

Inoltre, il comma 2 prevede che l'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o, comunque, connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima. Il requisito della preventività è richiesto senza eccezioni per tutti i tipi di interpello e la sua mancanza costituisce causa di inammissibilità dell’istanza stessa, come previsto nel successivo articolo 5.

Si precisa quindi che il contribuente può produrre l’istanza di interpello soltanto prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari, non consentendosi un interpello a posteriori in chiave di verifica dell’atto giuridico già compiuto e/o del comportamento tenuto.

 

III) Contenuto delle istanze

L’articolo 3 del decreto legislativo n.156/2015 disciplina il contenuto delle istanze di interpello prevedendo al comma 1 che l'istanza, allo scopo di consentire agli uffici competenti di individuare agevolmente le richieste ascrivibili al diritto di interpello, deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che lo disciplinano e deve contenere i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b) l'indicazione del tipo di istanza secondo la classificazione prevista dalle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 ovvero ai sensi del comma 2 della medesima disposizione;

c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.

I requisiti di cui alle lettere a) e c) costituiscono requisiti minimi essenziali e sono richiesti a pena di inammissibilità dell’istanza, come precisato nel successivo art. 5, comma 1, lettera a); le istanze di interpello carenti invece degli altri elementi di cui alle lettere b), d), e), f) e g), possono essere regolarizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame e, a tal fine, gli uffici competenti, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, invitano il contribuente ad integrare i dati carenti entro il termine di successivi giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Nel caso in cui l’istante, invitato ad integrare l’istanza prodotta in quanto carente dei suddetti requisiti non provveda alla regolarizzazione nel termine di trenta giorni, l’istanza di interpello, come precisato nel successivo articolo 5 comma 1, lettera g), è inammissibile.

Infine, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, all'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Per ciò che riguarda eventuali accertamenti di natura tecnica non di competenza dell’amministrazione procedente, questi debbono essere parimenti allegati all’istanza.

E’ appena il caso di precisare che qualora l’istanza faccia riferimento a documenti rilevanti per la risposta non allegati in copia perché già in possesso dell’amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche, il contribuente deve indicare gli estremi degli atti affinché l’ufficio competente possa ottenerne la disponibilità ai fini dell’esame istruttorio; in mancanza l’ufficio competente inviterà il contribuente a fornire i dati necessari all’individuazione dei documenti citati.

 

IV) Istruttoria dell’interpello

L’articolo 4 del decreto legislativo n.156/2015 prevede al comma 1 che gli uffici competenti debbano chiedere - una sola volta - l’integrazione della documentazione presentata, qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati dal richiedente.

In tal caso il parere è reso, per tutte le tipologie di interpello, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa che va trasmessa con le modalità previste per la presentazione dell’istanza di interpello. Si precisa che eventuali ulteriori richieste di documentazione integrativa da parte degli Uffici non producono alcun effetto sul decorso dei termini previsti per la risposta all’istanza di interpello.

Ai sensi del comma 2, la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta la rinuncia all'istanza di interpello; in tal caso gli Uffici avranno cura di comunicare tale effetto all’istante.

Resta, comunque, ferma per il contribuente la possibilità di presentare una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, ovvero di rinunciare espressamente all’istanza prima del decorso del termine annuale.

Relativamente alle modalità di regolarizzazione ed integrazione delle istanze si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 3 della Determinazione direttoriale prot. n. 10539/R.U. del 28 gennaio 2016.

 

V) Inammissibilità delle istanze

L’articolo 5 del decreto legislativo n.156/2015 individua le cause di inammissibilità dell’istanza di interpello, che si verificano quando:

a) mancano i dati identificativi dell’istante ovvero la descrizione circostanziata e specifica della fattispecie;

b) l’istanza non è presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della citata legge n.212/2000; è evidente che questa ipotesi riguarda il solo interpello ordinario per il quale è richiesto il presupposto delle condizioni di obiettiva incertezza;

d) l’istanza ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; i nuovi elementi di fatto o diritto non rappresentati precedentemente devono ovviamente costituire elementi utili e rilevanti ai fini della risposta;

e) l’istanza riguarda questioni per le quali sono già state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza medesima, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; al riguardo giova richiamare quanto contenuto nella relazione illustrativa del decreto legislativo in esame dove si legge che: "Comporta inammissibilità dell’istanza di interpello solo l’attività di controllo il cui avvio, alla data di presentazione dell’istanza, sia stato già portato formalmente a conoscenza del contribuente. Il riferimento alle attività di controllo va interpretato in senso ampio e comprende anche l’avvenuta presentazione di istanze di rimborso o istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela, nonché le attività di accertamento tecnico di competenza dell’amministrazione procedente [....]" ;

f) il contribuente invitato alla regolarizzazione dell’istanza prodotta, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo in esame, non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni.

Si precisa che nella risposta da rendere all’istante con le modalità indicate dall’articolo 3 della Determinazione direttoriale prot. n.10539/R.U. del 28 gennaio 2016, andranno esplicitati i motivi che rendono inammissibile l’istanza.

 

VI) Coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso

L’articolo 6 del decreto legislativo n.156/2015 stabilisce che le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo quelle relative all’interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo. A tale riguardo, si ritiene utile richiamare quanto contenuto nella relazione illustrativa al provvedimento in esame ove viene precisato che "[...] l’impugnazione differita, essendo configurata dal legislatore come facoltà e non obbligo del contribuente, non comporta alcuna preclusione in ordine alla contestazione in giudizio delle argomentazioni contenute nella risposta all’interpello (tendenzialmente confluite nell’atto impositivo) anche in assenza di una espressa impugnazione del parere in sede di ricorso avverso l’atto.".

In caso di interpello disapplicativo, tipologia finora non prevista per i tributi amministrati da questa Agenzia e, come già anticipato, riferibile a norme tributarie che hanno l’effetto di contrastare comportamenti elusivi, il comma 2 dell’art. 6 stabilisce modalità particolari per l’eventuale emanazione degli atti di accertamento anche con riferimento al diritto del contribuente di essere ascoltato prima della emanazione dell’atto.

 

VII) Modifiche e abrogazioni

L’articolo 7 del decreto legislativo n. 156/2015 contiene alcune modifiche normative ed abrogazioni espresse di norme, resesi necessarie per effetto delle novità introdotte dagli articoli precedenti.

 

VIII) Monitoraggio dell’istituto

Area Dogane

Al fine di assicurare il puntuale monitoraggio dell’istituto, le Direzioni territoriali competenti dovranno inviare, con tempestività, alla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise e altre Imposte Indirette nonché alla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, in relazione alle materie di rispettiva competenza, le decisioni adottate in merito agli interpelli proposti.

Le predette Strutture Centrali, esaminata celermente la risposta resa al contribuente in sede di interpello o di consulenza giuridica - qualora l’istanza di interpello qualificata inammissibile alla stregua della normativa di riferimento sia stata comunque esitata con parere espresso - comunicheranno le eventuali difformità tecnico-giuridiche rilevate al fine di consentire alle Direzioni territoriali competenti la tempestiva rettifica della risposta resa.

Le Direzioni territoriali competenti possono chiedere alle Strutture Centrali, entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza completa in ogni suo elemento, un supporto giuridico ed eventuali indicazioni anteriormente alla formulazione della risposta qualora la questione rappresentata contempli elementi di particolare sensibilità sotto il profilo giuridico tributario.

Inoltre, le Strutture Centrali citate cureranno la pubblicazione, in estratto, sul sito "internet" di questa Agenzia, delle decisioni assunte sulle istanze di interpello ritenute ammissibili.

Le presenti disposizioni sostituiscono ogni altra diversa disposizione dettata in precedenza.

Area Monopoli

Al fine di assicurare il puntuale monitoraggio dell’istituto, gli Uffici dei Monopoli territorialmente competenti dovranno inviare, con tempestività, alla Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi o alla Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi, in ragione della rispettiva competenza, oltre che alla Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, le decisioni adottate in merito agli interpelli proposti.

Le predette Strutture Centrali, esaminata celermente la risposta resa al contribuente in sede di interpello o di consulenza giuridica - qualora l’istanza di interpello, qualificata inammissibile alla stregua della normativa di riferimento, sia stata comunque esitata con parere espresso - comunicheranno le eventuali difformità tecnico-giuridiche rilevate al fine di consentire agli Uffici dei Monopoli interessati la tempestiva rettifica della risposta resa.

Gli Uffici dei Monopoli interessati possono chiedere alle Strutture Centrali, entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza completa in ogni suo elemento, un supporto giuridico ed eventuali indicazioni anteriormente alla formulazione della risposta qualora la questione rappresentata contempli elementi di particolare sensibilità sotto il profilo giuridico tributario.

Inoltre, le Strutture Centrali citate cureranno la pubblicazione, in estratto, sul sito "internet" dell’Agenzia, delle decisioni assunte sulle istanze di interpello ritenute ammissibili.

Le presenti disposizioni sostituiscono ogni altra diversa disposizione dettata in precedenza.

 

Conclusivamente, si ribadisce la necessità che codeste Strutture territoriali adottino ogni opportuna misura al fine di fornire esito esplicito e tempestivo alle istanze di interpello pervenute, evitando con ogni cura casi di perfezionamento del silenzio-assenso, assumendo altresì tutte le più opportune iniziative al fine di garantire una corretta attuazione delle novità introdotte dal legislatore, conformemente alle istruzioni fornite con la presente circolare di cui dovrà essere data ampia divulgazione agli uffici territoriali vigilando sulla conforme ed uniforme applicazione.

 

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Note:

1) Reg. (UE) n.952/2013 del 9 ottobre 2013, Titolo I; Capo 2, Sezione 3

2) Reg. (UE) n.2446 del 28 luglio 2015, Titolo I, Capo 2, Sezione 2, Sottosezione 2

3) Reg. (UE) n.2447 del 24 novembre 2015, Titolo I, Capo 2, Sezione 2, Sottosezione 2

4) Circ. n.25/D del 19.6.2001 e Circ. n.21/D del 23.12.2015