Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 29 gennaio 2016, n. 16428

Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2015

 

Dispone:

 

1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni - costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, V comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche - i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore , che sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2016, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero, ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d’imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore in allegato n. 1.

1.2 Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività "90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie", la compilazione del modello VK28U è prevista solo per l’acquisizione di dati.

1.3 Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività "32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.", la compilazione del modello WD33U è prevista solo per l’acquisizione di dati.

 

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 2 al presente Provvedimento.

2.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’allegato n. 2 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente Provvedimento.

2.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato n. 2 al presente Provvedimento.

 

3. Modalità per la trasmissione dei dati

3.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi (UNICO).

3.2 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio ttelematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo Provvedimento.

3.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità, coerenza e normalità economica, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente Provvedimento.

 

4. Asseverazione

4.1 I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

4.2 L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

 

Motivazioni

Il presente Provvedimento approva i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, 29 dicembre 2014 e 22 dicembre 2015, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

Gli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2015 tengono conto anche di quanto previsto dalle note tecniche e metodologiche approvate in allegato ai decreti ministeriali 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015.

I predetti modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 2 dicembre 2015.

È altresì prevista, per i contribuenti che nel periodo di imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività "90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie", ovvero quella di cui al codice attività "32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.", la compilazione, rispettivamente, del modello VK28U ovvero del modello WD33U, per la sola acquisizione di dati.

Inoltre, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016-2018 del Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze relative alla semplificazione degli adempimenti ed all’ulteriore sviluppo delle tecniche di analisi del rischio è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentazione:

- dei modelli INE - Indicatori di normalità economica;

- del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.

Entrambi tali adempimenti, originariamente previsti in base all’articolo 1, comma 19, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, si ritiene siano, con riferimento all’annualità di imposta 2015, non più necessari, in quanto la finalità di rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare potrà essere efficacemente perseguita con l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati, anche dichiarative, nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, il Provvedimento stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

I modelli che sono approvati con il presente Provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2016.

 

Riferimenti normativi

 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

 

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento e Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

Decreti del Ministro delle Finanze 18 febbraio1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000: Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 2001: Ampliamento delle categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, 29 dicembre 2014 e 22 dicembre 2015: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;

Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

 

La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato 1

 

1. VG41U

2. VG57U

3. VG90U

4. VG91U

5. VG92U

6. VG93U

7. VG94U

8. VG95U

9. VG98U

10. VG99U

11. WG31U

12. WG33U

13. WG34U

14. WG36U

15. WG37U

16. WG38U

17. WG39U

18. WG40U

19. WG44U

20. WG46U

21. WG48U

22. WG50U

23. WG51U

24. WG52U

25. WG53U

26. WG54U

27. WG55U

28. WG58U

29. WG60U

30. WG61A

31. WG61B

32. WG61C

33. WG61D

34. WG61E

35. WG61F

36. WG61G

37. WG61H

38. WG67U

39. WG68U

40. WG69U

41. WG70U

42. WG72A

43. WG72B

44. WG73A

45. WG73B

46. WG75U

47. WG76U

48. WG77U

49. WG78U

50. WG79U

51. WG81U

52. WG82U

53. WG83U

54. WG85U

55. WG87U

56. WG88U

57. WG89U

58. WG96U

59. YG66U

60. YG74U

61. VM41U

62. VM47U

63. VM80U

64. VM81U

65. VM82U

66. VM83U

67. VM84U

68. VM85U

69. VM86U

70. VM87U

71. VM88U

72. WM01U

73. WM02U

74. WM03A

75. WM03B

76. WM03C

77. WM03D

78. WM04U

79. WM05U

80. WM06A

81. WM06B

82. WM07U

83. WM08U

84. WM09A

85. WM09B

86. WM10U

87. WM11U

88. WM12U

89. WM13U

90. WM15A

91. WM15B

92. WM16U

93. WM17U

94. WM18A

95. WM18B

96. WM19U

97. WM20U

98. WM21A

99. WM21B

100. WM21C

101. WM21D

102. WM21E

103. WM22A

104. WM22B

105. WM22C

106. WM23U

107. WM24U

108. WM25A

109. WM25B

110. WM27A

111. WM27B

112. WM28U

113. WM29U

114. WM30U

115. WM31U

116. WM32U

117. WM33U

118. WM34U

119. WM35U

120. WM36U

121. WM37U

122. WM39U

123. WM40A

124. WM40B

125. WM42U

126. WM43U

127. WM44U

128. WM46U

129. WM48U

130. VD39U

131. VD40U

132. VD41U

133. VD42U

134. VD43U

135. VD44U

136. VD45U

137. VD46U

138. VD49U

139. WD01U

140. WD02U

141. WD03U

142. WD04A

143. WD04B

144. WD05U

145. WD06U

146. WD07A

147. WD07B

148. WD08U

149. WD09A

150. WD09B

151. WD10U

152. WD11U

153. WD12U

154. WD13U

155. WD14U

156. WD15U

157. WD16U

159. WD18U

160. WD19U

161. WD20U

162. WD21U

163. WD22U

164. WD23U

165. WD24U

166. WD25U

167. WD26U

168. WD27U

169. WD28U

170. WD29U

171. WD30U

172. WD31U

173. WD32U

174. WD33U

175. WD34U

176. WD35U

177. WD36U

178. WD37U

179. WD38U

180. WD47U

181. VK26U

182. VK27U

183. VK28U

184. VK29U

185. VK30U

186. WK01U

187. WK02U

188. WK06U

189. WK08U

190. WK10U

191. WK16U

192. WK17U

193. WK19U

194. WK20U

195. WK22U

196. WK23U

197. WK24U

198. WK25U

199. WK56U

200. YK03U

201. YK04U

202. YK05U

203. YK18U

204. YK21U

 

 

Allegato 2

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

 

Struttura e formato dei modelli

I modelli di cui al punto 1.1 del presente Provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:

 

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

 

È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l’intelligibilità dei modelli nel tempo.

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente Provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

 

Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente

Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del presente Provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l’esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo Provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l’indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

 

larghezza: minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza: minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

 

I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

 

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Provvedimento pubblicato il 29 gennaio 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.