Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 29 gennaio 2016, n. 16428
Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2015
Dispone:
1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni - costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, V comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche - i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore , che sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2016, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero, ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d’imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore in allegato n. 1.
1.2 Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività "90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie", la compilazione del modello VK28U è prevista solo per l’acquisizione di dati.
1.3 Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività "32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.", la compilazione del modello WD33U è prevista solo per l’acquisizione di dati.
2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 2 al presente Provvedimento.
2.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’allegato n. 2 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente Provvedimento.
2.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato n. 2 al presente Provvedimento.
3. Modalità per la trasmissione dei dati
3.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi (UNICO).
3.2 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio ttelematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo Provvedimento.
3.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità, coerenza e normalità economica, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente Provvedimento.
4. Asseverazione
4.1 I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
4.2 L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.
Motivazioni
Il presente Provvedimento approva i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, 29 dicembre 2014 e 22 dicembre 2015, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.
Gli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2015 tengono conto anche di quanto previsto dalle note tecniche e metodologiche approvate in allegato ai decreti ministeriali 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015.
I predetti modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 2 dicembre 2015.
È altresì prevista, per i contribuenti che nel periodo di imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività "90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie", ovvero quella di cui al codice attività "32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.", la compilazione, rispettivamente, del modello VK28U ovvero del modello WD33U, per la sola acquisizione di dati.
Inoltre, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016-2018 del Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze relative alla semplificazione degli adempimenti ed all’ulteriore sviluppo delle tecniche di analisi del rischio è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentazione:
- dei modelli INE - Indicatori di normalità economica;
- del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.
Entrambi tali adempimenti, originariamente previsti in base all’articolo 1, comma 19, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, si ritiene siano, con riferimento all’annualità di imposta 2015, non più necessari, in quanto la finalità di rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare potrà essere efficacemente perseguita con l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati, anche dichiarative, nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, il Provvedimento stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
I modelli che sono approvati con il presente Provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2016.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento e Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
Decreti del Ministro delle Finanze 18 febbraio1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000: Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 2001: Ampliamento delle categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;
Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;
Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, 29 dicembre 2014 e 22 dicembre 2015: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;
Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato 1
1. VG41U
2. VG57U
3. VG90U
4. VG91U
5. VG92U
6. VG93U
7. VG94U
8. VG95U
9. VG98U
10. VG99U
11. WG31U
12. WG33U
13. WG34U
14. WG36U
15. WG37U
16. WG38U
17. WG39U
18. WG40U
19. WG44U
20. WG46U
21. WG48U
22. WG50U
23. WG51U
24. WG52U
25. WG53U
26. WG54U
27. WG55U
28. WG58U
29. WG60U
30. WG61A
31. WG61B
32. WG61C
33. WG61D
34. WG61E
35. WG61F
36. WG61G
37. WG61H
38. WG67U
39. WG68U
40. WG69U
41. WG70U
42. WG72A
43. WG72B
44. WG73A
45. WG73B
46. WG75U
47. WG76U
48. WG77U
49. WG78U
50. WG79U
51. WG81U
52. WG82U
53. WG83U
54. WG85U
55. WG87U
56. WG88U
57. WG89U
58. WG96U
59. YG66U
60. YG74U
61. VM41U
62. VM47U
63. VM80U
64. VM81U
65. VM82U
66. VM83U
67. VM84U
68. VM85U
69. VM86U
70. VM87U
71. VM88U
72. WM01U
73. WM02U
74. WM03A
75. WM03B
76. WM03C
77. WM03D
78. WM04U
79. WM05U
80. WM06A
81. WM06B
82. WM07U
83. WM08U
84. WM09A
85. WM09B
86. WM10U
87. WM11U
88. WM12U
89. WM13U
90. WM15A
91. WM15B
92. WM16U
93. WM17U
94. WM18A
95. WM18B
96. WM19U
97. WM20U
98. WM21A
99. WM21B
100. WM21C
101. WM21D
102. WM21E
103. WM22A
104. WM22B
105. WM22C
106. WM23U
107. WM24U
108. WM25A
109. WM25B
110. WM27A
111. WM27B
112. WM28U
113. WM29U
114. WM30U
115. WM31U
116. WM32U
117. WM33U
118. WM34U
119. WM35U
120. WM36U
121. WM37U
122. WM39U
123. WM40A
124. WM40B
125. WM42U
126. WM43U
127. WM44U
128. WM46U
129. WM48U
130. VD39U
131. VD40U
132. VD41U
133. VD42U
134. VD43U
135. VD44U
136. VD45U
137. VD46U
138. VD49U
139. WD01U
140. WD02U
141. WD03U
142. WD04A
143. WD04B
144. WD05U
145. WD06U
146. WD07A
147. WD07B
148. WD08U
149. WD09A
150. WD09B
151. WD10U
152. WD11U
153. WD12U
154. WD13U
155. WD14U
156. WD15U
157. WD16U
159. WD18U
160. WD19U
161. WD20U
162. WD21U
163. WD22U
164. WD23U
165. WD24U
166. WD25U
167. WD26U
168. WD27U
169. WD28U
170. WD29U
171. WD30U
172. WD31U
173. WD32U
174. WD33U
175. WD34U
176. WD35U
177. WD36U
178. WD37U
179. WD38U
180. WD47U
181. VK26U
182. VK27U
183. VK28U
184. VK29U
185. VK30U
186. WK01U
187. WK02U
188. WK06U
189. WK08U
190. WK10U
191. WK16U
192. WK17U
193. WK19U
194. WK20U
195. WK22U
196. WK23U
197. WK24U
198. WK25U
199. WK56U
200. YK03U
201. YK04U
202. YK05U
203. YK18U
204. YK21U
Allegato 2
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al punto 1.1 del presente Provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l’intelligibilità dei modelli nel tempo.
È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente Provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente
Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del presente Provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l’esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo Provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l’indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.
Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza: minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza: minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.
La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
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Provvedimento pubblicato il 29 gennaio 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.