Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1493

Rimborso IRPEF trattenuta e versata all'Erario - Ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta sulla somma erogata a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa prevista dall'accordo collettivo

 

Ritenuto in fatto

 

C.A., S.O., S.P., S.L., in qualità di coeredi del proprio coniuge e padre S.G., propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 29/34/2009, depositata in data 13/05/2009, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio erariale ad un'istanza del de cuius S., già dirigente dell'ENEL, in pensione dal 1992, di rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata all'Erario, nell'anno 2000, tramite ritenute operate dall'Enel in qualità di sostituto d'imposta sulla somma erogatagli, a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa prevista dall'accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l'aliquota superiore al 12,50% - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso degli eredi del contribuente, stante la natura di tipo assicurativo del Fondo PIA, cui aveva aderito il contribuente.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che, per effetto di esercizio del diritto di opzione, vi era stata sostituzione dell'originario contratto, con prestazioni tipiche dei contratti di assicurazione sulla vita, con un "trattamento previdenziale integrativo", con caratteristiche diverse, cosicché era corretta l'applicazione da parte di ENEL delle aliquote previste per la tassazione separata dagli artt. 16 e 17 del TUIR.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Considerato in diritto

 

1. I ricorrenti prospettano due motivi di ricorso:

1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 16 e 17 comma 2 (vecchia numerazione) del TUIR, nonché 42, comma 4°, DPR 22/12/1986 n. 917, 6 L. 482/1985, 1, comma 5, D.L. 669/1996, convertito in legge con modifiche dalla L. 30/1997, dovendo ritenersi che, per le polizze costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 124/1993, l'aliquota del 12,50%, in luogo del sistema di tassazione previsto per il T.F.R., fosse applicabile, in considerazione del fatto che il rapporto assicurativo originario non era mai cessato e che anche il dirigente versava annualmente dei premi ed il rendimento percepito era anche relativo ai suddetti premi;

2) Con il secondo motivo, l'insufficiente motivazione su di un punto decisivo e controverso, ex art. 360 n. 5 c.p.c., avendo i giudici omesso di motivare sulle deduzioni del contribuente in ordine alle previsioni dell'accordo collettivo del 16/04/1986, ENEL/FNDAI, che richiamava nelle premesse l'art. 12 del C.C.N. 16/05/1985, valevole per i dirigenti industriali, al fine di valutare se effettivamente fosse intervenuta la conclusione di un nuovo contratto di natura previdenziale, che non avesse conservato le funzioni assicurative di quello previsto originariamente.

2. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono fondati nei termini di cui appresso.

La questione oggetto della presente controversia è stata affrontata e risolta alle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, nella quale si è affermato il seguente principio di diritto: "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma l, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma l, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)".

Secondo la Corte dunque, essendo stata operata dal legislatore "una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro", solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, (la c.d. riforma Dini), riservandone però l’applicazione "alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto", dove ritenersi che, per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate dipende strettamente "dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse", che, nel caso di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono composte "da una sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (ed in notevole minor misura dal lavoratore), e da un "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, cosicché possono essere tassate in modo analogo al trattamento di fine rapporto "esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale", mentre, alle somme corrispondenti al rendimento di polizza, si deve applicare la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 (ogni distinzione di trattamento essendo, peraltro, cessata alla data del 1 gennaio 2001, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, a decorrere dalla quale non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze, o meglio gli importi maturati successivamente a tale data, vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, T.U.I.R, art. 16, comma 1, lett. a).

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL o P.I.A. da epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato" (cfr., da ult., Cass. nn. 287 e 5376 del 2012; Cass. 3757 e 13302/2013; Cass. 14380 e 14381/2013).

3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è in linea con il predetto principio. In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50%.

4. Il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto, con la conseguente cessazione della sentenza impugnata nel senso indicato e con rinvio della causa, anche in punto spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Piemonte, perché accerti, in coerente applicazione con il principio enunciato, sulla base delle norme contrattuali applicabili, la natura e quantità del rendimento liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50%(sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi,ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma l, lett. a) e art. 17 del testo unico delle imposte dei redditi.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.