Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 13 gennaio 2016

Individuazione delle modalità e dei termini per la designazione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 81 del 2008, come modificato dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 151/2015

Art. 1

(Termini per le designazioni)

 

1. Entro cinque mesi dalla scadenza del mandato dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica l’avviso di tale scadenza sul proprio sito internet istituzionale, nell’apposita sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro.

2. Entro due mesi dalla pubblicazione di tale avviso, i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 manifestano l’interesse a partecipare alla procedura di ricostituzione dell’organismo consultivo tramite la designazione dei propri esperti o rappresentanti, effettivi e supplenti.

 

Art. 2

(Designazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)

 

1. I rappresentanti, effettivi e supplenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle forme indicate nell’avviso di cui all’articolo 1, comma 1, e nel termine di cui all’articolo 1, comma 2.

 

Art. 3

(Designazione degli esperti da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale)

 

1. Gli esperti, effettivi e supplenti, di cui all’articolo 6, comma 1, lettere h) ed i) del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nelle forme indicate nell’avviso di cui all’articolo 1, comma 1, e nel termine di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Qualora le designazioni di cui al comma 1 siano superiori al numero di esperti rispettivamente previsti all’articolo 6, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua una selezione, tenendo conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni designanti e della necessità di garantire il pluralismo, sulla base di una valutazione complessiva dei seguenti elementi:

a) consistenza numerica delle organizzazioni sindacali;

b) diffusione sul territorio nazionale;

c) partecipazione alla negoziazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plurime e collettive,

3. Le organizzazioni sindacali designanti possono, congiuntamente alle designazioni, far pervenire tutta la più ampia e aggiornata documentazione utile a dimostrare la sussistenza degli elementi indicati al comma 2, oppure far riferimento alla documentazione già in possesso della pubblica amministrazione.

 

Art. 4

(Individuazione degli esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale)

 

1. All’atto della costituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della nomina dei componenti della medesima, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, altresì, i tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1. Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è pubblicato l’avviso di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Fino alla data di insediamento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, costituita ai sensi del presente decreto, rimane in carica la Commissione costituita con decreto ministeriale del 4 luglio 2014.

3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.