Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1506

Tributi - Accertamento per Irpef ed addizionali - Accertamenti sintetici

 

Svolgimento del processo

 

Il contribuente M. F. propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della CTR del Veneto - sez. staccata di Verona, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento per Irpef ed addizionali, relativi agli anni dal 1998 al 2001, emessi sulla base di accertamenti sintetici effettuati ai sensi dell’art 38 comma 4 Dpr 600/73, nonché dei DD.MM. 10.9.92, 19.11.92 e 29.4.99.

La CTR, in particolare, ha contestato l’assunto del contribuente secondo cui le spese necessarie per mantenere il suo tenore di vita erano state sostenute dai familiari, rilevando che dalla relazione peritale depositata in atti risultava che dalle dichiarazioni presentate dai familiari negli anni per cui è causa i relativi redditi non erano idonee a giustificare il tenore di vita suddetto.

Infatti, a fronte di un reddito dell’intero nucleo familiare per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, di, rispettivamente 79.457,00 euro, 123.218,00 euro, 73.488,00 ed 89.639,00 euro, in forza degli indici di capacità contributiva esposti, i redditi sinteticamente accertati avrebbero dovuto essere, secondo quanto calcolato dal ctu, di 255.813, 72 per l’anno 1998, di 246.221,97 per l’anno 1999, di 254.991,25 per l’anno 2000 e di 279.168,31 per l’anno 2001.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Il contribuente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/92, 112 e 345 c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto:

"Nell’ambito del processo tributario non è possibile avanzare in sede di appello domande e rilievi diversi da quelli svolti in primo grado e contenuti nell’atto sostanziale oggetto di impugnazione da parte del contribuente, né il giudice può prendere in considerazione tali domande e rilievi in quanto inammissibili."

Il motivo è inammissibile per genericità.

Questo giudice di legittimità ha infatti più volte affermato che il quesito di diritto dev’essere formulato, ai sensi dell’art, 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis, in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica unitaria della questione, onde consentire alla Corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass. Ss.Uu. n.21672/2013), con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass n.7197/09) c si risolva nella generica richiesta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma (Cass. n.4044/09).

Il quesito deve al contrario investire la ratio deciderteli della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto (Cass. Ss Uu 28356/08).

Va dunque ribadita l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva, come nel caso di specie in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo senza un sintetico ma preciso riferimento alla fattispecie concreta all’esame della Corte (Cass.SsUu n.21672/2013).

Il motivo è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che non risulta riportato il contenuto dell’atto di costituzione dell’Agenzia nel giudizio di primo grado, né dell’atto di impugnazione avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente.

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", infatti, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, cosicché, laddove sia stata denunciata, come nel caso di specie, la falsa applicazione del principio "tantum devolutum quantum appellatimì', è necessario, in ottemperanza del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell'iter processuale (Cass. 23420/2011), che nel ricorso stesso siano riportati i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata ritualmente dedotta in giudizio e quelli della costituzione in giudizio della controparte e del ricorso d’appello dal cui raffronto risulti la novità delle censure e conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 4 dpr 600/73 ed art. 3 Dm 10.9.1992 ex art. 360 n.3) c.p.c. nonché l’omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 n.5) c.p.c., con il seguente quesito:

"Per gli effetti dell’art. 38 comma 4 Dpr 600/73 e dell’art. 3 comma 2 DM 10.9.92 la verifica del presupposto accertativo non può trascurare i redditi del nucleo familiare cui il contribuente appartiene , al fine di verificare la possibilità che le spese per l’acquisto e mantenimento dei beni oggetto di contestazione siano sostenute da un soggetto diverso dal contribuente considerato."

Anche questo motivo è inammissibile per genericità del quesito di diritto.

Il motivo, inoltre, non coglie la ratio della sentenza impugnata che ha invero specificamente considerato e valutato, tramite consulenza contabile, i redditi del nucleo familiare del contribuente. Con il terzo motivo si denunzia l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso ai sensi dell’art. 360 n.5) c.p.c. avuto riguardo alla idoneità dell’accertamento peritale in atti.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis ultima parte c.p.c. applicabile ratione temporis.

Esso risulta infatti privo di un apposito momento sintesi, vale a dire un’indicazione riassuntiva e sintetica che circoscriva puntualmente i limiti della questione e costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, consentendo alla Corte di valutare immediatamente, mediante la sola lettura del quesito, l’ammissibilità del ricorso (Cass. Ss.Uu. n. 12339/2010).

Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c., con il seguente quesito di diritto:

"La specificità dei motivi di impugnazione per la individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata impone all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, cosi da incrinarne il fondamento logico-giuridico; in mancanza il motivo di impugnazione dev’essere dichiarato inammissibile."

Anche questo motivo è inammissibile per genericità del quesito.

II quesito di diritto infatti non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compiuto, dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo. (Cass. n.3530/2012).

H ricorso va dunque respinto ed il contribuente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso.

Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 7.000,00 € per compensi oltre a spese prenotate a debito.