Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1505

Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - Accertamento - Indebitamente usufruito delle agevolazioni

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Albenga, con avviso di liquidazione d'imposta notificato in data 11/7/2006, accertava che i contribuenti A.V. e C.A. avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986 in quanto non avevano trasferito la propria residenza nel comune in cui si trovava l'immobile (Calice Ligure) acquistato e, pertanto, procedeva alla revoca delle agevolazioni illegittimamente godute applicando interessi e sanzioni.

Avverso l'avviso di recupero d'imposta i contribuenti proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona che lo accoglieva con sentenza appellata dalla Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

I giudici di secondo grado respingevano l'appello proposto ritenendo che la revoca delle agevolazioni non fosse legittima.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con un motivo e i contribuenti hanno resistito con controricorso e memoria.

 

Motivi della decisione

 

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 4 cpc in quanto la CTR non ha motivato in ordine al rigetto dell'appello limitandosi a confermare la sentenza di primo grado senza esaminare i motivi con generico rinvio alla motivazione della CTP.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Secondo risalente e consolidato insegnamento di questa Corte, ( vedi da ultimo sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015) "La sentenza motivata "per relationem", mediante mera adesione acritica all'atto d'impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione solo apparente.

Nella fattispecie il giudice di appello non ha minimamente spiegato le ragioni della propria decisione limitandosi a dichiarare condivisibile l'iter logico seguito dai primi giudici senza alcuna adeguata motivazione non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì nemmeno di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti. In altri termini se è vero che non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, nella fattispecie manca invero una qualsiasi motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione ed il giudice non ha dato conto in alcun modo dell'esame dei fatti e delle argomentazioni prospettate.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e disposto il rinvio alla CTR in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per le spese.