Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 dicembre 2015

Ulteriori semplificazioni alle modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2007-2013, disposte dal decreto 10 marzo 2015

 

Art. 1

Termine per l'ultimazione dei programmi/progetti agevolati nella forma del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile

 

1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi o dei progetti per i quali è stata concessa un'agevolazione, nella forma del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile, nell'ambito degli interventi individuati all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, che non risultino essere stati ultimati entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto, il termine di ultimazione può essere prorogato al 30 settembre 2016, a condizione che le spese successive al 31 dicembre 2015 siano sostenute esclusivamente con risorse proprie delle imprese beneficiarie.

2. Per i programmi di cui al comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dalle misure agevolative di riferimento, l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato unicamente sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015.

 

Art. 2

Termine per l'ultimazione dei programmi/progetti agevolati nella forma del finanziamento agevolato

 

1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi o dei progetti per i quali è stata concessa un'agevolazione, nella forma del solo finanziamento agevolato ovvero del finanziamento agevolato e del contributo, nell'ambito degli interventi individuati all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, che non risultino essere stati ultimati entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto, il termine di ultimazione può essere prorogato al 30 settembre 2016, previa rideterminazione delle agevolazioni sulla base di quanto stabilito al comma 2.

2. Per i programmi di cui al comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dalle misure agevolative di riferimento, l'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse nella forma del contributo, qualora presente, è rideterminato esclusivamente sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015. Per le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2015 e, comunque, non oltre il termine di cui al comma 1, è, invece, riconosciuta la sola quota di finanziamento agevolato nel limite di quanto assegnato nel provvedimento di concessione.

 

Art. 3

Disposizioni comuni e modalità di presentazione della richiesta di proroga

 

1. Per termine di ultimazione si intende la data dell'ultimo pagamento effettuato sul programma o progetto agevolato, giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

2. Per spese sostenute si intendono quelle giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento delle previste attività di verifica.

3. Ai fini della proroga di cui agli articoli 1 e 2, le imprese beneficiarie presentano un'apposita richiesta entro il 31 marzo 2016, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato al presente decreto, in cui dichiarano lo stato di avanzamento del programma al 31 dicembre 2015, rinunciano espressamente, per le spese sostenute oltre tale termine, alla concessione del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile, qualora previste dallo specifico intervento agevolativo, e richiedono la conseguente rideterminazione delle agevolazioni.

4. La richiesta di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa, è trasmessa congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.div04@pec.mise.gov.it, e al soggetto gestore dello specifico intervento agevolativo. Tale richiesta si intende accettata laddove non sia oggetto di espresso diniego nei trenta giorni solari successivi alla data di ricezione.

5. Le imprese hanno l'obbligo di trasmettere la documentazione finale di spesa e la relativa richiesta di erogazione a saldo, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina dei diversi interventi agevolativi interessati dal presente decreto, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei programmi o dei progetti e comunque non oltre il 31 ottobre 2016.

 

Allegato

Ulteriori semplificazioni procedurali relative alle modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013, di competenza del Ministero dello sviluppo economico

 

RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30 SETTEMBRE 2016

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 gennaio 2016, n. 22.