Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 gennaio 2016, n. 1587

Incentivo all'esodo - Ritenute Irpef effettuate dal datore di lavoro - Rimborso

 

Svolgimento del processo

 

La controversia promossa da A.F. contro l'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l'impugnativa del diniego di rimborso delle ritenute irpef effettuate dal datore di lavoro in sede di definizione anticipate del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all'esodo. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Genova n. 245/20/11 che ne aveva respinto il ricorso.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto il contribuente.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'udienza del 13/1/2016 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alla parte costituita.

 

Motivi della decisione

 

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del dpr 602/73, in relazione all'art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014), secondo cui il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling", dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. Nessun rilievo va conferito alla circostanza che la ritenuta sia stata effettuata sulla ritenuta d'acconto, non venendo in considerazione le ipotesi eccettuative nelle quali la giurisprudenza ha ritenuto che si debba fare riferimento alla data del versamento del saldo (v. Cass. 4166/2014).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dall'Arata avverso il diniego di rimborso delle ritenute irpef effettuate dal datore di lavoro in sede di definizione anticipate del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all'esodo.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dall’A. avverso il diniego di rimborso delle ritenute irpef effettuate dal datore di lavoro in sede di definizione anticipate dal rapporto di lavoro a titolo di incentivo all’esodo, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.