Prassi - COVIP - Circolare 27 gennaio 2016, n. 491

Soppressione Fondo Gas e previdenza complementare

 

Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti e indicazioni operative in merito alle norme, introdotte dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 in sede di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, che nel disporre la soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del Gas (c.d. "Fondo Gas") hanno previsto la possibilità di devolvere a previdenza complementare le contribuzioni ivi disciplinate.

E’ stata infatti riscontrata l’esigenza di uniformare le modalità di attuazione di tali novità da parte dei fondi pensione interessati, che in sede di recepimento delle stesse nei propri ordinamenti hanno posto in evidenza alcune prime problematiche interpretative.

L’art. 7, comma 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 ha infatti soppresso, con effetto dal 1° dicembre 2015, il Fondo Gas, un Fondo obbligatorio ed integrativo dell’Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti istituito con la legge n.1084 del 1971. Contestualmente è stata istituita presso l’INPS una gestione ad esaurimento che è subentrata nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas, alla quale compete provvedere al pagamento dei trattamenti pensionistici già in essere a tale data.

I successivi commi da 9-undecies a 9-terdecies hanno dettato disposizioni particolari a favore degli iscritti in servizio, o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas. Con riferimento a questi soggetti è previsto l’obbligo a carico dei datori di lavoro di effettuare un accantonamento pari all’1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo per l'anno 2014.

In base alla citata normativa, le somme di cui sopra potranno essere lasciate presso il datore di lavoro ovvero destinate a previdenza complementare. La scelta in ordine alla destinazione di tali contributi è rimessa al lavoratore.

Risulta in ogni caso favorita la destinazione a previdenza complementare, potendo dette somme affluire a un fondo pensione sia attraverso l’adesione espressa, sia attraverso l’adesione tacita, che interviene decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (avvenuta il 15 agosto 2015).

Come precisato nel comma 9-duodecies, lettera a), i flussi contributivi in parola possono essere destinati "al fondo di previdenza complementare dì riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto".

Alla luce dell’attuale assetto della contrattazione collettiva istitutiva di forme pensionistiche complementari, si esprime l’avviso che le adesioni espresse possano essere rivolte, oltre che ai fondi negoziali di riferimento del settore operanti su base nazionale, anche alle diverse forme pensionistiche, ad esempio di tipo territoriale o aziendale, alle quali gli stessi lavoratori possono aderire su base contrattuale collettiva in forza del rapporto di lavoro in essere.

Quanto alle adesioni tacite, si osserva che la norma non fa espresso rinvio al meccanismo contemplato dall’art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252 del 2005 per il TFR al fine dell’individuazione in modo univoco del fondo di destinazione. Risulterebbe pertanto impropria un’applicazione analogica delle relative regole anche al contributo in parola. Tuttavia, tenuto conto del dettato normativo, si ritiene che le somme in questione conferite tacitamente vadano indirizzate ai fondi negoziali di riferimento del settore operanti su base nazionale, a meno che non vi sia un accordo collettivo aziendale che disponga diversamente.

Circa i comparti ai quali, poi, indirizzare i contributi acquisiti con modalità tacite, si ritiene che nei fondi di settore spetti alle Fonti istitutive, ovvero all’Assemblea del Fondo in seduta straordinaria, disporre in ordine alla destinazione dei suddetti flussi nei comparti in cui il fondo è articolato; la relativa modifica statutaria sarà soggetta ad approvazione da parte della Commissione. Negli altri casi, laddove, cioè, vi sia un accordo collettivo aziendale che destini dette contribuzioni ad un fondo diverso da quello di settore, dovrà essere individuato nell’accordo stesso il comparto cui attribuire le adesioni tacite effettuate ai sensi della normativa in oggetto; in questo caso sarà sufficiente che le fonti contrattuali ( statuti o regolamenti dei fondi interessati) riportino la seguente dicitura: "I contributi derivanti dal conferimento tacito dell'importo di cui all’art. 7, comma 9- undecies saranno destinati al comparto individuato dall’accordo aziendale che ha disposto detto conferimento al Fondo.

L’importo come sopra determinato sarà versato dai datori di lavoro ai fondi pensione in 240 quote mensili di uguale misura, da accreditarsi nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un’unica soluzione.

E’ inoltre previsto che al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall’inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo pensione o accantonati presso le aziende saranno maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfettario di interessi e rivalutazioni. Nel caso invece di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall’inizio della rateizzazione, l’importo residuo è rivalutato nella misura del 30 per cento.

Date le particolarità che caratterizzano detti contributi si ritiene opportuno che essi trovino separata evidenza nell’ambito della comunicazione periodica, ancorché affluiscano sulla medesima posizione individuale dell’iscritto.

Ai sensi, poi, del comma 9-undecies, la data di iscrizione del lavoratore al Fondo Gas dovrà essere considerata utile ai fini della determinazione "dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".

Considerata la ratio della norma, si ritiene che detta anzianità debba valere ai fini dell’erogazione di tutte le prestazioni di previdenza complementare contemplate dal d.lgs. n. 252 del 2005 e non già per l’erogazione delle sole rendite pensionistiche. Detta anzianità è inoltre da riconoscersi idonea a determinare l’acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto" con tutti gli effetti a ciò connessi.

Infine, si fa presente che i fondi pensione che risulteranno destinatari di tali accantonamenti dovranno conseguentemente adeguare le proprie nonne statutarie o regolamentari. Trattandosi di modifiche dipendenti da disposizioni normative sopravvenute, le stesse saranno soggette unicamente a comunicazione alla COVIP, in conformità a quanto previsto dal Regolamento sulle procedure di cui alla Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 e successive modifiche ed integrazioni.