Legislazione - MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 30 novembre 2015, n. 223

Regolamento recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura

 

Art. 1

Oggetto del regolamento

 

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 3 e 5, nonché l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.

 

Art. 2

Modificazioni all'articolo 3 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

 

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) la collaborazione continuativa con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini dell'attività di prevenzione e/o contrasto al racket e all'usura;

b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell'ultimo biennio;

c) l'attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.».

 

Art. 3

Modificazioni all'articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

 

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'articolo 3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attività di prevenzione.».

 

Art. 4

Modificazioni all'allegato 1 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

 

1. All'articolo 1, comma 1, dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «articolo 416-bis» sono inserite le parole «(associazione di tipo mafioso), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso),»;

b) alla lettera b), dopo le parole «320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)», sono inserite le parole «346-bis (traffico di influenze illecite),».

 

Art. 5

Clausola finanziaria

 

1. L'applicazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 gennaio 2016, n. 22.