Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 28 gennaio 2016, n. 6/E

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore degli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 1, comma 656, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

L’articolo 1, comma 656 delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) riconosce un credito d’imposta per il recupero della maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, a seguito dell’aumento della tassazione degli utili e dividendi percepiti dagli enti non commerciali, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655 del citato articolo 1.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola, è istituito il seguente codice tributo:

"6861" denominato "Credito d’imposta a favore degli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 1, comma 656, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".