Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 gennaio 2016, n. 1391

Tributi - ICI - Porzione immobiliare asservita all’immobile principale - Classamento autonomo con destinazione parzialmente edificabile - Natura pertinenziale - Sussiste

 

In fatto e in diritto

 

C. A. impugnava con separati ricorsi gli avvisi di accertamento relativi ad ICI per gli anni 2006/2008 concernenti l’omessa denuncia relativa ad un’area sita in Albanella. Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, li rigettava con sentenza confermata dalla CTR Campania n. 706/04/13, depositata il 4.12.2013. Secondo il giudice di appello la contribuente era stata comunque in grado di difendersi risultando peraltro le delibere comunali affissa all’albo comunale. Aggiungeva che la natura pertinenziale della particella 347 all’immobile adibito a villa del contribuente era esclusa, essendo soltanto limitrofa ad altre destinate invece ad ornamento e parte integrante dell’abitazione principale, essendo peraltro classata in lotto autonomo e distinto dalle altre particelle e con destinazione parzialmente edificabile.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e successiva memoria. Nessuna difesa scritta ha depositato il comune di Albanella.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000, 42 DPR n. 600/73, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 504/1992, anche in violazione dell’art. 112 c.p.c.. La CTR non aveva considerato che gli avvisi erano privi di indicazioni in ordine al numero degli immobili, al tipo, categoria, detrazione, ubicazione e percentuale di possesso, mancando altresì della rendita valutata, della partita di sezione, del foglio, del mappale sulla base dei quali era stato determinato l’importo.

Tale censura è inammissibile e comunque infondata nel merito.

Ed invero, la censura fondata sulla violazione dell’obbligo di motivazione ascrivibile all'Ufficio avrebbe imposto, ai fini della sua ammissibilità, la riproduzione del contenuto dell’atto al fine di verificare la fondatezza di quanto prospettato dalla ricorrente-cfr. Cass. n. 2928/2015; Cass, n. 22003/2014; Cass. n. 9536/2013-, non risultando sufficiente il richiamo a singole parti dell’accertamento operato dalla ricorrente in ricorso, che non consente di valutare compiutamente il contenuto dell’atto.

Peraltro, la CTR ha escluso ogni lesione del diritto di difesa in danno della contribuente ritenendo che la stessa era stata "...comunque in grado di difendersi e sostenere adeguatamente le proprie ragioni, risultando fra l’altro le delibere comunali conoscibili perché pubblicate all’Albo comunale".

Ora, a fronte di tale affermazione, non è dato ravvisarsi alcuna violazione di legge rispetto al quadro normativo evocato dalla parte ricorrente. Ed invero, questa Corte ha chiarito che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, va interpretato in conformità alla "ratio" perseguita dal legislatore, consistente nel porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva per consentirgli il pieno esercizio delle sue facoltà difensive-cfr. Cass. n. 8504/2010-.

Si è poi avuto modo di chiarire che sono esclusi dall'obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione - cfr. Cass. n. 13105/2012 - con riferimento alle delibere comunali determinative del valore degli immobili ai fini ICI; Cass.n.9601/2012 - Analogamente, questa Corte ha escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI quello determinativo della rendita catastale, trattandosi di un mero presupposto di fatto, bisognevole di dimostrazione in giudizio solo in caso di avversa contestazione - cfr. Cass. n. 25371/2008-,

Orbene, se è vero che l’obbligo di motivazione e allegazione imposto dall’art. 7 l. n. 212/2000 si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza - cfr., fra le altre, Cass. n. 15327/2014 - nessuna violazione può riscontrarsi rispetto alla mancata indicazione di presupposti di fatto nemmeno oggetto di contestazione nel corso del giudizio, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente anche in memoria.

Il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa pronunzia è infondato. La CTR ha affrontato la questione relativa al difetto di motivazione degli avvisi.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 817 c.c.

La censura è fondata nei termini di seguito chiariti.

La CTR ha escluso la natura pertinenziale della particella 347, rilevando che la stessa risultava classata in lotto autonomo con destinazione parzialmente edificabile. Così facendo il giudice di appello non si è conformato ai principi, espressi da questa Corte, secondo i quali il trattamento fiscale delle porzioni immobiliari asservite ad immobile principale rende irrilevante il regime di edificabilità che lo strumento edificatorio può attribuire - Cass. n. 19735/2003; Cass. 6501/2005; Cass.n. 19638/2009; Cass. n. 14809/2010-, in ogni caso occorrendo che la natura pertinenziale vada ancorata alla verifica in concreto dei presupposti oggettivo e soggettivo posti dalla disciplina codicistica- cfr. Cass.6501/2005-.

Sulla base di tali considerazioni e in accoglimento del terzo motivo, rigettati il primo e il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Can mania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.