Prassi - INPS - Messaggio 25 gennaio 2016, n. 297

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato

 

In attuazione dell’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in merito alle "Esenzioni dalla reperibilità" per i lavoratore dipendenti del settore privato, è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute dell’11 gennaio 2016 denominato "Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale" (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016).

Nel decreto è prevista l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui la motivazione dell’assenza per malattia sia riconducibile a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;

- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Ai fini dell’attuazione della norma e nelle more delle necessarie implementazioni procedurali che consentiranno di gestire l’esonero suindicato in via automatizzata, di cui si darà tempestiva informazione con successivi messaggi, si forniscono di seguito le prime indicazioni operative di carattere amministrativo e sanitario per gli operatori delle Strutture territoriali.

Nell’ambito delle attività svolte dall’operatore del CML, prima di ogni eventuale assegnazione di Visite Mediche di Controllo Domiciliare, è necessario che il listino di SAViO sia verificato con gli attestati di malattia dei lavoratori interessati, presenti sul portale dell’Istituto, al fine di accertare l’eventuale valorizzazione del previsto campo dove il medico certifica le fattispecie previste dalla normativa suindicata.

Tale campo non risulta, infatti, attualmente presente nella visualizzazione della procedura in uso (EAP). Conseguentemente non dovranno essere disposte visite di controllo nei casi suindicati.

Si raccomanda, pertanto, di effettuare la compiuta sistematica disamina dei certificati medici pervenuti al fine di poter apporre il codice "E" in maniera puntuale nel rispetto delle disposizioni normative di cui sopra.

E’ di tutta evidenza che qualora la visita medica domiciliare venga effettuata a fronte di fattispecie che avrebbero invece previsto un esonero, l’esito della visita stessa non potrà essere considerato né ai fini di un’eventuale idoneità né con riferimento a sanzioni per possibile assenza a visita che andrà giustificata sanitariamente, d’ufficio, dal medico della U.O.C./U.O.S.T.

 

Allegato

Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali dell’11 gennaio 2016