Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 gennaio 2016, n. 1164

Tributi - IRAP - Medico di base - Autonoma organizzazione giustificata semplicemente dall'importo del reddito conseguito e dalle spese per beni strumentali - Non sussiste

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in unico motivo, avverso sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che, a conferma della decisione di primo grado, ha affermato l'illegittimità della cartella di pagamento emessa dall'Agenzia, per IRAP relativa all'annualità 2003, nei confronti di ...., medico di base.

Il contribuente non è costituito.

 

Motivi della decisione

 

La decisione di appello è fondata sul rilievo che, dalla documentazione acquisita, emerge che, nelle annualità in contestazione, il contribuente ha svolto la propria attività in assenza della benché minima "autonoma organizzazione", costituente presupposto per l'assoggettamento ad IRAP.

Tale essendo la motivazione della sentenza impugnata, l'Agenzia delle entrate deduce vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. rilevando che, dalla documentazione acquisita, emergeva che il contribuente, a fronte di un reddito di oltre € 76.500,00 aveva sostenuto spese per beni strumentali di 6 5.436,00.

Il ricorso, ancor prima che infondato (attesa l'obiettiva esiguità del riscontrato importo per spese strumentali), è inammissibile.

Invero, con l'indicato motivo di ricorso, l'Agenzia, apparentemente prospettando un vizio di motivazione, rimette, in realtà, in discussione l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di cui al presente giudizio di legittimità, posto che, in questo ambito, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto del ricorso.

Stante l'assenza d'attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.