Prassi - INPGI - Circolare 22 gennaio 2016, n. 1

A) Minimi retributivi e contributivi per l'anno 2016; B) Certificazione Unica 2016 (Redditi 2015); C) Aggiornamenti DASM

 

A) Minimi retributivi e contributivi per il 2016.

 

- Minimali di retribuzione e contribuzione per l’anno 2016.

L’ISTAT, con comunicato del 15/01/2016, ha determinato l’indice di variazione annuale dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) nella misura di - 0,1%.

Trattandosi di una, seppur minima, flessione negativa, in attesa di ulteriori approfondimenti, non si procede alla rivalutazione dei minimali e massimali retributivi, che - fatta eccezione per la retribuzione annua utile per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/1992 - restano, quindi, provvisoriamente confermati nella misura vigente per l’anno 2015.

Al riguardo, si rimanda agli importi indicati nella Circolare INPGI n. 1 del 20 gennaio 2015.

 

- Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/1992.

Si comunica che, relativamente all’anno 2016, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992, è pari a Euro 45.896,00 (importo pari alla 1A fascia di retribuzione pensionabile - art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.825,00.

Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

 

- Aliquote Contributive.

Fatta eccezione per l’aumento dell’1% dell’aliquota IVS posta a carico del datore di lavoro di cui alla Circolare INPGI n. 9 del 22/12/2015, per l’anno 2016 sono, al momento, confermate le aliquote contributive vigenti nell’anno precedente, sia per la Gestione previdenziale sostitutiva dell’AGO che per la Gestione previdenziale separata di cui al Dlgs 103/96.

 

B) Certificazione Unica 2016

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha approvato la Certificazione Unica "CU 2016" dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all’anno 2015.

A partire dai redditi riferiti al 2015 (CU 2016) è richiesta anche l’indicazione dei dati contributivi riferiti all’INPGI. Infatti, nei "DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI" è stata inserita una nuova "SEZIONE 4" riferita agli "ALTRI ENTI", nei quali rientra anche l’INPGI.

Pertanto, ai fini dell’esposizione dei dati previdenziali riferiti all’INPGI, i sostituti d’imposta dovranno indicare:

 

- Per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato:

Nel punto 49 - Codice fiscale - indicare 02430700589

Nel punto 50 - Denominazione Ente previdenziale - indicare INPGI

Nel punto 51 - Codice Ente previdenziale - indicare il codice 6

Nel punto 52 - Codice Azienda - indicare la matricola dell’Azienda attribuita dall’INPGI costituita da 4 caratteri alfanumerici

Nel punto 53 - Categoria - indicare il codice M

Nel punto 54 - Imponibile previdenziale - indicare l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a mensilità, la redazionale ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

L’indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell’elemento "preavviso" del DASM.

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (denuncia DASM arretrati).

Nel punto 55 - Contributi dovuti - non valorizzare

Nel punto 56 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti - va indicato l’importo dei contributi obbligatori trattenuti al giornalista dipendente. In tale punto non devono essere indicate, anche se obbligatorie, le contribuzioni dovute ad enti diversi dall’INPGI.

Nel punto 57 - Contributi versati - indicare il totale dei contributi indicati nel precedente punto 56 effettivamente versati dal sostituto d’imposta all’INPGI.

Nel punto 58 - Altri contributi - non valorizzare

Nel punto 59 - Importo altri contributi - non valorizzare.

Si ricorda che la compilazione dei predetti punti della sezione 4, riferiti alle contribuzioni INPGI, non comporta il venir meno dell’obbligo di compilazione della sezione 1 riferita ai dati INPS, presso il quale i giornalisti dipendenti iscritti all’INPGI sono assicurati per la tutela della maternità e la sezione 3 riferita ai dati della ex gestione INPDAP, presso la quale i giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione iscritti all’INPGI sono assicurati ai fini del TFR/TFS (ex gestioni ENPAS ed INADEL) e del Fondo credito (Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali).

 

- Per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro parasubordinato (co.co.co e/o co.co.pro)

Nel punto 49 - Codice fiscale - indicare 02430700589

Nel punto 50 - Denominazione Ente previdenziale - indicare INPGI

Nel punto 51 - Codice Ente previdenziale - indicare il codice 6

Nel punto 52 - Codice Azienda - indicare la matricola dell’Azienda attribuita dall’INPGI costituita da 4 caratteri alfanumerici

Nel punto 53 - Categoria - indicare il codice N

Nel punto 54 - Imponibile previdenziale - indicare il totale dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, c.18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, pari per l’anno 2015 ad euro 100.324,00. Si ricorda che si devono considerare erogate nel 2015 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2016 ma relative all’anno 2015 art. 51, co.1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986).

Nel punto 55 - Contributi dovuti - indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione separata dell’INPGI in base alle aliquote vigenti nel 2015

Nel punto 56 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti - indicare il totale dei contributi trattenuti al giornalista collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).

Nel punto 57 - Contributi versati - indicare il totale dei contributi indicati nel precedente punto 56 effettivamente versati dal sostituto d’imposta alla Gestione separata INPGI.

Nel punto 58 - Altri contributi - non valorizzare

Nel punto 59 - Importo altri contributi - non valorizzare.

 

C) Aggiornamenti procedura DASM.

 

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2016, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti - versione 5.2.8 - saranno disponibili nella sezione "notizie per le aziende" del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 5 febbraio 2016.