Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 gennaio 2016, n. 1165

Tributi - IRAP - Professionista - Omesso versamento d’imposta risultante dalla dichiarazione - Cartella di pagamento in seguito al controllo automatico - Errore nella dichiarazione - Annullamento della cartella - Correzione della dichiarazione in sede contenziosa - Sussiste

 

Svolgimento del processo

 

G.F., medico dermatologo, propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in riforma della decisione di primo grado, ha affermato la legittimità della cartella di pagamento nei suoi confronti emessa dall'Agenzia, per Irap relativa all'annualità 2001.

L'Agenzia resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

La decisione di appello è essenzialmente fondata sul rilievo che l'assoggettamento ad Irap del contribuente scaturisce ineludibilmente dalla circostanza che la cartella opposta riproduce i contenuti della dichiarazione dello stesso contribuente, che, individuatosi debitore dell'imposta, non ha, poi, provveduto ad eseguire il correlativo pagamento.

Tale essendo la motivazione della sentenza impugnata, il contribuente articola censure di violazione di legge, in relazione alla previsione degli artt. 2, comma 1 primo periodo, e 3, comma 1 lett. c, d.lgs. 446/1997 e dell'art. 49, comma 1, d.p.r. 917/1986, nonché di vizio motivazionale, lamentando, in particolare, che i giudici di appello abbiano ritenuto legittima la cartella "per il solo fatto che il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale emessa a seguito del controllo automatico della sua stessa dichiarazione non seguita dal versamento del relativi tributi".

Per il profilo considerato, il ricorso è fondato.

Deve, invero, rilevarsi che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 22443/15, 21740/15, 14932/11) la dichiarazione fiscale affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge é emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza (posto che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8 bis, d.p.r. 322/1998 è circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 241/1997, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone l'accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa va rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.