Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 gennaio 2016, n. 1062

Rapporto di lavoro - Portiere di notte - Orario di lavoro - Licenziamento - Lettera consegnata a mano - Sussistenza dell'obbligo di ‘repechage’

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, B.M. conveniva in giudizio la s.r.l. Centro Alberghiero D.P.", esponendo di essere stato assunto in data 2.5.2000 e di aver lavorato sino 15.10.2000 quale portiere di notte osservando un orario di lavoro dalle 21 alle 9; che in data 20.9.2000 aveva ricevuto lettera di licenziamento, senza l'uso tuttavia di lettera raccomandata così come previsto dal c.c.n.l. applicabile ("turismo ed alberghi").

Chiedeva dichiararsi la nullità del recesso, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno. Resisteva la società.

Il Tribunale con sentenza del 22.11.2010 rigettava la domanda, ritenendo sufficiente la comunicazione del licenziamento attraverso lettera consegnata a mani del lavoratore e da questi sottoscritta per ricezione.

Proponeva appello il B., dolendosi che il c.c.n.l. di categoria (art 137) prevedeva per il licenziamento unicamente la spedizione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Contestava poi la violazione degli artt. 24 e 4 L. n. 223\1991, essendo stato il suo licenziamento disposto insieme a quello della totalità dei dipendenti alla fine della stagione estiva, in difetto del requisito della stagionalità dell'attività lavorativa.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 20 giugno 2013, rigettava l'appello compensando le spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il B., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 4 L. n. 223\1991 e dell'art. 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); degli artt. 132 n. 4 e 156 c.p.c. oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), oltre a difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove.

Lamenta che la sentenza impugnata non tenne conto del principio secondo cui la risoluzione, da parte di aziende con almeno 16 dipendenti, di almeno cinque rapporti di lavoro (nella specie 17) nell'arco di 120 giorni comporta la presunzione legale di un licenziamento collettivo disciplinato dalla procedura di cui alla L. n. 223\91. Lamenta inoltre che se è pur vero che tale disposizione (art. 24, comma 1, L. n. 223\1991) non si applica nei casi di attività stagionali (art. 24, comma 4), la Corte di merito, basandosi erroneamente sulle testimonianze raccolte in primo grado, aveva ritenuto nella specie sussistere la stagionalità dell'attività alberghiera, esclusa dal costante orientamento di legittimità (Cass. n. 4274\2003, n. 15290\2000).

Contesta la valutazione delle prove testimoniali da parte della sentenza impugnata; la insufficiente valutazione della circostanza che il licenziamento fu intimato il 14.10.2000, mentre la presunta cessazione dell’attività stagionale era collocabile alla fine di ottobre; ed ancora della circostanza che dal mese di novembre a marzo venivano svolti lavori di manutenzione della struttura; che la società era in possesso di licenza di esercizio alberghiero per tutto l'anno e che nel marzo 2001 venne assunta una guardia notturna.

Il motivo è inammissibile in quanto, nel regime di cui al novellato n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., impinge nel fatto e nella diversa lettura delle deposizioni testimoniali (peraltro neppure riportate in ricorso, in contrasto col principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cfr. (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).

Deve in ogni caso rimarcarsi che se l'attività alberghiera non può essere considerata in generale stagionale ai fini della sottrazione di essa alla procedura di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, in quanto, pur potendo stipulare, ai sensi della legge n. 230 del 1962, e del d.P.R. n. 1525 del 1963, contratti di lavoro a tempo determinato, e pur potendo, in relazione alla località in cui sorge, svolgere un'attività caratterizzata da ritmi stagionali, non ha, per propria natura, carattere di precarietà e saltuarietà, sono salve eventuali particolarità in concreto atte a conferire alla stessa tale natura (Cass. n. 15290\2000). Deve poi considerarsi che il diverso trattamento previsto per la cessazione dell'appalto delle imprese che gestiscono altri servizi rispetto a quelle escluse dalla procedura di legge dall'art. 24, comma 4, L. n. 223\91, non induce a dubitare della conformità della norma all'art. 3 della Costituzione, atteso che le ipotesi di esclusione dalla procedura sui licenziamenti collettivi elencate dalla disposizione in argomento sono individuate dal legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, alla luce di criteri di ragionevolezza che tengono conto delle peculiarità nelle diverse situazioni considerate (Cass. 22.4.2002 n. 5828).

Nella specie la Corte di merito ha adeguatamente motivato, sulla scorta delle testimonianze raccolte, la natura stagionale svolta dall'azienda controricorrente, sicché la censura inerente il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto deve ritenersi inammissibile alla luce del novellato n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., applicabile nella specie, avendo le sezioni unite di questa Corte chiarito che esso introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori non integra invece di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez.un. 7.4.14 nn. 8053\4, Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Nella specie il fatto storico è stato esaminato dal giudice di appello e risolto, sulla scorta delle deposizioni testimoniali raccolte, in senso contrario a quanto dedotto dall'attuale ricorrente.

2. - Con il secondo motivo questi denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 604\1966 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4, 156 e 116 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi della controversia, in particolare per aver ritenuto sussistente e legittimo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), oltre a difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove.

Lamenta che la sentenza impugnata erroneamente ritenne, esclusa l'applicabilità della disciplina di cui alla L. n. 223\1991, sussistere un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, senza adeguatamente valutare la sussistenza dell'obbligo di ‘repechage’; che le mansioni del ricorrente erano di guardiano, figura professionale per cui risultava essere intervenuta nuova assunzione di altro personale.

Il motivo è infondato.

Ed invero, mentre la violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 223\1991 risulta esclusa dall'accertato carattere stagionale dell'attività e dalla cessazione di fatto dell'attività aziendale, con conseguente inapplicabilità della disciplina legale invocata, per il resto la censura risulta inammissibile per riguardare nella sostanza accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, solo genericamente censurati dal ricorrente (quanto all'obbligo di ‘repechage’ in particolare). Deve peraltro rammentarsi che l'assunzione di un guardiano, pacificamente avvenuta dopo circa cinque mesi dal licenziamento in questione, per un verso non è idonea ad escludere la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, trattandosi di mansioni ben diverse da quelle di portiere di notte svolte dal B., come da quest'ultimo esposto, pag. 1 ricorso (cfr. Cass. n. 18416\13), per altro verso conferma la cessazione dell'attività (e dunque la soppressione del posto di lavoro) nel periodo dall'ottobre in poi, essendo peraltro rimasta incontestata la deduzione della società controricorrente, secondo cui il B. non diede la sua disponibilità per il lavoro di guardiania nel marzo 2001, risultando essere stato occupato in diversa azienda dal 1.4.01 al 14.10.01 (pag. 10 controricorso). Quanto al vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze, deve richiamarsi quanto sopra esposto in tema di novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

3. - Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €100,00 per esborsi, €3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.