Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 gennaio 2016, n. 1127

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Impugnazione appello - Vizio di motivazione delle sentenza - Condizioni

 

Svolgimento del processo

 

La controversia promossa da S. s.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di rettifica n. 20072V00087000 per imposta di registro, ipotecaria e catastale, relative alla cessione di azienda del 27/4/2007. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Milano n. 48/16/10 che aveva accolto il ricorso della società contribuente.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto la società.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'udienza del 17/12/2015 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite. L'Agenzia ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c., nonché l'omessa e insufficiente motivazione della decisione laddove la CTR afferma che l'Ufficio non avrebbe tenuto conto della contrazione dei ricavi aziendali e della concreta perdita di valore dell'avviamento.

Infondata è la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. non risultando l'omessa pronuncia su di uno specifico capo di appello. Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione. La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" ( SS.UU. 8053/2014).

Ciò premesso, la censura secondo cui "non risulta dalla motivazione dell'impugnata sentenza come questa abbia potuto considerare il risultato avallato dai giudici di prime cure.... né si comprende come sia stato quantificato il valore dell'avviamento ed in che misura sia stato determinato l'apporto dei soci", risulta priva dell'indicazione del "fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Inammissibile è altresì la censura con riferimento alla valutazione dei dati contabili secondo l'art. 2 del dpr 460/96, circostanza che risulta oggetto di considerazione da parte della CTR.

A fronte delle molteplicità di ragioni a fondamento della decisione, non si ritiene che possa riconoscersi efficacia di "fatto decisivo" all'assenza di argomentazioni in ordine alla diversa quantificazione dell'avviamento nel distinto giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e la L.P. s.r.l. - venditrice - ( circostanza peraltro enunciata dalla CTR nello svolgimento del processo). Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.