Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2016, n. 983

Contributi assicurativi - Omesso versamento - Prescrizione - Costituzione della rendita vitalizia - Prova scritta

 

Svolgimento del processo

 

Il Tribunale di Ancona, accogliendo il ricorso proposto da A.B., dichiarò che il medesimo aveva svolto attività lavorativa di coltivatore diretto nel periodo 13.1.1968 - 8.4.1970 alle dipendenze dell’impresa agricola B.P. (madre del ricorrente) e che aveva diritto, per i contributi omessi dalla datrice di lavoro, ad un accreditamento di contribuzione utile per il diritto alla pensione in relazione al predetto arco temporale, per cui condannò l’inps alla costituzione in suo favore della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per i contributi omessi e prescritti per il citato periodo.

Con sentenza dell’8/6 - 13/6/2012 la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione dell’lnps avverso la suddetta decisione dopo aver escluso che il diritto in esame si fosse prescritto e dopo aver rilevato che l’attestato di addestramento professionale del 9.4.1970, che non conteneva alcuna affermazione in ordine alla data di instaurazione del rapporto lavorativo, rappresentava un documento di data certa suscettibile di essere integrato, come di fatto avvenuto, con gli esiti della prova testimoniale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con due motivi.

Resiste con controricorso B.A..

Rimangono solo intimati B.M. e B.D., quali eredi di B.P.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo l’Inps denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e dell’art. 2946 cod. civ. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

L’inps contesta, in pratica, la parte della decisione impugnata in cui si ritiene che la costituzione della rendita vitalizia di cui alla citata disposizione di legge non sia soggetta a prescrizione e che l’Inps non avesse nel caso di specie alcun interesse a sollevare siffatto tipo di eccezione. A sostegno della censura, basata sulla evidenziata applicabilità della prescrizione alla richiesta della predetta rendita, la difesa dell’istituto ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

In effetti, la Corte territoriale ha motivato la predetta decisione sulla base del rilievo che non può porsi, nei riguardi dell’ente previdenziale - che pur essendo istituzionalmente obbligato a dar corso alla richiesta non è debitore di alcunché prima della sua proposizione - alcun problema di prescrizione della "facoltà" di richiedere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro o dell’interessato, quale soggetto legittimato legalmente all’adempimento (per la costituzione della riserva matematica) in vece della parte datoriale rimasta inerte, fermo restando l’operatività della prescrizione nei soli rapporti obbligatori interni tra dipendente e datore di lavoro, mentre è escluso che l’Inps possa avvalersene in via surrogatoria.

A conferma della necessità che il regime della prescrizione operi anche per la costituzione della rendita di cui trattasi l’Inps pone in evidenza che i coadiutori familiari del coltivatore diretto traggono da questa un utile economico duplice: uno immediato, rappresentato dal costi estremamente ridotti a fronte di quelli molto più elevati per tutti gli altri lavoratori subordinati iscritti al relativo fondo previdenziale di appartenenza, ed un altro di lungo periodo, vale a dire l’accesso anticipato alle prestazioni pensionistiche e la fruizione di un trattamento pensionistico più elevato, proprio in forza della costituzione della rendita vitalizia.

2. Col secondo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, degli artt. 2697, 2704 e 2721 cod. civ., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Si contesta, in particolare, il fatto che la Corte anconetana, una volta ritenuta accertata con documento la data certa dell’esistenza del rapporto di lavoro agricolo al 9 aprile 1970, abbia ammesso la prova testimoniale per la dimostrazione della durata del rapporto a ritroso nel tempo, ovverosia dal 13 gennaio 1968, mentre la produzione del documento attestante una certa data del rapporto avrebbe potuto consentire la prova della sua durata con altri mezzi solo per il periodo coevo e successivo alla data risultante dal documento stesso. Lo stesso ragionamento è svolto dall’istituto ricorrente ai fini dell’eccepita inidoneità di altri mezzi istruttori tesi a provare la durata del rapporto nel periodo antecedente alla data risultante dal documento costituito dall’attestato di addestramento professionale del 9.4.1970.

Osserva la Corte che entrambi i motivi del ricorso sono fondati.

Invero, per quel che concerne, anzitutto, la questione della prescrizione si rileva che questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 3756 del 13/3/2003) che "il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva."

Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. Lav. n. 12213 del 3/7/2004) che "nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all'ente assicuratore."

Pertanto, ha ragione la difesa dell’ente previdenziale a dolersi della decisione della Corte d'appello di ritenere inapplicabile la prescrizione alla richiesta di costituzione della rendita in esame, atteso che il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore agricolo interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest’ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch’essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l’accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.

Quanto alla seconda questione della possibilità di dimostrare in modo diverso dalla prova scritta l’esistenza di periodi lavorativi antecedenti a quello risultante dal documento, nel caso di omissione contributiva, si osserva che tale tema è stato già fatto oggetto di esame in sede di legittimità allorquando si è statuito (Cass. Sez. lav. n. 10577 del 19/5/2005) che "in caso di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, la necessità della prova scritta ai fini della costituzione della rendita vitalizia (prevista dall'art. 13, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n.1338), è relativa solo all'esistenza del rapporto di lavoro, mentre l'estensione temporale di esso e l'importo delle retribuzioni possono essere provati con altri mezzi istruttori, anche orali. È tuttavia escluso il ricorso ad altri mezzi di prova per accertare che il rapporto di lavoro si sia costituito prima di quanto risulta dai versamenti effettuati, quando dal documento emerga con certezza la data della costituzione del rapporto di lavoro."

Con specifico riferimento alla possibilità della prova testimoniale alternativa a quella documentale si è ribadito (Cass. Sez. lav., n. 2600 del 3/2/2009) che "in tema di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, ai fini della costituzione della rendita prevista dall’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, nel testo risultante della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 568 del 1989), la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui il documento, la cui data può essere provata con ogni mezzo, provi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalia medesima epoca, a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione, evitandosi in tal modo che la prova testimoniale "alternativa" di cui è onerato il datore di lavoro (o il lavoratore, nell'ipotesi di cui all'art. 1, quinto comma della citata legge n. 1338), senza alcun limite temporale, debba investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro."

Orbene, tenuto conto di tali specifici precedenti è da escludere che potesse essere dimostrato con testi la costituzione di un rapporto lavorativo agricolo antecedente a quello risultante dall’attestato di addestramento professionale del 9.4.1970.

Tra l’altro, tale documento conteneva solo la certificazione dello svolgimento di un’attività propedeutica a quella oggetto di causa, ragion per cui solo all’esito dell’addestramento poteva logicamente porsi la questione della verifica della instaurazione del rapporto di lavoro agricolo utile ai fini della contribuzione o della costituzione della rendita di cui trattasi per l’ipotesi dell’omesso versamento contributivo.

In definitiva il ricorso dell’lnps va accolto, in quanto il diritto alla costituzione della rendita ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 si era prescritto ancor prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado: infatti, anche se si volesse considerare come utile per la costituzione della rendita il periodo lavorativo accertato in primo grado, cioè quello compreso fino all’8 aprile 1970, data antecedente all’attestato di addestramento professionale del 9.4.1970, occorrerebbe tener presente che entro il 1980 si era prescritto il diritto dell'lnps al recupero del credito contributivo, mentre entro il 1990 si era prescritto il diritto dell’interessato a pretendere dall’lnps la costituzione della suddetta rendita.

Ne consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384, comma 2°, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda di B.A.

Il diverso esito dei precedenti giudizi di merito e la particolarità della questione trattata inducono questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa ¡a sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.